Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34185 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19951/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI APPELLO MILANO n. 89/2022 pubblicata il 21/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.89/2022 pubblicata il 21 febbraio 2022, ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto la liquidazione della quota di pensione RAGIONE_SOCIALE.NRAGIONE_SOCIALES. maturata a decorrere dal 1° gennaio 1993 in poi (quota B) sulla base della retribuzione effettivamente percepita, anche se eccedente il massimale previsto dall’art.12 , comma 7, d.P.R. n.1420/1971.
Il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha richiamato un proprio precedente in termini, oltre agli altri precedenti conformi della giurisprudenza di merito, ed ha ritenuto che per la c.d. quota B di pensione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la norma di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile massima non fosse l’art. 12 , comma 7, d.P.R. n.1420/1971, ma l’art.4 , comma 8, d.lgs. n.182/1997, a sua volta corrispondente a quanto già previsto dall’art.1 , comma 11, del medesimo decreto legislativo. La Corte territoriale con riferimento alla questione del massimale della retribuzione pensionabile ha ritenuto che l’art.1 , comma 10, d.lgs. n.182/1997 non potesse qualificarsi quale «norma precettiva con funzione regolativa», spettando tale funzione al successivo art.4 RAGIONE_SOCIALE stesso decreto legislativo, posto a fondamento della sua decisione.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione dell’art.12 del d.P.R. n.1420/1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997, in relazione all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere l’inapplicabilità del massimale pensionabile di cui all’art.12 cit. nel calcolo della quota B del trattamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che l’art.1 , comma 11, d.lgs. n.182/1997 è applicabile solo ai RAGIONE_SOCIALE privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 ed a quelli che abbiano volontariamente optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione, e dunque non applicabile al caso in esame nel quale tali presupposti non sussistono; che l’art.4 , comma 8, del d.lgs. n.182/1997, posto dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione si limita ad individuare le aliquote di rendimento da applicare alle diverse fasce di retribuzione pensionabile, fasce però contenute sempre entro il massimale previsto dall’art.12 d.P.R. n.1420/1971; che il limite retributivo non possa essere individuato, per relationem, con riferimento a quello generalmente previsto per l’AGO, non esistendo più alcun tetto pensionabile a far tempo dal 1° gennaio 1988; che tale limite è invece quello previsto dall’art.12 , comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.
Il ricorso è fondato.
In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità o, in alternativa, improcedibilità del ricorso come dedotta nel controricorso (pag.18), sul presupposto che l’Istituto previdenziale non avrebbe sollevato nessuna censura con riferimento alla violazione dell’art.12 d.lgs. n.503/1992 e pertanto sarebbero passate in giudicato le statuizioni: a) sulla applicabilità, alla liquidazione della q uota B, della tabella di cui all’art.12 cit.; b) sulla non applicabilità dell’art.12 , comma 2, d.lgs. cit.
Il motivo di ricorso contesta in radice la motivazione della Corte territoriale in ordine all’abrogazione del massimale pensionabile per la liquidazione della quota B. Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12 , comma 7, d.P.R. n. 1420/71 rappresenta un tema ancora controverso in causa e nessun giudicato interno può ritenersi
formato. Ciò in considerazione del fatto che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass. Sez. Lav. 3/10/2022 n.28565).
Sulla questione centrale posta dal ricorso si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, iniziato con Cass. Sez. Lav. 09/12/2022 n.36056, la cui articolata motivazione si condivide e si richiama, anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.
L’orientamento si è ormai consolidato, e non vi sono ragioni per discostarsene, come ritenuto anche dalle pronunce più recenti: «la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggi corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE (subentrato all’RAGIONE_SOCIALE), e in particolare la determinazione della ‘quota B’, corrispondendo la ‘quota A’ «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la ‘quota B’ «all’importo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla ‘quota B’ vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 , d.P.R. n.1420/71. Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23, Cass. 23988/24, Cass. 24249/24, Cass. 27015/24, Cass. 27016/24, Cass. 27022/24, Cass.
27065/24) , affermando che nella determinazione della ‘quota B’ non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite -si è spiegato -non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_SOCIALE» (Cass. Sez. Lav. 10/09/2024 n.24249, id. 06/09/2024 n.24056; id. 06/09/2024 n.23988).
8. Per questi motivi il motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformerà ai menzionati principi espressi da questa Corte e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024.