Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23758/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Riese INDIRIZZO (TV), alla INDIRIZZO in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), con sede in INDIRIZZO, Edificio RAGIONE_SOCIALE, 15142 Arteixo (A Coruña), Spagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti a rogito Notar NOME COGNOME munita di Apostille ai sensi della Convenzione de l’Aia 5 ottobre 1961, sottoscritta in data 18 dicembre 2023, allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME (EMAIL e NOME COGNOME
(EMAIL, con i quali elettivamente domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del primo.
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. 995/2023, della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, pubblicata il giorno 15/09/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 6 novembre 2014, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche, breviter , RAGIONE_SOCIALE), titolare del marchio europeo n. 112755 (registrato il 3 gennaio 2001 per prodotti e servizi compresi nelle classi 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37 e 40), citò RAGIONE_SOCIALE (allora RAGIONE_SOCIALE per il prosieguo, più semplicemente, RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento della nullità del marchio nazionale figurativo n. 1.410.011 di quest’ultima, registrato per prod otti e servizi contenuti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43, per mancanza di novità ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. e ), e 25, lett. a ), c.p.i., in ragione della rinomanza del suddetto marchio anteriore, con richiesta, tra le altre, di inibitoria all’uso dello stesso.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto, altresì eccependo l’inammissibilità d i quella di inibitoria, generica e priva di allegazioni a supporto, nonché il difetto di competenza territoriale del menzionato tribunale a decidere della controversia in ragione della sede estera delle parti in causa.
1.2. Con ordinanza del 14 giugno 2017, il giudice adito dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore della sezione specializzata in materia di
impresa del Tribunale di Genova, innanzi al quale, pertanto, Inditex tempestivamente riassunse il giudizio e COGNOME si costituì con comparsa di costituzione in riassunzione.
1.3. Con sentenza del 17 giugno 2019, n. 1605, il medesimo tribunale, respinta o ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, dichiarò la nullità del marchio nazionale n. 1.410.011, depositato in data 4 maggio 2010, limitatamente alla classe merceologica n. 43, e condannò la convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura della metà.
Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Genova, con sentenza del 15 settembre 2023, n. 995, così, tra l’altro, dispose: « Accoglie l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1605/2019 pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Imprese, in data 17.06.2019 e, per l’effetto, dichiara la nullità del marchio nazionale n. 1.410.011, depositato in data 4 maggio 2010, anche in relazione ai prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35; rigetta l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ; ».
2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte: i ) spiegò, innanzitutto, che « RAGIONE_SOCIALE è titolare della registrazione del marchio dell’Unione Europea. n. 112755 per contraddistinguere i prodotti e i servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, e 40. ; nel 2003, RAGIONE_SOCIALE ha creato il marchio RAGIONE_SOCIALE , dedicato all’arredamento e agli accessori per la casa. La gamma di prodotti RAGIONE_SOCIALE è ampia e si compone non solo di tessili per la casa, compresa la biancheria da letto, da bagno e da tavola, ma la stessa è integrata anche da stoviglie posate, bicchieri, utensili da cucina, libri di cucina e oggetti di decorazione della cucina ed in generale della casa. Inoltre, sono pubblicizzate anche newsletter di ricette; il marchio RAGIONE_SOCIALE è l’asset più importante del Gruppo RAGIONE_SOCIALE anche in termini di fatturato che, nel 2018, era pari a 18.021 milioni di Euro; la holding lussemburghese RAGIONE_SOCIALE che nelle more del procedimento ha spostato la propria sede legale in Italia, nel 2010 ha acquistato i marchi “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” , dalla società italiana RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE è la licenziataria esclusiva dei suddetti marchi ed è specializzata nella produzione e commercializzazione di paste secche; nel 2010 RAGIONE_SOCIALE ha registrato il marchio n. 1410011 (oggetto del presente procedimento) non solo per la classe 30 ma anche in relazione ai prodotti e servizi delle classi 29, 31, 32, 33, 35 e 43 »; ii ) precisò che « I segni distintivi oggetto del marchio italiano n. 1410011, depositato il 4 maggio 2010, e quelli oggetto del marchio n. 112755, depositato il 1°aprile 1995, dell’Unione Europea sono del tutto sovrapponibili nella veste grafica, eccezion fatta per un piccolo riquadro nel quale è ritratta una donna con fascio di grano. Il marchio RAGIONE_SOCIALE , come risulta dalle produzioni dell’appellante e come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, gode di rinomanza nei paesi comunitari ed in particolare in Italia, dove sono presenti decine di punti vendita del marchio RAGIONE_SOCIALE e diversi negozi RAGIONE_SOCIALE. È un brand presente sia nel settore dell’abbigliamento che dell’arredamento nell’ e-commerce , mentre il marchio RAGIONE_SOCIALE registrato nel 1988 è limitato al settore della produzione alimentare di pasta secca. Nella sua versione originaria, il marchio è completamente diverso da quello successivamente registrato (ed oggetto del presente procedimento), trattandosi di marchio figurativo che ritrae in un tondo una figura di donna con grandi spighe di grano, su uno sfondo di campi coltivati, unitamente alle parole ‘pasta ZARA’ contenuta in un ovale allungato. Per la sentenza impugnata, la registrazione del nuovo marchio nel 2010 avrebbe avuto la funzione di evitare ‘sconfinamenti’ di RAGIONE_SOCIALE nel settore alimentare, mentre, secondo la prospettazione dell’appellante, il marchio successivo sarebbe stato registrato al fine di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore senza che vi fosse un giustificato motivo per utilizzare lo stesso »; iii ) ricordò che, « Ai sensi dell’art. 12, lett. e), del Codice della proprietà industriale (CPI): 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda: e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione Europea, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi »; iv ) in accoglimento totale dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, riconobbe sussistenti, nella specie, i requisiti della tutela ultramerceologica dei marchi di rinomanza in relazione gli anteriori marchi registrati di RAGIONE_SOCIALE sul segno RAGIONE_SOCIALE menzionati in atti a sostegno della domanda di nullità e contraffazione/inibitoria e dichiarò la nullità integrale del marchio n. 1410011 di Ffauf per carenza di novità. Opinò, in proposito che, « Nel caso di specie, il rebranding del 2010, senza alcuna ragione oggettiva, ha reso il marchio posteriore sovrapponibile al marchio rinomato anteriore adottando lo stesso carattere grafico ed eliminando gli elementi distintivi tra i due marchi, ossia, la parola pasta e il tondo nel quale era contenuta la denominazione. Come peraltro evidenziato dalla stessa pronuncia di prime cure, non pare dubitabile il carattere distintivo e la notorietà del marchio Zara rispetto a quello pasta Zara (si vedano, sul punto, le indagini demoscopiche di cui agli allegati 41 e 43 fascicolo primo grado appellante). . RAGIONE_SOCIALE ha allegato elementi concreti, di cui ha fornito la prova, dai quali risulta come altri brand del settore dell’abbigliamento e dell’arredamento (non necessariamente del lusso come ad esempio RAGIONE_SOCIALE ), rivolgano la loro attenzione commerciale verso i settori del food and beverage genericamente inteso (come produzione di prodotti alimentari, di ristorazione, del food influencer). La stessa RAGIONE_SOCIALE, per RAGIONE_SOCIALE, ha attivato sul sito internet, una newsletter di ricette per gli iscritti. Allo stesso modo, noti marchi, tra i quali proprio RAGIONE_SOCIALE , hanno esteso la loro attività nel settore dell’ hotellerie , ossia gli ‘alloggi temporanei’ inclusi nella classe merceologica 43. Nella specie, essendo il pubblico di riferimento il medesimo (cd. grande pubblico), vi è un rischio futuro di indebito vantaggio nel caso in cui RAGIONE_SOCIALE decida di commercializzare dei prodotti con il marchio oggetto del presente procedimento. Ciò, a maggior ragione, vale per la classe merceologica 35, che comprende i servizi di ‘Pubblicità; gestione di affari commerciali;
amministrazione commerciale; lavori di ufficio’. . Si tratta, di tutta evidenza, di servizi accessori, pubblicitari, nei quali il rischio di indebito vantaggio è attuale stante l’identità dei segni grafici »; vi ) respinse interamente l’appello incidentale di COGNOME, ribadendo che il rebranding aveva « avuto lo scopo di rendere simili il marchio notorio anteriore a quello posteriore, anche, e soprattutto, in considerazione della eliminazione dal marchio dell’elemento distintivo tra Zara e pasta Zara, ossia la parola pasta . Come si evince dallo stesso atto di costituzione e appello incidentale, i marchi RAGIONE_SOCIALE acquisiti da RAGIONE_SOCIALE nel 2010 contenevano al loro interno la parola pasta. Solo nel marchio oggetto del presente procedimento il segno distintivo scompare, come, peraltro, l’ovale allungato che aveva fino a quel momento caratterizzato il marchio. Anche il carattere grafico da sempre adottato muta passando al ‘times new roman’ e divenendo, pertanto, indistinguibile dal marchio anteriore RAGIONE_SOCIALE».
Per la cassazione di questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha promosso ricorso affidato a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
«(Ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ovvero n. 4 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 12, comma 1, lettera e), in combinato disposto con l’art. 25, lett. a), c.p.i., nonché in relazione ai criteri di matrice giurisprudenziale e dottrinale che disciplinano il giudizio di confondibilità fra marchi, con riferimento alla prova della sussistenza del presupposto di tutela del marchio rinomato consistente nell’indebito vantaggio conseguito dal titolare del marchio success ivo dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, ovvero motivazione solo apparente del capo della sentenza relativo all’accertamento della sussistenza dell’indebito vantaggio per RAGIONE_SOCIALE conseguente all’uso del marchio contestato per prodotti alimentari compresi nelle classi 29, 30, 31, 32, 33, e per servizi compresi nella classe 35 »;
II) «(Ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). Violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per aver la Corte d’Appello basato la propria decisione su evidenze documentali inammissibili, in parte prodotte in primo grado in violazione delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. e riprodotte in appello e, in parte, prodotte per la prima volta in appello in assenza delle condizioni di relativa ammissibilità »;
III) «(Ex art. 360, primo comma, n. 5, ovvero n. 3, c.p.c.). Omesso esame di un fatto essenziale per non avere la Corte d’Appello considerato la natura denominativa del marchio europeo n. 1127755 di RAGIONE_SOCIALE di cui l’intimata assume la violazione, ovvero violazione d i norma di legge per aver la Corte d’Appello valutato la nullità del marchio ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. e), e 25, lett. a), c.p.i. sulla base di elementi riferiti alle modalità di uso in concreto del marchio anteriore, anziché attenersi esclusivamente alle risultanze dell’atto di registrazione del marchio, come prescritto dai principi che presiedono il giudizio di confondibilità fra marchi nell’ambito della valutazione della fattispecie della nullità del marchio registrato »;
IV) «(Ex art. 360, primo comma, n. 3 ovvero n. 5 c.p.c.). Errore di diritto per aver la Corte d’Appello considerato il termine ‘pasta’ distintivo in relazione a prodotti alimentari, tra i quali la pasta, e a servizi di ristorazione, in violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), nonché dei principi che disciplinano il giudizio di confondibilità fra marchi con particolare riferimento alla valutazione al grado di distintività del marchio, ovvero omesso esame di un fatto essenziale per non avere la Corte d’COGNOME o considerato che, fin dagli anni 90, COGNOME è titolare di un marchio privo del termine Zara , come attestato dalla registrazione italiana n. 592231 dell’esponente »;
V) «(Ex art. 360, primo comma, n. 3, ovvero n. 4, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 12, comma 1, lett. b), nonché dei principi che regolano il giudizio di confondibilità fra marchi, per non aver la Corte d’Appello verificato l a sussistenza dei presupposti di tutela dell’indebito vantaggio e del pregiudizio in relazione all’uso del marchio contestato per servizi inclusi in classe 43, ovvero motivazione solo apparente
del capo della sentenza relativo all’accertamento della sussistenza dell’indebito vantaggio per RAGIONE_SOCIALE conseguente all’uso del marchio contestato per servizi compresi nella classe 43 ».
Allo scrutinio delle descritte doglianze è opportuno anteporre alcune considerazioni di carattere generale.
