Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31749 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31749 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23852-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1082/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2021 R.G.N. 450/2019;
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 1082/2021, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede che aveva dichiarato il diritto di COGNOME NOMENOME pensionato ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al ricomputo RAGIONE_SOCIALEa base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa quota B RAGIONE_SOCIALEa pensione e dei supplementi senza l’applicazione del limite massimo di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre in Cassazione sulla base di un unico motivo.
Resiste COGNOME NOME con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità /improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘avversa impugnazione per intervenuto giudicato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.)
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per avere la Corte
ritenuto che nel calcolo RAGIONE_SOCIALEa quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (cd quota B) non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art 12, comma 7 , del d.P.R. n.1420/1971.
Il controricorrente -dopo aver precisato che, quanto al perimetro RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del presente giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE non ha impugnato i capi di sentenza con i quali è stata respinta l’eccezione di decadenza, è stata accolta la domanda relativa alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa quota A ed è stato accertato un errore nel conteggio dei contributi giornalieri in ordine alla quota B ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità o, in alternativa, l’improcedibilità del ricorso.
In sintesi, posto che secondo la Corte d’appello di Roma, l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 non rimanda al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (che fa salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti), essendo il richiamo circoscritto al comma 1 del citato art. 12 (che determina le aliquote di rendimento), e posto che contro tale affermazione, che rappresenterebbe una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la pronuncia, il ricorrente non avrebbe formulato censure di sorta, da ciò conseguirebbe la definitività RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, che renderebbe inammissibile o improcedibile il ricorso per cassazione.
L’eccezione non è fondata (come già argomentato, ex multis , in Cass. n. 870/2023).
Con un’esposizione intelligibile ed esaustiva dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il ricorso contesta in radice le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello
in ordine all’abrogazione del “massimale pensionabile” per la “quota B”, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE espressamente impugnato l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 non opererebbe per la quota B RAGIONE_SOCIALEa pensione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun “giudicato interno” può precluderne l’esame.
Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di talchè l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi RAGIONE_SOCIALEa sequenza vale a riaprire la cognizione sull’intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. n. 24783/2018, n. 10769/2019, n. 28565/2022, n. 30728/2022).
Nel merito, il motivo è fondato.
La questione giuridica dedotta con il motivo di ricorso riguarda la determinazione RAGIONE_SOCIALEa cd quota B dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, oggi corrisposti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (subentrato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE): la ‘quota A’ corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il
periodo di riferimento per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992), e la ‘quota B’ «all’importo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992).
Relativamente alla ‘quota B’, vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971.
Si registra sul punto un ormai consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’ RAGIONE_SOCIALEa pensione non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7°, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, posto che tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (così , ex multis , Cass. n.36056/2022, n. 36641/2022, n.36444/2022, n.37043/2022, n.38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n. 27503/2023).
Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendo state prospettate dal controricorrente ragioni che inducano a discostarsi dall’orientamento consolidato.
Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,