Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16137 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25236-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ‘RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1547/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, depositata il 29/04/2019 R.G.N. 598/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE e , di conseguenza, ha respinto la domanda
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/05/2024
CC
proposta da NOME COGNOME, inquadrato come funzionario amministrativo F3, volta al riconoscimento del diritto al trattamento retributivo per la qualifica di vice prefetto aggiunto, area dirigenziale, per effetto RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2013, avuto riguardo alle funzioni di rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Roma nelle vertenze davanti ai Tribunali civili e Giudici di pace.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, esaminata la normativa relativa alla carriera prefettizia e in particolare la tabella A, richiamata dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2000, ha osservato che la rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione è citata alla lett. g) ed è contemplata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa più ampia funzione di direzione e coordinamento dei servizi comuni, la quale, a sua volta, è una RAGIONE_SOCIALEe tante attribuzioni del personale RAGIONE_SOCIALEa carriera prefettizia, più ampie e significative, come desumibile anche dalla tabella B, pure allegata al citato decreto legislativo, in ordine alle funzioni conferibili alle diverse qualifiche di cui si compone la carriera prefettizia (fra cui, responsabile RAGIONE_SOCIALE‘area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘a mministrazione). Pertanto, pur a voler dare per accertato che il funzionario avesse effettivamente svolto le mansioni dedotte, ciò non sarebbe stato sufficiente per il richiesto riconoscimento comunque per mancanza del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri RAGIONE_SOCIALEa mansione superiore.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad un unico motivo, mentre il RAGIONE_SOCIALE si è costituito ai soli fini del l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione senza svolgere difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione de ll’ art. 14 e RAGIONE_SOCIALEe tabelle A e B del d.lgs. n. 139 del 2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. anche in relazione al contratto integrativo del RAGIONE_SOCIALE stipulato il 26 settembre 2010, del RAGIONE_SOCIALE comparto ministeri 1998-2001, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Il motivo, nei termini formulati è inammissibile, perché, pur adducendo una violazione di legge, mira in effetti a porre in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito in ordine all’insussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa prevalenza RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori svolte, peraltro senza prospettare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici (fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319).
Alla soccombenza non consegue la condanna del ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, atteso che il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto alcuna concreta attività difensiva.
Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/05/2024