Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22919 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21015-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1213/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2022 R.G.N. 1716/2019;
Oggetto
R.G.N. 21015/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/07/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Il lavoratore in epigrafe ha domandato la condanna dell’ Istituto alla corresponsione del trattamento di quiescenza spettante, con esclusione peraltro alla “quota B” della pensione del limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. La domanda è stata accolta dalla Corte territoriale, con conseguente accertamento del’obbligo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di corrispondere le differenze derivanti dal ricalcolo, nei limiti della decadenza di cui all’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011).
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste il pensionato con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia il contrasto tra la motivazione del provvedimento impugnato (che avrebbe riferito decadenza e prescrizione tanto a quota A che B) ed il dispositivo (che avrebbe pronunciato solo su quota B), desumendosene la nullità ex 360 n. 4 c.p.c..
Il motivo è fondato, posto che, nel dispositivo, la Corte territoriale si è limitata a pronunciare sulla quota B del trattamento, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado oggetto di appello, la quale non aveva pronunciato sulle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevata dall’Istituto; per converso, nella motivazione è esplicito il riferimento sia alla
quota A che alla quota B del trattamento, in relazione alla decadenza.
Sussiste, dunque, il vizio denunciato e tanto basta per accogliere il motivo.
E ‘ opportuno, peraltro, ricordare incidentalmente – con Cass. Sez. Lav., ordinanza n. 17348 del 2023 ed altre successive conformi – che questa Corte, nell’interpretare la portata della previsione di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970, per come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), dal d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), ha definitivamente chiarito che la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. n. 17430 del 2021 e nn.123 e 38015 del 2022, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15352 del 2015).
Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del “massimale pensionabile”, a dispetto
della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la “quota B” della pensione.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato in numerose controversie del tutto analoghe alla presente (a partire da Cass. Sez. Lav., Sez. L – , Sentenza n. 36056 del 09/12/2022, Rv. 666198 – 01) e Sez. L – , Ordinanza n. 24245 del 09/08/2023, Rv. 668764 – 01, nonche’ or dinanze n. 17348 del 2023 e n. 27503 del 2023 e numerose altre conformi) che, in tema di RAGIONE_SOCIALE di anzianità in favore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, nel ritenere oramai superato, per la quota B della pensione, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui al d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma
7, è incorsa nell’errore di diritto denunciato dal ricorrente. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio dell’11 luglio