Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31733 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 631-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 2337/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2022 R.G.N. 594/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 631/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 2337/2022, la Corte di appello di Roma ha respinto in parte qua il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di NOME volto alla riliquidazione dei supplementi di pensione ex RAGIONE_SOCIALE senza l’applicazione alla cd quota B del massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971.
Impugna la pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
NOME è rimasto intimato.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (cd quota B) non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art 12, comma 7, del d.P.R. 1420/1971.
Il motivo è fondato.
La questione giuridica dedotta riguarda la determinazione della cd quota B dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggi corrisposti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (suben trato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), posto che la ‘quota A’ corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992), e la ‘quota B’ «all’importo de l trattamento RAGIONE_SOCIALEstico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992). Relativamente alla ‘quota B’ vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971.
Sul punto si registra un consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della ‘quota B’ della pensione, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7°, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, poiché tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera
pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (così, ex multis , Cass. n. 36056/2022, n. 36641/2022, n. 36444/2022, n.37043/2022, n. 38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n. 27503/2023).
Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendovi ragioni che inducano a discostarsi dall’orientamento consolidato.
Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,