Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23334 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23334 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 34800-2019 proposto da
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dall’avvocat o NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 34800/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 15/5/2025
giurisdizione Massimale base contributiva e pensionabile. Periodi di servizio militare anteriori al 1996.
per la cassazione della sentenza n. 372 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 9 maggio 2019 (R.G.N. 318/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 372 del 2019, depositata il 9 maggio 2019, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Forlì, ha respinto l’opposizione proposta dal signor NOME COGNOME contro l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA e la comunicazione di debito n. NUMERO_CARTA emessi per contributi dovuti alla Gestione commercianti per il periodo gennaio 2008 dicembre 2010, sul presupposto dell’applicabilità del ‘massimale’ della base contributiva e pensionabile fino alla domanda di riscatto del servizio militare prestato prima del gennaio 1996.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato, in primo luogo, che è passata in giudicato, in difetto d’impugnazione sul punto, la statuizione del Tribunale sull’applicabilità dell’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concer nente il ‘massimale’ della base contributiva e pensionabile.
Ad ogni modo, anche ai lavoratori autonomi si applicano tali previsioni, ove non possano far valere anzianità contributive anteriori al primo gennaio 1996.
In virtù d ell’interpretazione offerta dal legislatore con l’art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il riscatto contributivo del periodo di leva, anteriore al primo gennaio 1996, si computa soltanto dal mese successivo alla presentazione della domanda. Ne consegue che, soltanto dal primo agosto 2014, cessano di operare le previs ioni sul ‘massimale’.
Per le annualità controverse, antecedenti al 2014, «la contribuzione come calcolata senza tenere conto del periodo ante 1/1/1996 riferito ai contributi del servizio di leva militare è corretta ed il credito contributivo azionato dall’Istituto sussistente» ( pagina 5 della sentenza impugnata).
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando quattro motivi di censura.
-L’INPS resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 346, 100 e 113 cod. proc. civ. e lamenta che la sentenza d’appello abbia affermato la formazione del giudicato sull’applicabilità dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, in virtù della mancata proposizione di gravame sulle statuizioni rese a tale riguardo dal giudice di primo grado. Nessun interesse avrebbe avuto il ricorrente, integralmente vittorioso sul merito, a impugnare il rigetto di talune tesi o eccezioni, tesi ed eccezioni comunque riproposte ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ . Peraltro, nessun giudicato si formerebbe sulla qualificazione giuridica della domanda, che presenterebbe natura «meramente strumentale» (pagina 9 del ricorso per cassazione), e alla qualificazione della domanda dovrebbe comunque provvedere d’ufficio anche il giudice d’appello, in forza dell’art. 113 cod. proc. civ.
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell’art. 12 delle preleggi e addebita alla Corte di merito di avere erroneamente
applicato l’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, concernente la sola contribuzione dei lavoratori subordinati, anche agli artigiani e ai commercianti, assoggettati alla diversa disciplina dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233 del 1990 , che individua un diverso ‘tetto’ massimo.
3. -Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 12 delle preleggi, e censura la sentenza d’appello per avere attribuito rilievo all’anzianità contributiva anteriore al primo gennaio 1996 soltanto a partire dal mese successivo alla domanda di riscatto, anche per la contribuzione figurativa attinente al servizio militare. Qualsiasi anzianità contributiva anteriore al primo gennaio 1996, in qualunque modo maturata, escluderebbe l’applicazione del ‘massimale’ e sarebbe ininfluente la distinzione tra contributi effettivi e contributi figurativi. Per quel che concerne la peculiare contribuzione figurativa inerente al servizio militare di leva prestato anteriormente al 31 dicembre 1995, la domanda di riscatto non rappresenterebbe un elemento costitutivo della fattispecie.
4. -Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, la violazione dell’art. 1, comma 280, della legge n. 208 del 2015, anche in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. e agli artt. 11 e 12 delle preleggi.
