Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27743-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– resistente con mandato –
Oggetto
RICONOSCIMENTO
MANSIONI SUPERIORI
PERSONALE ATA
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud 10/09/2025
CC
avverso la sentenza n. 368/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 141/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto le domande proposte dagli attuali ricorrenti ed aveva riconosciuto il diritto degli stessi, assistenti amministrativi assegnati a svolgere le mansioni superiori di DGSA, a percepire l’indennità prevista dall’articolo 69 del CCNL 1995 per il personale del comparto scuola nonché la posizione economica, RAGIONE_SOCIALEa quale gli assistenti godevano in relazione alla qualifica di inquadramento.
1.1. La Corte d’appello, all’esito RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del quadro normativo, ha ritenuto che, in ragione del giudicato interno formatosi sul capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza che aveva ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, la normativa applicabile alla fattispecie fosse unicamente quella dettata dall’art. 1, commi 44 e 45 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228/2012 e ha escluso che RAGIONE_SOCIALEa legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa stessa si potesse fondatamente dubitare, tenuto conto di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71/2021. Ha aggiunto che correttamente l’amministrazione aveva provveduto a corrispondere la sola indennità prevista dalla disposizione richiamata, omettendo di corrispondere l’importo dovuto a titolo di posizione economica, atteso che quest’ultima, in ragione RAGIONE_SOCIALEa espressa previsione di legge e indipendentemente dalle pattuizioni contenute nella contrattazione di comparto, è destinata ad essere riassorbita
nel trattamento retributivo RAGIONE_SOCIALEa qualifica superiore oggetto di incarico.
Il ricorso proposto dai dipendenti domanda la Cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del ccnl 1995 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. Il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la disciplina dettata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 69 del ccnl 1995.
I ricorrenti sostengono che al personale assegnato allo svolgimento di mansioni superiori deve essere corrisposta una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro svolto e denunciano l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228/2012 perché il differenziale previsto dalla normativa citata in sostanza finisce per annullarsi nel caso in cui assegnato a svolgere le mansioni superiori sia un assistente amministrativo che per effetto RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio ha acquisito le fasce stipendiali superiori e le progressioni economiche
1.1. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità perché non si confronta pienamente con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per il resto è infondato alla luce di quanto già statuito da questa Corte con sentenza n. 15198/2024 da cui questo Collegio non intende discostarsi e che si richiama ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp.att. c.p.c.
1.3. L’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico e di imputazione RAGIONE_SOCIALEa spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall’anno scolastico 2012 2013, l’articolo 1, comma 24, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa progressione economica e quello complessivamente in godimento RAGIONE_SOCIALE‘assistente amministrativo incaricato».
Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa riserva in favore RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di m ansioni superiori.
Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».
La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori.
Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri RAGIONE_SOCIALEa qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).
La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed
amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997; Corte Cost. n. 71/2021).
2.1 . All’esito RAGIONE_SOCIALEa novella normativa, dunque, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mansioni superiori occorre tener conto RAGIONE_SOCIALE‘intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo
trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo.
Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione RAGIONE_SOCIALEa fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.
Con il secondo motivo si deduce la violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL Scuola 29.11.2007 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
I ricorrenti sostengono che ha errato la Corte distrettuale nel ritenere che la progressione economica dovesse essere assorbita dalla indennità per lo svolgimento di mansioni superiori, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa autonomia dei due emolumenti e RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali gli stessi sono stati previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3.1. Il motivo è fondato alla luce di quanto statuito da questa Corte con la citata Cass. n. 15198/2024 secondo cui in tema di personale RAGIONE_SOCIALEa scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall’art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio RAGIONE_SOCIALEa riserva in favore RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva
in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev’essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall’indennità.
La posizione economica, infatti, entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti retributivi non può essere comprensivo RAGIONE_SOCIALEa stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante RAGIONE_SOCIALEa retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori.
Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo (con conseguente riduzione di pari importo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di funzioni superiori) e dall’altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all’indennità, con l’effetto finale di un totale azzeramento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
3.2. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso con rigetto del primo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 3.1. e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo, Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, del 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME