Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15198 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 15198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 8266-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
DISDETTI NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 237/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 06/10/2022 R.G.N. 160/2021;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/04/2024
PU
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e ora RAGIONE_SOCIALE ) e dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto parzialmente il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme a ciascuna spettanti a titolo di RAGIONE_SOCIALE economica connessa con il profilo di assistente amministrativo, in aggiunta alla indennità liquidata per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi ( DSGA).
La Corte RAGIONE_SOCIALE ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 1, commi 44 e 45 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228, e ha evidenziato che l’assegnazione temporanea alle mansioni di DSGA dà diritto a percepire un’indennità che deve essere quantificata tenendo conto, da un lato, del trattamento previsto per la qualifica superiore al livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa progressione economica e, dall’altro, di quello «complessivamente in godimento», che comprende tutte le voci retributive maturate dal dipendente, ivi compresa la RAGIONE_SOCIALE economica.
Esaminata la documentazione in atti il giudice d’appello ha rilevato che l’amministrazione , ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione
RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mansioni superiori , non si era discostata da detto criterio e ciò si desumeva, oltre che dal prospetto depositato dal RAGIONE_SOCIALE in adempimento di quanto imposto dalla ordinanza RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2022, anche dai decreti di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni di DSGA. Peraltro emergeva dai cedolini RAGIONE_SOCIALEo stipendio depositati dalle ricorrenti che la retribuzione liquidata era stata computata tenendo conto RAGIONE_SOCIALEo stipendio tabellare previsto per la qualifica di inquadramento e RAGIONE_SOCIALE‘indennità di funzioni s uperiori, mentre non era stata inclusa la voce «ATA RAGIONE_SOCIALE 2», che il RAGIONE_SOCIALE, anche in sede giudiziale, aveva ritenuto di non dover corrispondere perché incompatibile con la maggiorazione riconosciuta ex lege n. 228 del 2012.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza hanno proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo, al quale le litisconsorti indicate in epigrafe hanno opposto difese con controricorso illustrato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale ha depositato requisitoria ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. n. 165/ 2001 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 44 e 45 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228 e, attraverso il richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 71/2021, rileva che il lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto a percepire una retribuzione che sia proporzionata alla qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa ma il giudizio da rendere ex art. 36 Cost.
deve tener conto del trattamento retributivo complessivamente riconosciuto dal datore di lavoro e, pertanto, non determina alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEa norma costituzionale la previsione di « una retribuzione aggiuntiva via via decrescente fino all’azzeramento per il dipendente più anziano dotato sì di maggiori esperienze ma per esse già remunerato».
Ciò premesso aggiunge il RAGIONE_SOCIALE che nella fattispecie l’importo RAGIONE_SOCIALE‘ indennità aggiuntiva era stato determinato dall’amministrazione nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa norma di legge, ossia detraendo dal trattamento retributivo previsto per la RAGIONE_SOCIALE iniziale di DSGA, l’intero ammontare RAGIONE_SOCIALEa retribuzione percepita dalle controricorrenti, ivi compresa la RAGIONE_SOCIALE economica. Sostiene, di conseguenza, che la Corte RAGIONE_SOCIALE nell’accogliere la domanda ha finito per riconoscere alle dipendenti un trattamento economico superiore a quello del direttore al livello iniziale e per duplicare il compenso dovuto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE economica.
Il ricorso è infondato.
L’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico e di imputazione RAGIONE_SOCIALEa spesa , mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 ( A decorrere dall’anno scolastico 2012 2013, l’articolo 1, comma 24, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi ), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa progressione economica e quello complessivamente in godimento RAGIONE_SOCIALE‘assistente amministrativo incaricato» .
Si tratta di una disRAGIONE_SOCIALE speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa riserva in favore RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del decreto , nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori.
Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura « pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».
La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del differenziale, l’intero trattamento
retributivo goduto da ll’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori.
Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri RAGIONE_SOCIALEa qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). 2.1. La disRAGIONE_SOCIALE in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata « nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello
iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione RAGIONE_SOCIALE, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost. n. 71/2021).
2.2. All’esito RAGIONE_SOCIALEa novella normativa, dunque, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mansioni superiori occorre tener conto RAGIONE_SOCIALE‘intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la RAGIONE_SOCIALE economica acquisita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo.
Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione RAGIONE_SOCIALEa fascia di anzianità acquisita, la RAGIONE_SOCIALE economica e l’ indennità aggiuntiva.
2.3. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte RAGIONE_SOCIALE la quale, dopo avere correttamente interpretato le disposizioni normative e contrattuali che vengono in rilievo ed indicato nei medesimi termini sopra specificati le modalità di calcolo, ha accertato, in punto di fatto ed esaminando le buste paga prodotte , che l’amministrazione per il periodo di
svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori, pur avendo quantificato esattamente il differenziale, aveva poi errato al momento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEo stipendio mensile, perché aveva omesso di corrispondere la RAGIONE_SOCIALE economica spettante per la qualifica di inquadramento, ritenendo, erroneamente, che la stessa fosse assorbita dalla indennità di mansioni superiori (cfr. pag. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Che detta conclusione sia erronea lo si desume agevolmente dal rilievo che la RAGIONE_SOCIALE economica entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti retributivi non può essere comprensivo RAGIONE_SOCIALEa stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante RAGIONE_SOCIALEa retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori.
La Corte RAGIONE_SOCIALE, quindi, non ha operato alcuna duplicazione e , al contrario, è l’amministrazione che prospetta una duplicazione, questa volta in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo (con conseguente riduzione di pari importo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di funzioni superiori) e dall’altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all’indennità, con l’effetto finale di un totale azzeramento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Il ricorso, che per il resto sollecita inammissibilmente un accertamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità, va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate come da dispositivo, da dist rarre in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che ha reso la prescritta dichiarazione.
N on sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa
prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con dist razione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024