Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35135 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6654-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3125/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/09/2021 R.G.N. 1755/2019;
R.G.N. 6654/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 18/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da INPS avverso la sentenza di primo grado che, nel ricalcolo della quota di pensione richiesto da COGNOME NOME, lavoratore dello spettacolo in pensione da luglio 2013, aveva ritenuto di applicare, per le anzianità maturate successivamente dal 31/12/1992 (cd. quota B), il criterio previsto dall’art. 4 del d.lgs. 182/97 contenente al comma 8 l’espresso riferimento all’aliquota di rendimento annuo del 2% applicata alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’AGO diviso 312, piuttosto che il criterio di calcolo di cui all’art. 12 comma 7 del DPR 1420/71 che prevede il tetto retribuivo massimo di Lire 350.000, ritenuto applicabile solo per la quota A. Enunciato il quadro normativo di riordino del sistema previdenziale ai sensi del d.lgs. 503/1992, rammentato il sistema del pro-quota nella liquidazione della pensione per coloro che alla data del 31/12/1995 abbiano maturato una anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni, e richiamata la disciplina del d.lgs. 182/97 per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ex ENPALS, la Corte territoriale ha dapprima ritenuto di ricondurre il c aso in esame nell’ambito del secondo comma dell’art. 3 del citato decreto legislativo e, quindi, ha escluso che potesse trovare ancora applicazione il tetto massimo di retribuzione giornaliera pensionabile in luogo della r egola dell’ art. 4 comma 8 d.lgs. 182/97 su un’a liquota di rendimento annuo del 2%, sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile diviso 312, con aliquote
decrescenti per anni di anzianità, a mente de ll’art. 12 del d.lgs. 503/92, sulle quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite.
L’Istituto ricorrente impugna la sentenza affidandosi ad un unico articolato motivo, a cui l’intimato interpone rituale controricorso.
La Corte, discussa la causa nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024, si è riservata di decidere.
RILEVATO CHE
Nel suo motivo di gravame l’INPS denuncia la violazione dell’art. 12 DPR 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. 182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., dovendosi ritenere che il massimale annuo pensionabile previsto dal comma 7 del citato art. 12, come modificato dall’art. 1 co.10 d.lgs. 182/97, rilevi anche ai fini della liquidazione delle quote di pensione ENPALS riferita ad anzianità contributive maturate dopo il 31/12/1992 (cd. quota B); a sostegno di tale tesi richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2008 che aveva ritenuto insuscettibile di sindacato di costituzionalità il disallineamento fra tetto pensionabile e quello imponibile, trattandosi di scelta di competenza discrezionale del legislatore, e non aveva ritenuto illegit timo l’art. 12 comma 7 dpr 1420/97, né i criteri ivi previsti sul massimale pensionabile erano stati superati dall’art. 3 del d.lgs. 182/97. Tale norma aveva aggiornato i criteri di calcolo della pensione, dilatando il periodo di riferimento del calcolo della media retributiva, differenziandolo in relazione ai tre gruppi di lavoratori dello spettacolo, non prescindendo dalla determinazione della retribuzione pensionabile giornaliera del settimo comma
dell’art. 12, norma speciale per il calcolo delle pensioni per i lavoratori dello spettacolo, ed espressamente richiamato peraltro dal quarto comma dell’art.3. Le due norme, dunque, si integrerebbero. Non condivide, l’istituto ricorrente, l’argomento espre sso in sentenza secondo cui l’art. 4 co .8 d.lgs. 182/97, nel non fare riferimento all’art. 12 co .7 e nel prevedere il diverso limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore in AGO diviso 312, abbia individuato limiti diversi per il calcolo in quota B con applicazione della quota di rendimento del 2% fino alla soglia così calcolata (che per il 2021 era stata pari ad Euro 152,00) senza alcun limite massimo per la restante retribuzione giornaliera; bensì la norma andrebbe intesa nel senso che sulla retribuzione eccedente tale soglia compresa entro il massimale dell’art. 12 co.7 si applic hino le aliquote decrescen ti dell’art. 12 d.lgs. 503/92, mentre l’art. 4 co.8 individua le aliquote di riferimento da applicare alle diverse fasce di retribuzione pensionabile ma non si sostituisce al criterio di calcolo dell’art. 12 co.7; inoltre, l’art. 12 L.503/92, nel mantenere fermi i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, esprimerebbe un principio generale di piena compatibilità fra il sistema delle aliquote decrescenti e quello del massimale pensionabile. Ancora, sostiene il ricorrente che, m entre nell’AGO con sistema retributivo o misto, non vi sono limiti alla retribuzione valutabile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, atteso che tutta la parte eccedente il massimo viene considerata nella determinazione della retribuzione pensionabile, benché si applichino aliquote decrescenti di rendimento, nel sistema delineato per i lavoratori dello spettacolo non si prendono in considerazione le quote eccedenti il massimale (art. 12 dpr 1420/71 come mod. art. 1 comma 10 d.lgs. 182/97) che non
rilevano ai fini del calcolo della pensione; in sostanza, il criterio del massimale della retribuzione pensionabile dell’AGO non sarebbe trasferibile nel sistema ENPALS. Nelle memorie illustrative richiama recenti ordinanze della Corte a conferma dell’accoglimento delle argomentazioni esposte.
