Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7818 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7818 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31481-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio LEGALE RAGIONE_SOCIALE LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6613/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2020 R.G.N. 5881/2014;
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 31481/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 21/02/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza del 15 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente del Comune presso il quale prestava servizio nel Corpo di Polizia Municipale, inquadrato da ultimo come funzionario di vigilanza nella categoria D6 con adibizione, nel periodo 1.2.2007/31.10.2008, a mansioni di responsabile della macrostruttura ‘settore settentrionale’, a percepire, in relazione allo svolgimento di tali mansioni, il trattamento economico proprio del superiore livello dirigenziale, condannava il Comune al pagamento delle relative differenze retributive con esclusione degli importi a titolo di indennità di posizione da liquidarsi in separato giudizio;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto accertato lo svolgimento di mansioni superiori avendo l’istante provato l’assegnazione al coordinamento della macrostruttura ‘settore settentrionale’ per la quale è espressamente prevista la preposizione di una figura dirigenziale, dovuto il trattamento economico proprio del superiore livello di inquadramento con esclusione, peraltro, dei compendi a titolo di retribuzione di posizione, che, per quanto astrattamente spettanti, non risultano nella specie provati nella loro quantificazione, non essendo sufficiente il riferimento agli importi percepiti da altri dirigenti investiti di analoghe funzioni
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per essere compensi accessori legati al conseguimento degli obiettivi assegnati dal soggetto datore;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Napoli;
che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001, 112, 115, 116, 414, 416, 421, comma 2, 434 e 437 c.p.c., 2697 c.c. e 16 CCNL per la Dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale all’assunzione del ruolo di dirigente nella pienezza delle funzioni e delle responsabilità connesse alla posizione rivestita deve corrispondere necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico ivi compresi gli emolumenti accessori; che il motivo si rivela meritevole di accoglimento, non trovando riscontro la tesi accolta dalla Corte territoriale che assume la variabilità della retribuzione di posizione in relazione alla performance individuale data dal conseguimento o meno degli obie ttivi assegnati, dovendosi viceversa ritenere l’emolumento accessorio legato all’acquisizione dell’incarico ed all’esercizio delle relative funzioni e responsabilità così da essere predeterminato nel suo importo e omogeneo rispetto a quello attribuito ai dirigenti investiti di analoghe funzioni, in relazione al quale ben può ritenersi adeguatamente provato nella sua
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quantificazione (cfr., Cass., n. 10194 del 2023, n. 16845 del 2019, Cass., S.U. n. 3814 del 2011);
che il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per l’attribuzione delle spese di lite .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di giudizio , alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione