Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27433 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 27433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24452/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Dipendente con qualifica di funzionario -Svolgimento mansioni di dirigente
R.G.N. 24452/2023
Ud. 09/10/2024 CC
NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3332/2023 depositata il 10/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 3332/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellato RAGIONE_SOCIALE, ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5494/2018, pubblicata in data 8 agosto 2018, e, per l’effetto, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere allo stesso NOME COGNOME la somma di € 194.622,89.
NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Roma, deducendo in fatto di avere svolto in maniera continuativa e costante dal 1° aprile 2011 -data in cui la posizione si era resa vacante all’11 febbraio 2015 -data della nomina del nuovo dirigente – le mansioni proprie della qualifica RAGIONE_SOCIALE dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE, esercitando i compiti e i poteri dirigenziali di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 165/2001 nonché le funzioni proprie del dirigente amministrativo secondo il d.P.R. n. 171/1991, chiedendo quindi il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle funzioni dirigenziali.
3. Respinta in primo grado la domanda, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame, ritenendo in primo luogo sussistente abbondante prova documentale del fatto che nel periodo dedotto dall’appellante quest’ultimo aveva ricoperto in via stabile il ruolo di Coordinatore dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, svolgendo le mansioni proprie della qualifica RAGIONE_SOCIALE, come definite dall’art. 17, D. Lgs. n. 165/2001, sopperendo alla vacanza del posto di Dirigente Amministrativo venutasi nel frattempo a creare.
Al riguardo, la Corte d’appello ha affermato che il tertium comparationis doveva essere individuato esclusivamente nel dato normativo costituito dall’art. 17, D. Lgs. n. 165/2001, e non dalle mansioni precedentemente espletate da chi era stato precedentemente preposto in via formale alla Direzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte capitolina ha escluso che le mansioni concretamente espletate dall’appellante fossero riconducibili nella declaratoria contrattuale del Funzionario Amministrativo di V livello professionale del CCNL degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione- in quanto non vi era prova del fatto che l’appellante medesimo avesse operato ‘nell’ambito di indirizzi generali in materia tecnico -amministrativaeconomica, finanziaria, promozionale’ ricevuti di volta in volta da una figura RAGIONE_SOCIALE, ed ha quindi concluso che le stesse dovevano essere ricondotte nella qualifica RAGIONE_SOCIALE, non essendo configurabile né a livello normativo né a livello contrattuale di settore un tertium genus di qualifica tra quella del funzionario amministrativo e quella RAGIONE_SOCIALE.
La Corte capitolina, ulteriormente, ha negato rilevanza alla circostanza dell’assenza in capo all’appellante del potere di spes a ed organizzazione delle risorse, rilevando che gli stessi risultavano riservati al Direttore Generale ed ai Direttori di Dipartimento e che non
vi era prova del conferimento di eguale potere del Direttore RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, concludendo, quindi, nel senso dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, con riconoscimento delle differenze retributive, ad eccezione della retribuzione di risultato, in difetto della prova della fissazione di obiettivi annuali.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘nullità della sentenza per travisamento delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.’ .
L’Istituto ricorrente impugna la decisione della Corte capitolina, nella parte in cui quest’ultima ha escluso che vi fossero ‘elementi comprovanti l’assunzione medio tempore anche di fatto dell’interim da parte della Direzione Generale o di altre strutture di vertice’ , argomentando invece che dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente emergerebbe proprio che l’ interim della direzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era stato assunto dal Dirigente generale.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 52, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001; 36 Cost.; 2697 e 2729 c.c. nonché dell’allegato 1 del d.P.R. n. 171/1991.
Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha concluso che le mansioni concretamente svolte dal controricorrente non sono riconducibili nella declaratoria contrattuale del Funzionario Amministrativo di V livello professionale del CCNL, argomentando, in contrario, sulla base della previsione di cui all’Allegato 1, d.P.R. n. 171/1991, che i compiti espletati dall’odierno controricorrente rientravano invece proprio tra quelli del funzionario di amministrazione nell’ambito delle I stituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione ed argomentando, quindi, che la Corte d’appello avrebbe operato un non corretto inquadramento delle funzioni medesime.
