Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24140 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29585-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in R OMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 190 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 15 giugno 2022 (R.G.N. 69/2021).
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/6/2025
giurisdizione Pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’. Massimale.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 190 del 2022, depositata il 15 giugno 2022, la Corte d’appello di Perugia ha accolto in parte il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e , in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Terni, ha dichiarato inammissibile la domanda RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME «con riguardo alla richiesta di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze sui ratei dei supplementi di pensione di cui al ricorso maturati in epoca anteriore al 30 luglio 2015» (pagina 16 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
La Corte territoriale ha confermato, nel resto, la pronuncia del Tribunale di Terni, che aveva accolto la domanda RAGIONE_SOCIALEa signora NOME, titolare di pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e aveva rideterminato i quattro supplementi di pensione spettanti alla ricorrente, il primo con decorrenza dall’ottobre 1999, il secondo con decorrenza dall’ottobre 2001, il terzo con decorrenza dal luglio 2007, il quarto con decorrenza dal luglio 2016.
Tali supplementi, formati da contribuzione posteriore al 1992 e dunque assoggettati alla disciplina di calcolo RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’, relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal primo gennaio 1993 (art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), sono stati commisurati alla retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del ‘massimale pensionabile’ di cui all’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il ‘massimale pensionabile’ opera soltanto per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa ‘quota A’, concernente le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 1992, e cessa di trovare applicazione nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’, assoggettata a lla disciplina dettata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 . Tale normativa (in particolare, l’art. 4, comma 8) non reca alcun rinvio alle previsioni in tema di ‘tetto’ e,
nel richiamare l’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, richiama soltanto la disciplina RAGIONE_SOCIALEe aliquote di rendimento. Né la Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2008, ha chiarito l’àmbito applicativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina sul ‘tetto’.
-Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un motivo, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio .
-La signora NOME COGNOME replica con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inapplicabile il ‘massimale pensionabile’ nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’ del trattamento previdenziale erogato ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 182 del 1997 si integra con quella contenuta nell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, inequivocabile nel definire una retribuzione pensionabile connotata dal ‘massimale’.
Né argomenti di segno contrario si potrebbero evincere dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, che si prefiggerebbe di definire le aliquote di rendimento RAGIONE_SOCIALEe diverse fasce di retribuzione pensionabile, senza abrogare il limite del massimale vigente per le fasce indicate. Peraltro, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, nel richiamare l’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, richiamerebbe anche il comma 2, che lascia inalterati i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai rispettivi ordinamenti.
-Le censure colgono nel segno.
3. -Nel presente giudizio si controverte sulla determinazione dei supplementi di pensione, formati da contribuzione posteriore al 1992 e dunque riconducibili alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ , corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l ‘ applicazione, anche alla ‘ quota B ‘ , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
4. -Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto , richiamato dall’RAGIONE_SOCIALE a supporto RAGIONE_SOCIALEe censure : «Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dal l’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all ‘ entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015).
5. -Non depone in senso contrario la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, che si ripromette unicamente
d’individuare le aliquote di rendimento applicabili alle diverse fasce di retribuzione, senza rimuovere il limite del ‘massimale’.
Il richiamo all’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, in difetto di indicazioni di segno diverso, non può che essere riferito all’intero contenuto precettivo RAGIONE_SOCIALEa norma, che fa salvi i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti. Limiti che sono indissolubilmente connessi con la disciplina RAGIONE_SOCIALEe aliquote di rendimento e ne definiscono la portata.
Né si palesa decisivo il rilievo in ordine all’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEe aliquote corrispondenti alle più elevate fasce di retribuzione (pagina 15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), che deriverebbe da tale interpretazione del dato normativo.
La disciplina RAGIONE_SOCIALEe aliquote, dettata dal d.lgs. n. 503 del 1992, ha valenza generale e recede dinanzi alla lex specialis vigente per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con l’imposizione di un massimale (pagina 9 del ricorso per cassazione).
6. -Alla fissazione di un massimale imponibile non può che fare riscontro, come evidenzia l’RAGIONE_SOCIALE nel ricorso, un massimale pensionabile, anche per garantire quella sostenibilità del sistema previdenziale che rappresenta il cardine dei princìpi e dei criteri direttivi sanciti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, comma 22).
7. -Si possono trarre elementi di conferma, ad adiuvandum , anche dalle enunciazioni di principio del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi (sentenza n. 202 del 2008).
Anche nella vicenda sottoposta allo scrutinio di costituzionalità, veniva in rilievo una pensione liquidata in una ‘quota A’ e in una ‘quota B’ (punto 1 del Ritenuto in fatto ) e la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure incentrate sull’art. 38 Cost. e non fondate quelle concernenti la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., senza reputare erroneo il presupposto ermeneutico del rimettente, relativo
all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina del ‘massimale’ anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’.
Dalla pronuncia citata si possono desumere, inoltre, rilevanti considerazioni d’indole sistematica.
Nel disattendere i dubbi di legittimità costituzionale di tale disciplina, prospettati sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘arbitraria disparità di trattamento rispetto agli assicurati presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riguardo al rapporto tra retribuzione pensionabile e retribuzione soggetta a prelievo contributivo, la pronuncia menzionata ha così argomentato: «non è possibile lamentare il semplice dato RAGIONE_SOCIALEa diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l ‘ intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto ). Sistema previdenziale che contempla, come si è rilevato, condizioni di favore per gl’iscritti, controbilanciate dal permanere del massimale di cui si discute.
8. -A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11200 e n. 11197; da ultimo, Cass., sez. lav., 12 luglio 2025, n. 19181, n. 19180, n. 19178 e n. 19177, e 29 giugno 2025, n. 17464 e n. 17462), questa Corte è giunta sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALE‘analisi RAGIONE_SOCIALEa sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso.
9. -Quanto alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 Cost., che il controricorso adombra (pagine 19-24), questa Corte ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità avanzati a tale riguardo, puntualizzando che « l’art. 2, comma 22 lett. d ), legge n. 335/1995 indica la via di un’armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è il
complesso normativo previdenziale relativo ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; dunque, nessuna violazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega, con consequenziale violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 Cost., si manifesta nei contenuti del decreto legislativo n. 182/1997 e nel mantenimento del massimale indicato nell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971» (Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).
-Nell’odierno giudizio, la controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’RAGIONE_SOCIALE richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nell’affermare che la ‘quota B’ non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
-Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronunciando, infine, sulle spese RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione