Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9774 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 9774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
Oggetto:
Pubblico
impiego – straordinaria RAGIONE_SOCIALE trattamento
procedura
reclutamento
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
–
retributivo
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25974/2018 R.G. proposto da:
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4994/2017 depositata il 12/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La sig.ra NOME COGNOME, già dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE con inquadramento nella categoria professionale ‘collaboratore amministrativo’ classe 9 (stipendio complessivo euro 38.204,04), era stata collocata in posizione di comando presso il RAGIONE_SOCIALE, per il periodo dal 4/5/2009 al 26/12/2010. Quindi, ai sensi dell’art. 14 comma 3 bis del D.L. 195/ 2009 (convertito con modificazioni in L. n. 26/ 2010), aveva presentato richiesta di trasferimento nel ruolo speciale non dirigenziale. Era stata perciò immessa in tale ruolo speciale tecnico amministrativo non dirigenziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 9 ter del d.lgs. n. 303/1999. In data 29/12/2010 aveva sottoscritto un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ed era stata inquadrata nella categoria A, parametro retributivo F1, profilo professionale specialista giuridico legale finanziario A1. Alla data del 26/10/2020 (prima RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del nuovo contratto) la COGNOME era inquadrata presso RAGIONE_SOCIALE nella categoria professionale ‘collaboratore amministrativo’ classe 9 (stipendio complessivo euro 38.204,04).
Aveva agito in giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’inquadramento nella categoria A, parametro retributivo F9, profilo Esperto giuridico, legale finanziario (stipendio 33.924,48 oltre tredicesima ed assegno riassorbibile legato alla quattordicesima mensilità) e l’attribuzione dell’adeguamento stipendiale mediante assegno ad personam riassorbibile ed inoltre l’adeguamento stipendiale, almeno con riferimento al parametro retributivo F7, degli importi spettanti a titolo di compenso per prestazioni accessorie con riferimento al periodo prestato in posizione di comando presso il RAGIONE_SOCIALE (4.5.2009 -26/12/2010).
Il Tribunale di Roma respingeva la domanda.
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma di tale decisione, dichiarava il diritto di NOME COGNOME a percepire il trattamento retributivo previsto per il parametro F9 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 27/12/2020 e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori (respingeva, per indeterminatezza, la domanda relativa all’adeguamento retributivo F7 relativa al periodo di comando).
Riteneva la Corte territoriale che, a prescindere da ogni questione sulla riconducibilità, o meno, dell’operazione posta in essere al fenomeno (mobilità volontaria nel pubblico impiego) disciplinato dall’art. 30 cit., era stata la stessa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE a stabilire che all’atto dell’immissione in ruolo il personale avrebbe conservato lo stesso trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza (così come previsto, peraltro, dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001).
D’altronde, la stessa difesa erariale non aveva negato il diritto all’equiparazione con il trattamento economico goduto alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitata a sostenere che durante il periodo di comando l’equiparazione ‘è avvenuta sulla base RAGIONE_SOCIALE comparazione tra la retribuzione tabellare per 13 mensilità prevista per il parametro retributivo F1, pari ad euro 21.325,68 (…) con l’imporlo mensile lordo del minimo contrattuale previsto per la classe stipendiale 8, propria RAGIONE_SOCIALE ricorrente, pari (…) ad Euro 21.374,99 annui’, mentre non erano state prese in considerazione ‘tutte le altre componenti RAGIONE_SOCIALE retribuzione che, pur avendo natura fissa e continuativa, risultavano essere connesse, in base a specifiche disposizioni RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva o normative, allo svolgimento da parte del dipendente trasferito di peculiari mansioni ovvero al particolare atteggiarsi del rapporto id servizio presso la amministrazione rectius RAGIONE_SOCIALE di provenienza’.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la circostanza che le altre voci RAGIONE_SOCIALE retribuzione fossero legate alla peculiarità delle mansioni svolte o al particolare atteggiarsi del rapporto di lavoro presso l’E NAV era una pura petizione di principio, smentita dalla (pacifica) circostanza che la ricorrente aveva continuato a percepirle (essendo rimasto a carico dell’RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione base) anche nel periodo in cui aveva lavorato, in posizione di comando, presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Quanto, poi, al fatto che, a differenza di quanto previsto dall’art. 26, comma 7, del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE -secondo il quale l’accesso alle classi superiori avviene in via automatica esclusivamente al compimento dei previsti anni di permanenza senza demerito, nelle rispettive classi stipendiali immediatamente inferiori -, nella contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, invece, la progressione economica all’interno delle aree non è automatica, bensì meritocratica, si trattava di circostanze del tutto irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione in quanto, ai fini del giudizio di corrispondenza rilevava unicamente il trattamento economico goduto nell’ente di provenienza.
Riteneva, del pari, irrilevante la deduzione secondo cui l’immissione in ruolo sarebbe dovuta avvenire ad invarianza RAGIONE_SOCIALE spesa rispetto al periodo di comando, visto che in tale periodo era l’ente di appartenenza a sostenere la spesa per il personale comandato.
Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 30, comma 2 bis , del d.lgs. n. 165; dell’art. 3 del d.l. n. 90/2005 e dell’art. 14, comma 3 bis , del d.l. n. 195/2009, nonché dell’art. 44 del c.c.n.l. per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE (2008/2001) e dell’art. 75, comma 2, del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri (2002/2005), in reazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Assume l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata essendo stata la ricorrente immessa nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE nella categoria e parametro retributivo corrispondente all’equiparazione ricevuta nei provvedimenti di comando e ciò coerentemente ai dettami ed ai limiti di spesa imposti dalla cornice normativa di riferimento.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 30, comma 2 bis , del d.lgs. n. 165/2001 pur a fronte RAGIONE_SOCIALE diversa procedura adottata per il reclutamento del personale del RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.l. n. 195/2009.
Sostiene, poi, che la Corte territoriale avrebbe fatto anche erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 90/2005 che comporta l’inapplicabilità dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.
Richiama l’art. 3 del D.P.C.M. 1.2.2102 secondo cui ‘ l’attuazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ‘.
Critica, poi, l’effettuata equiparazione rilevando sia la differenza tra le progressioni per classi stipendiali in via meramente automatica di cui al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE e la progressione economica all’interno delle aree in via meritocratica prevista dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Assume che talune voci del trattamento economico presso RAGIONE_SOCIALE sono legate alle peculiari mansioni lì svolte.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 112 e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non aver motivato in ordine alla correttezza dell’inquadramento rivendicato dalla ricorrente (sulla quale incombeva il relativo onere probatorio), limitandosi a rilevare (erroneamente ed ingiustificatamente) che tale richiesta non fosse contestata, con ciò integrando integra ‘ anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ‘.
I motivi sono inammissibili.
La COGNOME è stata inserita nei ruoli speciali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù di quella che la stessa ricorrente definisce ‘procedura straordinaria di reclutamento’.
In particolare, la procedura riguardava il personale in posizione di comando (cfr. l’art. 14, comma 3 -bis , del d.l. n. 195/195, conv. in legge n. 26/2010: ‘ Nelle more dell’attuazione dell’articolo 9 -ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la
gestione e l’ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE medesimo ‘), cui andava mantenuto l’inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
È stato sottoscritto il contratto ed attribuita alla COGNOME la posizione di cui a lla categoria A, parametro retributivo F1, profilo professionale specialista giuridico legale finanziario A1.
Sicuramente siamo fuori dell’ambito di cui all’art. 30, comma 2 bis , del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale, le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Quella per cui è causa, infatti, non è una procedura di mobilità ma una procedura speciale di reclutamento (art. 1 del d.l. n. 195/2005: ‘Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del RAGIONE_SOCIALE per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza …’), in ragione RAGIONE_SOCIALE nuova istituzione del ruolo speciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Non vi sono, dunque, posti ‘ vacanti ‘ da ricoprire ma un’intera nuova struttura da rendere operativa.
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE deduce, appunto, questo.
Ma la Corte territoriale non ha affatto affermato che andava fatta applicazione dell’art. 30, comma 2 bis , del d.lgs. n. 165/2001.
