Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6841-2023 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
SPERANDEO GAETANO
-intimato – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3346 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 26 settembre 2022 (R.G.N. 3313/2020).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 31/1/2025
giurisdizione Pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 3346 del 2022, depositata il 26 settembre 2022 , la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva accolto la domanda del signor NOME COGNOME, titolare di pensione diretta a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal gennaio 2018, e avev a riliquidato la ‘quota B’ RAGIONE_SOCIALEa pensione, corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal primo gennaio 1993, senza applicare il massimale pensionabile.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, racchiude «una disciplina del tutto nuova» (pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), che, in funzione parzialmente compensativa di un sistema nel complesso meno favorevole, ha soppresso il massimale pensionabile e ha individuato un limite parametrato a quello v igente nell’assicurazione generale obbligatoria.
-L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-Non ha svolto attività difensiva in questa sede il signor NOME COGNOME, pure ritualmente evocato in giudizio, come il ricorrente ha comprovato con la documentazione versata in atti e richiamata nella memoria illustrativa.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del decreto del
Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’applicabilità del limite massimo di retribuzione pensionabile (art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971), nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (quota B). Tale limite non solo non sarebbe stato espressamente abrogato, ma sarebbe compatibile con il sistema di liquidazione delineato dal d.lgs. n. 182 del 1997.
-Il ricorso è fondato.
-Nel presente giudizio si controverte sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l ‘ applicazione, anche alla ‘ quota B ‘ , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
-Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dal l’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all ‘ entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015).
-A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5416, n. 5409, n. 5395, n. 5392 e n. 5382, con il richiamo alle altre pronunce conformi), questa Corte è giunta sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALE‘analisi RAGIONE_SOCIALEa sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata.
Nell’odierno giudizio, non sono stati addotti argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’RAGIONE_SOCIALE richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nell’affermare che la ‘quota B’ non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 , in virtù di una funzione parzialmente compensativa sprovvista di solidi appigli testuali e sistematici.
-Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronunciando, infine, sulle spese RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.