Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8411 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9183-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4060/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2022 R.G.N. 2459/2018;
Oggetto
Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della ‘quota B’.
R.G.N.9183/2023
COGNOME
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con sentenza nr. 4060 del 2022, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di NOME COGNOME volta alla riliquidazione dei supplementi di pensione, maturati a carico della gestione ex ENPALS, senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, D.P.R. nr. 1420 del 1971, esclusivamente per i ratei relativi al periodo successivo al 1° luglio 2014.
Avverso tale pronuncia, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. Ha resistito, con controricorso, NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del D.Lgs. nr. 182 del 1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. «quota B»), non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971.
4. In via preliminare, deve essere disattesa la eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa della parte controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale il
Tribunale ha accertato, in ordine alla quota B dei supplementi di pensione (per cui è causa), che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.
5. Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. nr.35136 del 2024; Cass. nr. 23988 del 2024), il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’Appello in ordine all’abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che il computo di tale quota rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l’esame.
6. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».
7. In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (fra le molte, di recente, Cass. nr. 28565 del 2022).
Nel merito, il motivo è fondato.
Questa Corte ha già esaminato la questione qui devoluta, affermando il principio di diritto per il quale «In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo
della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» (cfr. tra le tante: Cass. n. 36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024).
A tali conclusioni, questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso (fra le molte, anche Cass. nr. 24245 del 2023).
Alle compiute argomentazioni delle pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. D’altronde, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’Istituto richiama anche nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale.
Segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Roma,