Anzi, al contrario, ha richiamato sia il contenuto RAGIONE_SOCIALE circolare n. 0094556 del 15.10.2010 con cui erano state rese note ‘ le modalità relative alla presentazione delle istanze di inquadramento finalizzate al trasferimento a domanda nel ruolo speciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del personale in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE medesimo in posizione di comando o di fuori ruolo ai sensi dell’art. 14, co. 3 bis d.l. 30.12.2009, n. 195, convertito in L. 26.02.2010, n. 26 ‘ stabilendosi che ‘ tale personale sarà immesso nel ruolo speciale non dirigenziale di cui all’art. 9 ter del citato decreto legislativo 303/1999, nella categoria e parametro retributivo corrispondente a quella posseduta ‘, sia il provvedimento RAGIONE_SOCIALE PCM del 27.12.2010 con il quale era stato disposto ‘ l’inquadramento del personale interessato alla suddetta procedura nel ruolo speciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (ciò in
attuazione RAGIONE_SOCIALE specifica previsione di cui al d.l. n. 195/2009, art. 14, che demandava, appunto, ad apposito decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE le ‘ modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale ‘ disponendo, altresì, che ‘ sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione ‘ e che sono ridotte ‘ corrispondentemente ‘ le dotazioni organiche di fatto delle amministrazioni di provenienza).
Ha perciò ritenuto che, a prescindere dalla riconducibilità o meno dell’operazione posta in essere al fenomeno RAGIONE_SOCIALE mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, fosse stata la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a fissare la regola del mantenimento del medesimo trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di provenienza. Ciò era reso evidente dall’utilizzo del termine ‘ corrispondente ‘, implicante un giudizio di confronto e di equivalenza tra ordinamenti diversi. Tale mantenimento, peraltro, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, non era stato neppure contestato dalla RAGIONE_SOCIALE che non aveva negato il diritto all’equiparazione ma aveva solo criticato i termini in base ai quali quest’ultima era stata effettuata.
Ed allora il motivo, senza cogliere il decisum, si sostanzia nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti alla Corte territoriale e da quest’ultima puntualmente esaminati.
Ciò vale anche per la questione RAGIONE_SOCIALE invarianza RAGIONE_SOCIALE spesa relativamente all’ ‘ assetto economico delineatosi durante il comando ‘, rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito congrua argomentazione non specificamente censurata dalla ricorrente.
Assume, poi, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE che l’inquadramento RAGIONE_SOCIALE COGNOME era avvenuto sulla base delle componenti dello stipendio che nell’ambito dei rispettivi comparti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) costituiscono la retribuzione fissa (escluse, dunque, quelle per le particolari mansioni che non potevano essere considerate in quanto il nuovo contratto applicabile non le prevedeva).
Anche tale rilievo è inammissibile.
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, si limita a richiamare, a sostegno RAGIONE_SOCIALE censura l’art. 44 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, oltre a rilevarsi la genericità RAGIONE_SOCIALE doglianza, va osservato che l’RAGIONE_SOCIALE è società controllata ma il regime dei rapporti di lavoro è privatistico; soprattutto è privatistico il relativo c.c.n.l. (che, infatti non è sottoscritto dall’RAGIONE_SOCIALE).
Come è noto la conoscibilità ‘ ex officio ‘ di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un’ipotesi di violazione del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro privato di un contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE del pubblico impiego (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa,
sostanziandosi nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio ‘ iura novit curia ‘ (cfr . ex multis Cass. n. 6394 del 5 marzo 2019; Cass. n. 19507 del 16 settembre 2014).
Nello specifico, la ricorrente non ha depositato unitamente al ricorso il testo integrale del c.c.n.l. che si assume violato.
È infine inammissibile la doglianza afferente al vizio di motivazione.
Nella sentenza impugnata, come sintetizzato nello storico di lite, vi è congrua motivazione riguardo a tutti i punti controversi RAGIONE_SOCIALE vicenda in esame.
Aggiungasi che questa Corte ha continuato ad affermare che: ‘Nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto RAGIONE_SOCIALE relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte’ (così, ad es., Cass. n. 29231 del 7 ottobre 2022; Cass. n. 3680 del 7 febbraio 2019)
A tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
10. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Così deciso nella Adunanza camerale del 23 gennaio 2024.