2.1. Innanzitutto, è doveroso ricordare che, come rimarcato, affatto condivisibilmente, dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, « il marchio notorio è un segno che, come rivela la stessa definizione, ha raggiunto, in uno specifico settore, un significativo grado di conoscenza tra il pubblico e, quindi, è idoneo a contraddistinguere un produttore che si è distinto in un determinato ambito a tal punto da renderlo universalmente conosciuto per le sue realizzazioni. Appartengono, quindi, al novero dei marchi notori i segni che contraddistinguono grandi catene di distribuzione dei prodotti a livello internazionale così come produttori più di nicchia, ma la cui qualità di produzione li rende capofila nel settore di appartenenza. Il comune denominatore di tutti i marchi che compongono il novero dei marchi ‘notori’ o ‘rinomati’ è , per l’appunto, la fama, cioè l’appartenere ad un gruppo di marchi conosciuti dai consumatori indipendentemente dall’uso che questi facciano dei prodotti. Si tratta, quindi, di segni che hanno una potenzialità intrinseca ultramerceologica, in quanto conosciuti dalla totalità dei consumatori e, quindi, immediatamente riconoscibili anche quando applicati su prodotti non tipici nella categoria merceologica originaria. In virtù di tale caratteristica, godono, a livello europeo, di una protezione supplementare non immediatamente vincolata ad un giudizio di confondibilità ».
2.2. In secondo luogo, deve osservarsi che la Corte d’appello di Genova ha individuato nell’indebito vantaggio per RAGIONE_SOCIALE la ragione della tutela ultramerceologica del marchio rinomato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, di titolarità di RAGIONE_SOCIALE, sottolineando come le prove acquisite al fascicolo dessero contezza del fatto che RAGIONE_SOCIALE avesse adottato degli accorgimenti per rendere più somigliante il suo marchio rispetto a quello della più nota società ivi appellante, oggi controricorrente, ed evidenziando un profilo di pregiudizio per quest’ultima
nella misura in cui la stessa risultava aver già sondato la possibilità di espandersi anche nello specifico settore nella distribuzione dei cibi e della ristorazione così come avevano effettuato in precedenza altre società detentrici di marchi altrettanto notori;
2.3. Da ultimo, occorre rimarcare che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dalla ricorrente in tutte le prospettate censure) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr ., tra le più recenti, Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente ( cfr ., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata
dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
Fermo, dunque, tutto quanto precede, il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento.
3.1. Invero, ribadito che il marchio notorio è tale in quanto conosciuto dalla generalità del pubblico e non è necessariamente legato alla distribuzione di prodotti di lusso o dai connotati di esclusività e raffinatezza, l’assunto della ricorrente secondo cui , sostanzialmente, l’utilizzazione del marchio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ non darebbe luogo ad alcun pregiudizio alla società controricorrente, né attribuirebbe alcun vantaggio alla ricorrente perché si tratterebbe di un marchio privo di prestigio, non persuade, né convince l’ulteriore argomentazione per cui, sui capi di abbigliamento di Zara, il marchio non è evidente ( cfr. amplius , pag. 13-14 del ricorso). Si tratta, infatti, di circostanza che, come condivisibilmente sostenuto dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, « è facilmente spiegabile con la scelta della società spagnola di operare la distribuzione dei propri prodotti in negozi monomarca e non costituisce quindi un’implicita ammissione di assenza di prestigio ».
3.2. La motivazione della corte d’appello, poi, tutt’altro che apparente (ben comprendendosene l’ iter logico), risulta conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi e si fonda su di una esaustiva valutazione di un comportamento significativo che ha portato l’odierna ricorrente a rinunciare alla parte denominativa del proprio marchio -‘ pasta ‘ (atteso che il marchio era i origine ‘ PASTA ZARA ‘) – per andare ad acquisire un marchio con spiccate caratteristiche di confondibilità, anche grafica, con il marchio della controricorrente. Argomentazione, quest’ultima, già da sola sufficiente, sotto il profilo logico, a giustificare l’applicazione dell’articolo 12, lett. e ), c.p.i. Del resto, come ancora rimarcato dal Pubblico Ministero nelle sue, qui condivise, conclusioni scritte, è evidente che, « se il titolare di un marchio usato esclusivamente in una determinata categoria merceologica lo modifica in maniera tale da renderlo simile e confondibile
con un marchio notorio, pur applicato fino a quel momento ad altre categorie merceologiche, non può che farlo se non mosso da ragioni di approfittamento (freeriding)».