Nel controricorso la parte privata confuta l’indistinto trattamento da parte di INPS di entrambe le quote, A e B, laddove diversa è la base di calcolo ed il quadro normativo, stante l’introduzione della disciplina speciale per i lavoratori dello spettacolo a mente del d.lgs. del 1997; osserva che, per la quota di pensione successiva al 31/12/1992, l’art. 4 d.lgs. 182/97, di cui invoca una interpretazione letterale e sistematica, ha sostituito l’art. 13 d.lgs. 503/92 prevedendo l’aliquota del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’AGO diviso 312 e, venuto meno il criterio del DPR 1420/71 (previsto per la quota A per il periodo antecedente al 31/12/1992), la base di calcolo si individuerebbe nella media delle migliori 1900 giornate con aliquote di rendimento pari al 2% e, per quelle eccedenti, con le aliquote di cui all’art. 12 d.lgs. 503/92; inoltre, la sentenza della Corte Cost. n. 202/08 non avrebbe affermato la validità del criterio dell’art. 12 co.7 per la quota B bensì avrebbe soltanto precisato che tale criterio non è illegittimo. Infine, il controricorrente eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui non ha applicato il secondo comma del citato art. 12, e conclude per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1- Va in primo luogo definito il perimetro della controversia avente ad oggetto il regime pensionistico in Quota B per i lavoratori dello spettacolo; la tematica centrale attiene al criterio di calcolo del sistema retributivo per coloro che prima del 31/12/1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ed in particolare al criterio di calcolo della retribuzione giornaliera pensionistica per il periodo successivo al 31/12/1992 (per il periodo antecedente, la quota A è calcolata sulla media delle più elevate retribuzioni negli ultimi anni). Le parti sostengono due tesi contrapposte: se debba essere applicato l’art. 12 co. 7 DPR 1420/1971 sostituito dall’art. 1 co. 10 d.lgs. 182/97 come richiesto dall’INPS già soccombente in appello-, con individuazione di un limite massimo giornaliero di Lire 315.000 rivalutato dal 1998, oppure l’art. 4 co. 8 d.lgs. 182/97 -come argomentato nell ‘impugnata pronuncia di accoglimento dell ‘ istanza del pensionato per la riliquidazione delle prestazioni pensionistiche e sostenuto in controricorso-, ossia con individuazione del massimale annuo pensionistico diviso 312.
3.2- In via preliminare, richiamando quanto già osservato in recente pronuncia di questa sezione su un caso analogo (ord. n. 23988/2024) è da respingere l’eccezione di inammissibilità o, in alternativa, improcedibilità del ricorso svolta in controricorso, sul presupposto che sarebbe passata in giudicato l’affermazione della sentenza secondo cui non si applicherebbero i limiti massimi alla retribuzione pensionabile di cui all’art.12, co.2 d. lgs. n.503/92. ‘ In realtà, il motivo di ricorso contesta in radice le ar gomentazioni della Corte d’appello in ordine all’abrogazione del ‘massimale pensionabile’ per la ‘quota B’. Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71 rappresenta un tema ancora
contro
verso e che nessun ‘giudicato interno’ può precluderne l’esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565) ‘ (idem, ord. n. 24249/24).
3.3 -Sul tema del disallineamento tra retribuzione pensionabile e retribuzione imponibile affrontato dalla Corte Costituzionale n. 202/08 e sulla prerogativa legislativa ad assicurarne il bilanciamento onde evitare pronunce manipolative, si rammenti quanto argomentato in ord. di questa Corte n. 24555/23 circa le conseguenze a cui darebbe luogo, per la quota B, una indiscriminata abolizione di un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, non essendo stato ritenuto quel divario lesivo dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, purché non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 Cost., posto che non vi è “necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate” (sentenza n. 202 del 2008, punto 2 del Considerato in diritto), in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l ‘ interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto); ed ancora, sono state ivi contemplati anche profili di contenimento di risorse finanziarie disponibili, di lettura unitaria dell’intero sistema previdenziale, di specialità del regime previdenziale in materia, di giustificazione del permanere del limite per evitare irragionevoli disparità tra il calcolo delle due quote dando luogo a criteri più favorevoli per la quota B rispetto alla quota A, di rischio perdita di equilibrio delle gestioni previdenziali -coerente con la legge di
delegazionein caso di indiscriminato superamento del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile; su tutto, si vedano pure Cass. nn. 24526/23, 24524/23.
4. Riguardo alla perdurante vigenza applicativa dell’art. 12 co.7 DPR 1420/1971, va osservato che l’art. 4 comma 8 del d.lgs. 182/97, riferito al calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, non abroga né sostituisce il criterio di calcolo ivi previsto, limitandosi ad integrarlo sotto il profilo dell’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% sulla retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso 312, mentre per la parte di quota di retribuzione giornaliera pensionabile eccedente il predetto limite, il computo è effettuato secondo le aliquote di rendimento previste dall’art. 12 del d.lgs. 503/1992. La norma in esame fornisce un criterio determinativo dell’aliquota di rendimento applicabile in misura fissa per una prima parte di retribuzione giornaliera pensionabile, ed in misura variabile decrescente per una seconda parte; non si introduce, dunque, una nuova nozione di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo che al 31/12/1995 abbiano già maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, né una deroga al criterio del pro-quota per le anzianità maturate dopo il 31/12/1992 (criterio retributivo in quota B), e va osservato che il rinvio alla retribuzione annua pensionabile diviso 312 costituisce il parametro (‘limite massimo’) di retribuzione giornaliera pensionabile (‘corrispondente’) al quale applicare l’aliquota di rendimento del 2%, destinata a decrescere per le quote retributive eccedenti il predetto limite secondo gli scaglioni dell’art. 12 del
d.lgs. 503/92. Si aggiunga che il criterio di calcolo della retribuzione giornaliera è connaturato alle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo, e che il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile del settimo comma (di Lire 315mila) è rimasto inalterato nella sua astratta oggettività, fatta salva la rivalutazione annua in base ISTAT a decorrere dal 1/1/1998 come novellato dall’art. 1 co.10 d.lgs. 182/97. Infine, alcuna incidenza ha, ai fini di una diversa determinazione della base di calcolo nel caso i n esame, il successivo comma 11 dell’art. 1 del d.lgs. 182/97, riferito al ‘ personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’art. 1 comma 23 della Legge 8 agosto 1995 n.355 ‘, ossia a coloro che sono sottoposti al regime contributivo, puro o opzionato.
5. Resta fermo, pertanto, il criterio di calcolo dell’art. 12 co.7 DPR 1420/1971 come corretto dall’art. 1 co.10 d.lgs. 182/97. Anche sul punto si rimanda a recenti pronunce di questa sezione; è stato affermato in ord. n.23988/2024 quanto segue: ‘ Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass. 36056/22, seguita da altre, tra cui Cass. 38018/22, Cass. 870/23, Cass. 1775/23), affermando che nella determinazione della ‘quota B’ non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite -si è spiegato- non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per
gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps. ‘
Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si