Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24136 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28504-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2530 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA , depositata il 6 giugno 2022 (R.G.N. 2258/2020). Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/6/2025
giurisdizione Pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’. Massimale.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 2530 del 2022, depositata il 6 giugno 2022, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva accolto la domanda del signor NOME COGNOME, titolare di pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal luglio 2016, liquidata in due quote (‘quota A’ e ‘quota B’) in conformità all’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L a ‘quota B’, relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal primo gennaio 1993, è stata così rideterminata sulla base RAGIONE_SOCIALEa retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del ‘massimale pensionabile’ di cui all’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il ‘massimale pensionabile’ opera soltanto per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa ‘quota A’, concernente le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 1992, e cessa di trovare applicazione nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’, assoggettata a una disciplina nuova e autosufficiente, racchiusa nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. L’eliminazione del ‘massimale’ assolverebbe a una funzione ‘compensativa’ del meno favorevole regime introdo tto per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’.
-Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un motivo, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio .
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inapplicabile il ‘massimale pensionabile’ nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’ del trattamento previdenziale erogato ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 182 del 1997 si integra con quella contenuta nell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, inequivocabile nel definire una retribuzione pensionabile connotata dal ‘massimale’.
Le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 11, del d.lgs. n. 182 del 1997, richiamate dalla Corte di merito, riguarderebbero le sole RAGIONE_SOCIALE calcolate integralmente secondo il sistema contributivo.
Né argomenti di segno contrario si potrebbero evincere dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, che si prefiggerebbe di definire le aliquote di rendimento RAGIONE_SOCIALEe diverse fasce di retribuzione pensionabile, senza abrogare il limite del massimale vigente per le fasce indicate. Peraltro, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, nel richiamare l’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, richiamerebbe anche il comma 2, che lascia inalterati i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai rispettivi ordinamenti.
Nel sistema RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le quote eccedenti il massimale non rileverebbero in alcun modo nel calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione, laddove, nel sistema RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione generale obbligatoria, tutta la retribuzione, pur se eccedente il massimale, concorrerebbe a formare la base di calcolo del trattamento. Al massimale imponibile, previsto nel regime RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non potrebbe che fare riscontro anche un massimale pensionabile, al fine di salvaguardare la sostenibilità del sistema. La soppressione di un massimale pensionabile, soprattutto a fronte del permanere di un massimale imponibile, avrebbe richiesto una disposizione espressa.
Infine, l’interpretazione propugnata dalla Corte di merito confliggerebbe con i princìpi e i criteri direttivi RAGIONE_SOCIALEa legge di delega (art. 2, comma 22, lettera a , RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335), che ribadirebbe la necessità di garantire le esigenze di equilibrio RAGIONE_SOCIALEe gestioni previdenziali e di commisurare le prestazioni RAGIONE_SOCIALEstiche agli oneri contributivi sostenuti.
2. -Occorre, in linea preliminare, sgombrare il campo dall’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso (pagine 18 e 19), sul presupposto che il ricorrente non abbia specificamente censurato le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, incentrate sull’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992 e di per sé idonee a sorreggere la decisione impugnata.
Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5395; da ultimo, Cass., sez. lav., 29 giugno 2025, n. 17467), il ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE «contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d ‘ appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma sull ‘ unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). L ‘ unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l ‘ attribuzione del trattamento previdenziale senza l ‘ applicazione del limite retributivo e, in ragione RAGIONE_SOCIALEe specifiche censure formulate dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato ).
3. -Le censure, pertanto, possono essere scrutinate nel merito e si rivelano fondate.
4. -Nel presente giudizio si controverte sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e
corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l ‘ applicazione, anche alla ‘ quota B ‘ , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
Come ha puntualizzato l’RAGIONE_SOCIALE (pagine 11, 12, 13 e 14 del ricorso), al caso di specie non si attagliano le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 11, del d.lgs. n. 182 del 1997, applicabili alle RAGIONE_SOCIALE liquidate «in esclusiva applicazione del sistema contributivo» (cfr., in particolare, pagina 13 del ricorso).
5. -Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dal l’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all ‘ entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa
generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015).
Non depone in senso contrario la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, che si ripromette unicamente d’individuare le aliquote di rendimento applicabili alle diverse fasce di retribuzione, senza rimuovere il limite del ‘massimale’.
Il richiamo all’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, in difetto di indicazioni di segno diverso, non può che essere inteso all’intero contenuto precettivo RAGIONE_SOCIALEa norma, che fa salvi i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti.
6. -In tal senso militano anche le indicazioni del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi (sentenza n. 202 del 2008, richiamata dal ricorrente a supporto RAGIONE_SOCIALEe censure).
Anche nella vicenda sottoposta allo scrutinio di costituzionalità, veniva in rilievo una pensione liquidata in una ‘quota A’ e in una ‘quota B’ (punto 1 del Ritenuto in fatto ) e la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure incentrate sull’art. 38 Cost. e non fondate quelle concernenti la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., senza reputare erroneo il presupposto ermeneutico del rimettente, relativo all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina del ‘massimale’ anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’.
Nel disattendere i dubbi di legittimità costituzionale di tale disciplina, prospettati sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘arbitraria disparità di trattamento rispetto agli assicurati presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riguardo al rapporto tra retribuzione pensionabile e retribuzione soggetta a prelievo contributivo, la pronuncia menzionata ha così argomentato: «non è possibile lamentare il semplice dato RAGIONE_SOCIALEa diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l ‘ intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto ).
Sistema previdenziale che contempla, come si è rilevato, condizioni di favore per gl’iscritti.
7. -Alla fissazione di un massimale imponibile non può che fare riscontro, come evidenzia l’RAGIONE_SOCIALE nel ricorso, un massimale pensionabile, anche per garantire quella sostenibilità del sistema previdenziale che rappresenta il cardine dei princìpi e dei criteri direttivi sanciti dalla legge n. 335 del 1995 (art. 2, comma 22, lettera a ).
Quanto al rilievo che l’eliminazione del ‘massimale’ varrebbe a controbilanciare un regime meno favorevole (pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello), è sprovvisto di solidi elementi di conferma sul versante testuale e sistematico (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5416, punto 7 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
8. -A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11200 e n. 11197; da ultimo, Cass., sez. lav., 12 luglio 2025, n. 19181, n. 19180, n. 19178 e n. 19177, e 29 giugno 2025, n. 17464 e n. 17462), questa Corte è giunta sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALE‘analisi RAGIONE_SOCIALEa sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso.
9. -Quanto alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 Cost., questa Corte ha puntualizzato che « l’art. 2, comma 22 lett. d ), legge n. 335/1995 indica la via di un’armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è il complesso normativo previdenziale relativo ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; dunque, nessuna violazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega, con consequenziale violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 Cost., si manifest a nei contenuti del decreto legislativo n. 182/1997 e nel mantenimento del massimale indicato nell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971» (Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).
-Nell’odierno giudizio, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’RAGIONE_SOCIALE richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nell’affermare che la ‘quota B’ non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
-Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in