Ulteriormente, il ricorso deduce la violazione delle regole generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, per avere la Corte di merito affermato che sarebbe stato onere probatorio dello stesso ricorrente quello di dimostrare che l’odierno controricorrente aveva operato nell’ambito di indirizzi generali, e quindi non in autonomia e per aver ritenuto fondata la domanda di NOME COGNOME sulla scorta di meri elementi indiziari.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 17 e 52, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001; 36 Cost.; 2697 e 2729 c.c. ‘in relazione ai poteri di spesa e di organizzazione delle risorse’ .
Il ricorso censura ulteriormente la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente l’onere di provare che l’odierno controricorrente non era stato incaricato della gestione finanziaria (prova negativa e, quindi, inesigibile), argomentando ulteriormente che, a far tempo dall’aprile 2013 (a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 22.1.2013) ,
risultava soppressa la posizione di dirigente di II^ fascia e quindi l’ufficio RAGIONE_SOCIALE dedicato al controllo di gestione.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l’e ccezione di inammissibilità del ricorso per mancata produzione della copia notificata della decisione impugnata.
Come dedotto dal ricorrente nella propria memoria integrativa ex art. 380bis .1, tale copia risulta presente tra gli allegati del fascicolo telematico -quale contenuto della stessa notifica PEC avvenuta in data 12 ottobre 2023 a richiesta del legale dell’odierno controricorrente il che -sempre come dedotto dal ricorrente -consente di verificare la tempestività del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Lo stesso, invero, ben lungi dal dedurre un travisamento della prova secondo i principi recentemente stabiliti da questa Corte (Cass. Sez. U – Sentenza n. 5792 del 05/03/2024), si sostanzia nella sollecitazione di un inammissibile sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Il secondo motivo è, invece, infondato.
La Corte d’appello, infatti, secondo un giudizio in fatto ad essa riservato ed adeguatamente motivato, ha ritenuto -sulla base di un raffronto tra le declaratorie delle qualifiche -che l’odierno controricorrente era stato assegnato all’espletamento del ruolo di Coordinatore dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, svolgendo una serie di compiti a carattere RAGIONE_SOCIALE e non
riconducibili invece alla qualifica di funzionario ed in tal modo venendo a svolgere mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita.
A tali esiti, peraltro, la Corte territoriale è pervenuta sulla scorta del vaglio del materiale probatorio, ed in particolare di una serie di Determine a firma del Direttore Generale, sulla base del cui esame è giunta alla conclusione per cui, da un lato, l’incarico di ‘coordinamento’ attribuito al controricorrente si traduceva -al di là della terminologia impiegata nell’assunzione diretta del ruolo di Coordinatore dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro lato, non vi era prova invece dell’assunzione di tale ufficio ad interim da parte del Direttore Generale , come dedotto dall’odierno ricorrente .
Inammissibile, infine, è il terzo motivo.
Lo stesso, infatti, non coglie la ratio esposta -peraltro con chiarezza – nella decisione della Corte territoriale.
Quest’ultima, invero, ben lungi dall’attribuire all’odierno ricorrente l’onere dimostrare che il controricorrente non aveva potere di spesa ha invece fatto propria la tesi sostenuta dal l’odierno controricorrente, il quale -stando alla decisione impugnata – aveva esplicitamente ammesso di essere stato privo di potere di spesa, in quanto era in generale la posizione che assumeva di avere ricoperto a non contemplare detto potere, essendo lo stesso rimesso esclusivamente al Direttore Generale o ai Direttori di Dipartimento.
In sintonia con la tesi del controricorrente, quindi, la Corte ha concluso che l’assenza a questo punto pacifica – del potere di spesa risultava ininfluente ai fini del riconoscimento dello svolgimento della qualifica superiore nel momento in cui non risultava dedotto e -questa volta sì -provato che (non al controricorrente nello specifico, bensì) al ruolo di Coordinatore dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in generale era invece ricollegato tale potere.
Tale ratio non risulta adeguatamente impugnata, dal momento che l’Istituto ricorrente svolge deduzioni in ordine alla ripartizione di un diverso onere probatorio -non rilevante nella specie -peraltro diffondendosi nell’allegazione di inammissibili profili fattuali .
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per l’Istituto ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione