Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27015 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27015 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21388-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 3587/2019;
Oggetto
Previdenza altro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/07/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 22.3.2022, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta alla riliquidazione della pensione maturata a carico della gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza l’ap plicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa che NOME COGNOME ha resistito con impugnazione per intervenuto giudicato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. ‘quota B’) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971;
che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per non avere l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato che l’ente avrebbe errato (anche) nella parte in cui ha conteggiato il numero di contributi giornalieri di competenza della quota di pensione per cui è causa, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE espressamente
impugnato l’affermazione della sentenza secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, non opererebbe per la quota B della pensione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed essendo consolidato il principio secondo cui, formandosi il giudicato solo su di una statuizione che ricolleghi ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico, l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull’intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24783 del 2018, 10769 del 2019, 28565 del 2022);
che, nel merito, il motivo è fondato, essendosi chiarito che nella determinazione della ‘quota B’ della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31.12.1995, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, cit., dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a
quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (così, tra le numerose, Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023);
che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa