Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11795 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5546/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3504/2022 depositata il 22/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME -lavoratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE titolare di trattamento di quiescenza a carico della gestione cd. ex RAGIONE_SOCIALE -di riliquidazione della quota B della
pensione, utilizzando quale base di calcolo la media effettiva delle migliori retribuzioni in luogo di quella ridotta al limite di lire 315.000 giornaliere. 2.La Corte di merito, al pari del Tribunale, riteneva che il massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, modificato dall’art.1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, non fosse applicabile alla Quota B di pensione, sul rilievo che la specifica disciplina dei trattamenti ex RAGIONE_SOCIALE non conteneva alcun riferimento espresso a tale limite.
3.Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito NOME COGNOME con controricorso.
RITENUTO CHE
In via preliminare deve essere disattesa la eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa del controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale il Tribunale ha accertato, in ordine alla quota B della pensione (per cui è causa) che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.
2.Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. 31/12/2024, n.35136; Cass. n. 23988/2024), il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’Appello in ordine all’abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che il computo di tale quota rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l’esame.
3.Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».
In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565; idem, ord. n. 24249/24).
5.Con l’ unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 31.12.1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182 del 30.04.1977. L’istituto previdenziale ricostruisce le norme in materia ed afferma che il massimale pensionabile giornaliero di cui all’art. 12 DPR n. 1420/1971 trova applicazione anche ai fini della liquidazione della quota B di pensione.
6.Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha recentemente affrontato la tematica, affermando il principio di diritto per il quale «In tema di RAGIONE_SOCIALE di anzianità in favore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_SOCIALE» (cfr. tra le tante: Cass. n. 36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024).
8.Si è ritenuta la perdurante vigenza applicativa dell’art. 12 co. 7 D.P.R. 1420/1971, osservando che l’art. 4 comma 8 del D.Lgs. 182/97 -riferito al calcolo dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stesso decreto -non abroga né sostituisce il criterio di calcolo ivi previsto, limitandosi ad integrarlo ( sotto il profilo
dell’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% sulla retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso 312 mentre per la quota di retribuzione giornaliera pensionabile eccedente il predetto limite, il computo è effettuato secondo le aliquote di rendimento previste dall’art. 12 del D.Lgs. 503/1992). Si è aggiunto che il criterio di calcolo della retribuzione giornaliera è connaturato alle prestazioni dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile del settimo comma del suddetto articolo 12 (di Lire 315mila) è rimasto inalterato nella sua astratta oggettività, fatta salva la rivalutazione annua in base RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1/1/1998 come novellato dall’art. 1 co. 10 d.lgs. 182/97.
9.Alle motivazioni delle pronunce richiamate si rinvia ai sensi dell’articolo 118 disp. att. cod. proc. civ.
10.Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al principio esposto e che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia -anche per le spese -alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio 2025.