3.3. Quanto, infine, alla sussistenza, nella vicenda in esame, di un indebito vantaggio per Ffauf, la corte territoriale ha tenuto in considerazione gli elementi probatori forniti da RAGIONE_SOCIALE in primo grado ed ha compiuto una valutazione di tipo sia soggettivo che oggettivo, in applicazione dell’univoca giurisprudenza comunitaria in materia secondo cui occorre effettuare una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i quali figurano, in particolare, l’intensità delle notorietà ed il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, nonché la natura ed il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati, nella prospettiva di determinare -come, in effetti, la sentenza ha determinato -se, nelle condizioni oggettive date, risultasse, o meno, probabile che, nel corso normale degli eventi, COGNOME traesse o potesse trarre un ingiusto vantaggio dalla notorietà e dal carattere distintivo del marchio RAGIONE_SOCIALE della odierna controricorrente, attraverso un uso del termine Zara oggetto della registrazione di marchio in causa esteso oltre al mercato della pasta.
3.4. In definitiva, l’odierna doglianza si rivela volta, sostanzialmente, ad ottenere un riesame delle conclusioni cui è giunta la corte distrettuale sulla base degli accertamenti, di natura chiaramente fattuale, da essa svolti, così dimenticando che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il
fondamento della lamentata violazione ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34782 del 2024; Cass. nn. 33909, 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, « in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa »); ii ) spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le risultanze processuali, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione e, quindi, a fondare la decisione; iii ) il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 10712, 19423, 25495 e 33909 del 2024).
Il secondo motivo di ricorso si rivela inammissibile.
4.1. Esso, invero, risulta carente di autosufficienza nella misura in cui non individua, esattamente, quali siano i documenti specifici che non avrebbero dovuto avere ingresso nel procedimento (buona parte dei quali, peraltro, -è utile sottolinearlo -per stessa precisazione di COGNOME, erano stati
versati in atti dall’originaria attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., ben prima, dunque, dello sbarramento istruttorio delle seconde e terze memorie di cui alla medesima norma).
4.2. Alteris verbis , in violazione dell’art. 366 , comma 1, n. 6, cod. proc. civ., la doglianza non specifica se i documenti tempestivamente prodotti fossero realmente insufficienti dal punto di vista probatorio così da necessitare, per l’accoglimento delle domande dell’attrice, l’ulteriore produzione asseritamente avvenuta in appello. Ciò senza dimenticare che, comunque, ai fini dello spostamento del brand ‘ Zara ‘ dall’abbigliamento e d arredamento al settore alimentare, la corte ligure ha fatto riferimento a brand « non necessariamente del lusso » ( cfr . pag. 8 della sentenza impugnata), sicché nemmeno è configurabile la decisività della censura.
4.3. Come si è già evidenziato disattendendosi il precedente motivo, la corte distrettuale ha compiuto una valutazione complessiva del comportamento della società ricorrente, basandosi su una serie di considerazioni puntuali che, nell’insieme, danno esaustivamente conto del convincimento della medesima corte circa la configurabilità di finalità di agganciamento da parte di Ffauf.
4.4. Infine, è certamente condivisibile l’assunto d i RAGIONE_SOCIALE secondo cui ( cfr . pag. 14 del controricorso), quanto alla newsletter per ricette attivata sul sito internet di RAGIONE_SOCIALE ed inserita nel suo atto di citazione in appello in forma di link , non si tratta, a ben vedere, di una nuova produzione, bensì di una deduzione della difesa della parte ivi appellante che si pone nel solco delle prove già offerte nel giudizio di primo grado sul tema della naturale tendenza dei marchi della moda e del lifestyle alla brand extension verso settori solo apparentemente lontani quale quello dell’alimentazione.
4.5. In ogni caso, l’insistere della ricorrente su questo specifico punto dimostra che la stessa, isolando una delle varie considerazioni puntuali della corte distrettuale, perda di vista l’epicentro del ragionamento di quest’ultima che, come si è anticipato, va ben oltre valutazioni di dettaglio.
Il terzo motivo di ricorso, laddove lamenta un vizio motivazionale, è inammissibile già solo per l’affatto dirimente ragione che non sono stati
minimamente rispettati gli oneri di allegazione puntualmente sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, per la deduzione del vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
5.1. Ciò non senza evidenziare che, comunque, come sottolineato da RAGIONE_SOCIALE ( cfr . pag. 14-15 del controricorso), la corte d’appello ha apprezzato il marchio dell’intimata come risultante dalla registrazione europea n. 112755 ed ha applicato del tutto correttamente i consueti criteri del giudizio di interferenza fra marchi, basati sul confronto fra il marchio della cui novità occorre giudicare -nella specie il marchio italiano di RAGIONE_SOCIALE ” RAGIONE_SOCIALE e figura ” n. 1410011 -ed il ricordo imperfetto del marchio anteriore, tenendo con ciò presente che il consumatore medio di riferimento normalmente non potrà esaminarli fianco a fianco, ma dovrà confrontare il ricordo mnemonico (e, quindi, imperfetto) del marchio che già gli è noto con il marchio successivo.
5.2. In altri termini, quindi, ciò che è stato oggetto di giudizio, da parte della corte territoriale, non è stato solo il marchio nel suo complesso, ma anche l’intenzione del titolare del marchio successivo interpretata alla luce delle modifiche apportate sul suo marchio anche sotto il profilo figurativo.
5.3. In ogni caso, anche a voler ammettere un giudizio esclusivamente basato sulla componente denominativa del marchio, l’esito sarebbe altrettanto infausto per la odierna ricorrente perché si dovrebbero mettere a raffronto la denominazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ acquisita da RAGIONE_SOCIALE con quella ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ di RAGIONE_SOCIALE, rendendo ancora più evidente, così, il giudizio di confondibilità, che, in quel caso, si tramuterebbe in un vero e proprio giudizio di identità fra i due lemmi. Pertanto, la corte suddetta ha valutato il comportamento che ha privato il marchio dell’unica caratteristica che originariamente era distintiva fra i due marchi. Né può dirsi che la stessa, così operando, sia incorsa in un vizio motivazionale afferente i parametri di giudizio relativi alla confondibilità dei marchi.
il quarto motivo di ricorso, poi, risulta complessivamente inammissibile perché nemmeno coglie appieno la ratio decidendi , in parte qua , della sentenza impugnata.
6.1. In proposito, basta ribadire le già esposte argomentazioni relative alle ragioni che hanno indotto la corte territoriale ad attribuire rilievo, tra l’altro, all’avvenuta rinuncia, da parte dell’odierna ricorrente , alla parte denominativa -‘pasta’ -del proprio marchio.
6.1.1. In sostanza, nel porre l’accento sulla eliminazione, nel contesto del marchio di Ffauf, della componente verbale ” pasta ” e del tondo (nel quale era usualmente contenuta la denominazione), -elementi che caratterizzavano e ” distinguevano ” i precedenti marchi della ricorrente – la corte d’appello non ha inteso certamente attribuire valenza distintiva ad un termine generico quale è , appunto, quello ‘ pasta ‘ , dotato di una ben precisa valenza ed aderenza significativa e concettuale al genere alimentare pasta. Essa, invece, ha considerato, affatto condivisibilmente, che, nel contesto del più ampio giudizio sulla notorietà del marchio Zara della controricorrente e della sussistenza delle condizioni di tutela contro gli attacchi alla notorietà ed il parassitismo, non potesse non darsi rilievo ad una evoluzione del marchio della ricorrente che è oggettiva e che, nel marchio n. 1410011, si è manifestata con l’abbandono di due elementi (il termine pasta ed il tondo) che insieme valevano, o potevano valere, a tenere maggiormente le distanze dal marchio Zara di RAGIONE_SOCIALE.
Il quinto motivo di ricorso, infine, si rivela insuscettibile di accoglimento perché, come giustamente sottolineato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, correttamente la motivazione della corte distrettuale ha rimarcato che un marchio di carattere notorio deve essere protetto da tutte le possibili forme di registrazione per ogni classe che sottendono un intento di carattere approfittatorio.
7.1. È innegabile, allora, che le ragioni dell’avvenuto rigetto dell’impugnazione incidentale in quella sede formulata da COGNOME risultano espressamente svolte per relationem a quanto dalla medesima corte opinato con riguardo alla ivi riconosciuta tutela del marchio di RAGIONE_SOCIALE
In conclusione, dunque, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza
di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della menzionata ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile