Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8404  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10707-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME  in  qualità  di  erede  di  COGNOME  NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Determinazione della ‘quota B’.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 3834/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2021 R.G.N. 2429/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con sentenza nr. 3834 del 2021, la Corte d’Appello di Roma, per quanto solo rileva in questa sede, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME, dante causa dell’odierna controricorrente , volta alla riliquidazione dei supplementi di pensione, maturati a carico della gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, D.P.R. nr. 1420 del 1971, ai fini della determinazione della cd. «quota b», in relazione al periodo successivo al 12 maggio 2013.
Avverso  tale  pronuncia,  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso per  cassazione,  deducendo  un  unico  motivo  di  censura, successivamente  illustrato  con  memoria.  Ha  resistito,  con controricorso,  NOME  COGNOME,  nella  qualità  specificata  in epigrafe.
CONSIDERATO CHE:
Con  l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del  D.Lgs. nr. 182 del 1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  corrispondente  alle  anzianità  maturate  dopo  il 31.12.1992 (c.d. «quota B»), non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971.
In via preliminare, deve essere disattesa la eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa della parte controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio  in  giudicato  del  capo  di  sentenza  con  il  quale  il Tribunale ha accertato, in ordine alla quota B dei supplementi di pensione (per cui è causa), che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.
Come  già  affermato  nei  precedenti  resi  da  questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. nr.35136 del 2024; Cass. nr. 23988 del 2024), il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’Appello in ordine all’abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che  il  computo  di  tale  quota  rappresenta  un  tema  ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l’esame.
Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».
In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (fra le molte, di recente, Cass. nr. 28565 del 2022).
Nel merito, il motivo è fondato.
Questa  Corte  ha  già  esaminato  la  questione  qui devoluta,  affermando  il  principio  di  diritto  per  il  quale  «In tema di RAGIONE_SOCIALE  di  anzianità  in  favore  dei  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella determinazione della “quota B” della
pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (cfr. tra le tante: Cass. n. 36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024).
10. A tali conclusioni, questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi  della  sua  evoluzione  diacronica,  verificando  la compatibilità  con  la  Costituzione  e  vagliando  in  molteplici occasioni  gli  argomenti  di  segno  contrario  formulati  nella sentenza  impugnata  e  nel  controricorso (fra le molte, anche Cass.  nr. 24245 del 2023).
Alle compiute argomentazioni delle pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc.  civ. D’altronde,  l a  controricorrente  non  ha  addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento
costante, che anche l’Istituto richiama nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale.
Segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Roma, che,