In primo luogo, la disciplina introdotta nel 2015 sarebbe inapplicabile ai contributi attinenti al servizio militare: in questa fattispecie, non verrebbe in rilievo quella domanda di riscatto o di accredito che la legge menziona , ma solo un’istanza volta alla «mera valorizzazione di un periodo che, per legge, rientra nei servizi computabili ai fini pensionistici» (pagine 16 e 17 del ricorso per cassazione).
Inoltre, la disposizione dell’art. 1, comma 280, della legge n. 208 del 2015, anche a volerla intendere nel senso delineato dalla sentenza
d’appello, avrebbe portata innovativa e varrebbe solo pro futuro , non potendo condurre a ritenere retroattivamente illegittima la liquidazione dei contributi effettuata dal ricorrente per gli anni 2008-2012.
5. -Il primo e il secondo motivo possono essere sottoposti a un esame congiunto, in quanto investono profili tra loro connessi.
6. -La Corte d ‘appello di Bologna , pur affermando che sono oramai inoppugnabili le statuizioni del Tribunale sull’applicabilità dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 anche ai lavoratori autonomi (pagina 4), non si è arrestata a tale profilo processuale e ha diffusamente argomentato sul merito della questione, dando continuità ai princìpi espressi da Cass., sez. lav., 23 maggio 2018, n. 12810 (pagine 4 e 5).
In particolare, questa Corte, nella disamina delle disposizioni della legge n. 233 del 1990, invocate dall’odierno ricorrente, ha puntualizzato che «Per i lavoratori autonomi il cui trattamento pensionistico sia interamente liquidato con il metodo contributivo, perché privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il parametro al quale agganciare la retribuzione a percentuale è fissato, anno per anno, dalla L. n. 335 del 1995, citato art. 2, comma 18, e il massimale annuo così stabilito vale sia per la base contributiva sia per la base pensionabile» (sentenza n. 12810 del 2018, cit., punto 14 dei Motivi della decisione ).
7. -A tali princìpi, che le osservazioni del ricorrente non inducono a rimeditare, si è uniformata la Corte territoriale, circoscrivendo ratione temporis l’àmbito applicativo della legge n. 233 del 1990, richiamata a supporto delle censure, e confermando la generale valenza precettiva dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 anche per quel che riguarda il lavoro autonomo.
Come rimarca l’Istituto nel controricorso (pagine 5 e 6), tale valenza generale si desume, anzitutto, dal l’ampiezza delle citate previsioni della legge n. 335 del 1995 e, sul piano sistematico, dalla
connessione con il finanziamento della previdenza complementare, riferita anche ai lavoratori autonomi.
Inoltre, come confermano le previsioni dell’art. 1, comma 4, la legge n. 233 del 1990, pur nella sua specialità, si raccorda al sistema dell’assicurazione generale obbligatoria e, conseguentemente, anche all’evolvere della relativa disciplina, che ha nelle disposizioni dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 una sua parte qualificante.
-La conformità a diritto delle statuizioni attinenti al merito delle pretese destituisce di ogni rilievo le censure sulle argomentazioni esposte in rito dai giudici d’appello, al fine di considerare preclusa , in radice, la disamina stessa del merito.
Il secondo motivo, dunque, è respinto, con il conseguente assorbimento della prima censura.
-A una disamina congiunta si prestano anche la terza e la quarta critica, che devono essere disattese, alla luce delle seguenti considerazioni.
-Come hanno correttamente evidenziato i giudici d’appello, riveste rilievo essenziale, ai fini della soluzione della controversia, l’art. 1, comma 280, della legge n. 208 del 2015, che così dispone: «Il comma 18 dell ‘ articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all ‘ applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda».
-Occorre chiarire, preliminarmente, se la disciplina in esame presenti natura interpretativa oppure, come adombra il ricorrente, valga soltanto per il futuro.
Come si evince dall’inequivocabile dettato letterale, la disposizione menzionata si atteggia come norma d’interpretazione autentica: in tal senso depone il sintagma ‘si interpreta’, che rivela l’intenzione del legislatore di vincolare, anche per il passato , l’interpretazione dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.
In questa prospettiva, «la norma interpretativa e quella interpretata si saldano e fanno corpo, così esprimendo un precetto normativo unitario fin dall’origine » (Corte costituzionale, sentenza n. 72 del 2025, punto 4.3. del Considerato in diritto ).
La natura interpretativa è corroborata anche dallo scopo di fugare le oggettive incertezze correlate all’applicazione della re gola del ‘massimale’ della base contributiva e pensionabile nella peculiare fattispecie dei contributi relativi a periodi anteriori al gennaio 1996, solo successivamente accreditati.
Il legislatore ha enucleato, difatti, una plausibile variante di senso della previsione originaria, in un quadro ermeneutico che non registrava alcun ‘diritto vivente’, idoneo a generare un affidamento meritevole di tutela in una eventuale lettura alternativa.
Né sono stati addotti elementi sintomatici dell’uso distorto della funzione legislativa, come l’esclusiva finalità di condizionare il contenzioso in corso, in antitesi con il principio della parità delle armi (Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 2019 ), e d’imporre un significato che il dibattito interpretativo ha già sconfessato, conculcando così un affidamento legittimo.
La scelta di sancire l’inoperatività del ‘massimale’ soltanto a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, nel conferire rilievo all’atto d’impulso dell’interessato, contempera in modo ragionevole e proporzionato i contrapposti interessi alla stabilità dell’assetto applicato fino a un dato momento e alla necessità di adeguarlo alla sopravvenienza dell’accredito di contributi antecedenti al gennaio 1996.
La norma supera, in definitiva, il vaglio di ragionevolezza che s’impone tanto per le norme propriamente interpretative quanto, in linea generale, per quelle retroattive (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto , e sentenza n. 77 del 2024, punto 6.1. del Considerato in diritto ).
12. -Non può essere condiviso, pertanto, l’assunto d el ricorrente, che tratteggia una valenza innovativa della previsione, anche allo scopo di contestare l’apparato sanzionatorio.
Ne deriva che la norma d’interpretazione autentica , anche nelle sue implicazioni sanzionatorie, opera anche nella vicenda controversa.
-Acclarata la natura interpretativa della norma che i giudici d’appello hanno applicato, occorre delimitarne il perimetro semantico.
Nel menzionare «i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996», la norma è contraddistinta da una formulazione ampia, che non traccia distinzioni di sorta e include tutti i contributi accreditati su domanda, in coerenza con le finalità dell’intervento normativo.
Il legislatore, invero, si prefigge d’impartire una regola univoca e uniforme nelle disparate situazioni, tutte peculiari, dei contributi successivamente valorizzati su richiesta dell’interessato e destinati così ad assumere oggettiva evidenza e ad incidere sulla situazione rilevante ai fini dell’operatività del ‘massimale’.
Né, per questa via, si contraddice la regola, richiamata dal ricorrente, che esclude l’applicazione dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 a fronte di qualsiasi anzianità contributiva anteriore al gennaio 1996. La finalità della previsione risiede nel dare organica e razionale disciplina alle particolari fattispecie in cui è l’istanza dell’interessato a conferire rilievo a tali anzianità contributive.
È proprio la latitudine del dato testuale, coerente con la sua ratio , che impone di ricondurre entro le coordinate dell’enunciato normativo
anche l’istanza volta a valorizzare i contributi riguardanti il servizio militare svolto dal 19 dicembre 1994 al 18 dicembre 1995, in data anteriore, dunque, al gennaio 1996.
Legittimamente, dunque, l’Istituto ha disapplicato il ‘massimale’ soltanto a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa e ha rivendicato, per il periodo pregresso, le differenze derivanti dall’a pplicazione dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, con il corredo delle relative sanzioni, secondo il regime vigente ratione temporis .
-Il ricorso, pertanto, dev’essere complessivamente respinto.
-La novità e la complessità delle questioni interpretative poste dalla normativa applicabile inducono a compensare le spese del presente giudizio.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione