Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8569 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8569 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11273-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4576/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2022 R.G.N. 3421/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Enpals Pensione quota A e B
R.G.N.11273/2023
COGNOME
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
Rilevato che
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto la domanda di COGNOME NOME avente ad oggetto il ricalcolo dei supplementi del proprio trattamento pensionistico, da quantificarsi senza applicazione alla ‘quota B’ del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.
Secondo la Corte di merito il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile non era più vigente per la ‘quota B’, regolata dai nuovi criteri fissati dal d. lgs. n.182/97.
Avverso la sentenza, Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione dell’art.12 d.P.R. n. 1420/71 e dell’art.4 d. lgs. n.182/97. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione della disciplina del massimale pensionabile; cita a sostegno pronunce di questa Corte. Il motivo è fondato.
In via preliminare deve essere disattesa l ‘ eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa del controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale è stato accertato, in ordine alla quota B dei supplementi di pensione (per cui è causa), che l’Ente ha errato anche
nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.
Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass.35136/24, Cass.23988/24), il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’Appello in ordine all’abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che la quantificazione di tale quota rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l’esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».
In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (fra le molte, di recente, Cass.28565/22, Cass.24249/24).
Tanto premesso, la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della ‘quota B’, corrispondendo la ‘quota A’ «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a , d. lgs. n.503/92), e la ‘quota B’ «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b , del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla ‘quota B’ vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.
Sulla questione è intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23, Cass.35132/24), affermando che nella determinazione della ‘quota B’ non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite -si è spiegato -non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavor atori assicurati presso l’Inps .
Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento.
Tanto vale anche riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l’interpretazione adottata da questa Corte dell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a n.335/95).
Vanno ripresi anche sul punto i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es. Cass.10852/23, Cass.21010/23, Cass.35132/24), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto ); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto ).
La sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai suesposti principi, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in