Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22789-2019 proposto da:
NOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Istituto RAGIONE_SOCIALE e cura a carattere scientifico (RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2406/2018 della C orte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 1546/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il gravame proposto dall’Istituto di
R.G.N. 22789/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/05/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) RAGIONE_SOCIALE II’ e ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e delle relative differenze retributive.
Nei limiti di interesse nella presente sede, la Corte territoriale, premesso che NOME COGNOME, dipendente inquadrata nella qualifica di collaboratore amministrativo, cat. D2 (D3 a decorrere dal 1° gennaio 2010) del RAGIONE_SOCIALE, aveva svolto funzioni dirigenziali dal gennaio 2007 al settembre 2010 come responsabile dell’area gestione risorse umane in sostituzione del responsabile e fino alla copertura del posto, ha ritenuto che non trovano applicazione al rapporto dirigenziale né l’art. 2103 cod. civ. né l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 ; il caso specifico ricadrebbe invece nella specifica disciplina dettata dall’art. 18 del contratto collettivo dell’area dirigenza medica e veterinaria del S RAGIONE_SOCIALE, nel quale si ribadisce che le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e del livello unico del la dirigenza sanitaria, con la previsione di una speciale indennità, commisurata al livello di complessità della struttura diretta, ritenuta adeguatamente remunerativa.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME propone ricorso per cassazione articolato in du e motivi, cui resiste l’Istituto con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, 2103 cod. civ., 36 Cost., e 18 del C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE dirigenza sanitaria dell’8 giugno 2000, sul rilievo che l’interpretazione resa nella sentenza impugnata è coerente se applicata ad un dirigente che sostituisce un altro dirigente e non già se la sostituzione avviene da parte di un dipendente che, privo della qualifica dirigenziale, svolga le mansioni superiori, come nel caso di specie.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per aver motivato la sentenza su basi insanabilmente contraddittorie, avendo premesso che NOME COGNOME non è dirigente ed avendo poi precisato che le norme applicate presuppongono la qualifica di dirigente.
Il primo motivo è fondato, come da precedente in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 29/01/2024, n. 2695, relativa ad ipotesi di svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di collaboratore cat. D, dipendente di una ASL), ove è stato sottolineato che il principio per il quale non è configurabile lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2103 c od. civ., presuppone la posizione di un soggetto inserito nel ruolo unico dirigenziale, situazione divergente da quella di un collaboratore professionale di cat. D, del RAGIONE_SOCIALE, quindi di un dipendente privo della qualifica dirigenziale, che assuma il compito di svolgere – in fatto -le superiori mansioni dirigenziali. In tale differente evenienza, si applica invece il consolidato principio secondo cui l ‘ assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall ‘ atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall ‘ art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è neppure impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall ‘ assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che rileva, eventualmente, solo per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato (così, fra molte, Cass. Sez. L, 28/11/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa alla Corte d’appello di
RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, alla quale si demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/05/2024.