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Massimale pensionabile spettacolo: la Cassazione decide

Un lavoratore dello spettacolo ha ottenuto in appello la rideterminazione della sua pensione (quota B) senza l’applicazione del ‘massimale pensionabile spettacolo’. L’Ente Previdenziale ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il massimale pensionabile previsto dalla normativa del 1971 si applica anche alla ‘quota B’ della pensione, in quanto non è stato abrogato dalla legislazione successiva e garantisce la sostenibilità del sistema previdenziale specifico.

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Pubblicato il 5 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Massimale pensionabile spettacolo: la Cassazione consolida il suo orientamento

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione di grande rilevanza per i lavoratori del mondo dello spettacolo: l’applicazione del cosiddetto massimale pensionabile spettacolo al calcolo della pensione. La decisione ribadisce un principio ormai consolidato, offrendo importanti chiarimenti sull’interpretazione delle normative previdenziali succedutesi nel tempo e sul bilanciamento tra i diritti dei lavoratori e la sostenibilità del sistema.

I fatti del caso e la questione giuridica

Un lavoratore del settore dello spettacolo, titolare di una pensione liquidata a partire dal 2014, si era rivolto al Tribunale per ottenere la rideterminazione della sua pensione. Nello specifico, la controversia riguardava il calcolo della “quota B”, ovvero la parte dell’assegno pensionistico relativa ai contributi versati a partire dal 1° gennaio 1993. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione al lavoratore, stabilendo che la sua retribuzione dovesse essere considerata per intero, senza l’applicazione del limite massimo (il “massimale pensionabile”) previsto da una normativa del 1971 (d.P.R. n. 1420).

Secondo i giudici di merito, la legislazione più recente (in particolare il D.Lgs. n. 182 del 1997) aveva introdotto una disciplina nuova e autonoma per la quota B, che non richiamava il vecchio massimale. L’Ente Previdenziale, tuttavia, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che tale massimale non fosse mai stato abrogato e dovesse continuare ad applicarsi per garantire l’equilibrio del sistema.

La decisione della Corte sul massimale pensionabile spettacolo

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ente Previdenziale, cassando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando la causa per un nuovo esame. Gli Ermellini hanno riaffermato con forza il principio di diritto secondo cui il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile, fissato dall’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, si applica anche per la determinazione della “quota B” della pensione per i lavoratori dello spettacolo.

Questo significa che, ai fini del calcolo della pensione, le retribuzioni giornaliere che superano tale limite non vengono considerate per la parte eccedente.

Le motivazioni

La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi sistematica e storica della normativa. In primo luogo, ha chiarito che non esiste un’abrogazione espressa del massimale. Nemmeno si può parlare di un’abrogazione per incompatibilità, poiché la normativa del 1997, pur introducendo nuove aliquote di rendimento, non ha eliminato il tetto retributivo, che rimane un elemento “coessenziale” della disciplina speciale per i lavoratori dello spettacolo. Questo regime speciale, infatti, offre condizioni di accesso alla pensione più favorevoli rispetto alla generalità dei lavoratori, e il massimale funge da contrappeso per garantire la sostenibilità finanziaria.

In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato il principio di correlazione tra contributi e prestazioni. Nel sistema previdenziale dello spettacolo è previsto un massimale imponibile, cioè un tetto oltre il quale i contributi versati sono solo “di solidarietà” e non aumentano la pensione. Sarebbe contrario alla logica del sistema, e insostenibile finanziariamente, eliminare il corrispondente massimale pensionabile. Questo creerebbe uno squilibrio, consentendo la liquidazione di prestazioni non coperte da un’adeguata contribuzione.

Infine, la Corte ha richiamato i propri numerosi precedenti conformi e una sentenza della Corte Costituzionale (n. 202/2008) che, pur decidendo su profili diversi, aveva dato per presupposta l’applicazione del massimale anche alla quota B.

Le conclusioni

La decisione in esame consolida un orientamento giurisprudenziale univoco. Per i lavoratori dello spettacolo, il calcolo della pensione, anche per i periodi contributivi successivi al 1992 (quota B), deve tenere conto del massimale pensionabile stabilito dalla normativa del 1971. Questa interpretazione, secondo la Suprema Corte, è l’unica in grado di assicurare coerenza interna alla disciplina speciale di settore e di salvaguardare i principi di equilibrio e sostenibilità che governano l’intero sistema previdenziale nazionale.

Il ‘massimale pensionabile’ si applica anche alla ‘quota B’ della pensione dei lavoratori dello spettacolo?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, previsto dalla normativa del 1971, si applica anche alla determinazione della ‘quota B’, relativa ai contributi versati dopo il 31 dicembre 1992.

Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la normativa più recente non abbia abolito il massimale pensionabile?
Perché non vi è stata un’abrogazione espressa né un’incompatibilità tra le norme. La Corte ha ritenuto che il massimale sia un elemento coessenziale e strutturale del regime previdenziale speciale per i lavoratori dello spettacolo, necessario a bilanciare le condizioni di accesso più favorevoli rispetto ad altre categorie.

Qual è il principio fondamentale che ha guidato la decisione della Corte sulla questione del massimale pensionabile spettacolo?
Il principio cardine è quello della sostenibilità del sistema previdenziale, basato sulla necessaria correlazione tra i contributi versati e le prestazioni pensionistiche erogate. La presenza di un massimale sui contributi (imponibile) deve necessariamente corrispondere a un massimale sulla pensione (pensionabile) per evitare squilibri finanziari.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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