SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N. 108 2024 – N. R.G. 00000219 2023 DEL 31 08 2024 PUBBLICATA IL 12 09 2024
In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
– Collegio di Lavoro –
composta dai Signori Magistrati
Dott. NOME COGNOME
– Presidente relatore –
Dott. NOME COGNOME
– Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
– Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 219 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 22/12/2023
da
(C.F.
, rappresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME in forza di mandato ritrasmesso per via telematica, unitamente all’at- to di appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogi- co
– appellante –
contro
in persona del Presidente dott.
rappresentata e difesa dagli Avv.NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultima anche domiciliataria in Trieste, in forza di procura sottoscritta di- gitalmente il 12/10/2021 e trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria di- fensiva d’appello, come copia per immagine su supporto informatico
– appellato –
e nei confronti di
(C.F.
), rappre-
P.
sentato e difeso dagli Avv.NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura alle liti rep.n. 80974/racc.n.21569 di data 21/7/2015 del Notaio dott. di Roma – appellato –
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.81/2023 del Tribunale di Trieste – riconoscimento qualifica superiore e pagamento differenze retributive. Causa chiamata all’udienza di discussione dell’11/7/2024.
Conclusioni
Per l’appellante: conclude affinchè la Corte di Appello di Trieste in riforma della sentenza n. 81/2023 del Tribunale di Trieste, pubblicata il 23.6.2023 R.G. 294/2021 accerti e dichiari che l’odierno appellante ex art. 2103 C.c. e art. 51 del CCNL ANAS in relazione alle mansioni svolte dalla data di assegnazione al NU.mo.c., aveva diritto con decorrenza dal marzo 2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia alla differenza tra la retribuzione percepita nell’inquadramento al livello B ‘Assistente di nucleo’ e quella spettante all’esito dell’inquadramento superiore e il diritto ad essere inquadrato al livello A1, decorso il termine trimestrale indicato dall’art. 51 del CCNL di settore, con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive compresi tutti gli istituti contrattualmente previsti per l’inquadramento superiore chiedendo la nomina di CTU contabile. Si rinnova domanda volta ad ottenere la regolarizzazione contributiva e nella denegata ipotesi di applicazione del termine di prescrizione quinquennale, la condanna alla corresponsione della somma necessaria per ottenere dall’ la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62. Con conseguente condanna alla corresponsione degli onorari per entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: si chiede di revocare l’ordinanza dd. 11.3.2023 accogliendo le produzioni documentali allegate alla nota dd. 16.11.2021 ed in particolare acquisire i doc. indicati da 47) a 52), oltre alla documentazione relativa al procedimento disciplinare avviato nei confronti dello Stander. Si insiste nell’accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate nel ricorso introduttivo dd. 27.7.2023 del giudizio di primo
grado ed in particolare nell’assunzione delle prove testimoniali richieste mediante l’audizione dei Signori sui capitoli ammessi della narrativa del ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione ‘vero che’ nonché sulla circostanza capitolata sub 39) della narrativa. Con vittoria di onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede: a) acquisire il fascicolo informatico di parte di primo grado R.G. 294/2021 Tribunale di Trieste b) disporsi CTU contabile al fine della determinazione delle poste retributive e risarcitorie.
Per l’appellato: voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di inammissibilità e/o improcedibilità, così pronunciare: a) in via principale, respingersi il Ricorso in appello avversario, perché infondato e/o non provato, per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 81/2023 resa dal Tribunale di Trieste e pubblicata in data 23 giugno 2023, non notificata; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritengano fondate le domande avversarie, accertare e dichiarare l’avvenuta prescrizione delle somme anteriori al 6 aprile 2015 nonché, in ogni caso, accertare e dichiarare l’infondatezza di qualsivoglia domanda relativa a differenze retributive nel periodo dal 19 marzo al 13 giugno 2018. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Ritenendo provata l’infondatezza delle pretese avversarie, per quanto occorrer possa, nell’ipotesi in cui codesta ecc.ma corte d’appello ritenesse necessario lo svolgimento di attività istruttoria: in via istruttoria: – ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie in quanto del tutto irrilevanti nonché alle prove testimoniali perché vertenti su circostanze documentali e comunque generiche, irrilevanti, inammissibili; – ci si oppone alla nuova produzione documentale avversaria in quanto inammissibile, irrilevante e comunque tardiva; sempre in via istruttoria, senza inversione di oneri probatori, si chiede che venga ammessa prova per interpello e testimoniale su tutte le circostanze di fatto dedotte in narrativa, sub § 1.1.1 e 1.1.2, espunte da giudizi, nonché ed in particolare sui seguenti capitoli di prova: 1 Vero che, a far data dal 30 gennaio 2014, il sig. ha svolto le mansioni di Assistente di Nucleo, quale fi-
gura di raccordo fra i Capi Nucleo e il Capo Centro e i componenti delle squadre? 2) Vero che i sigg. , e rispondevano al Capo Centro e presiedevano i rispettivi Nuclei? 3) Vero che a partire dal 30 novembre 2017, il sig. COGNOME rispondeva al sig. Capo del II Nucleo ad interim nonché Capo Centro? 4) Vero che a partire dal 14 giugno 2018 il sig. – provvisoriamente adibito alle mansioni di Capo di II Nucleo – è tornato a svolgere le mansioni di Assistente di Nucleo? 5) Vero che dal 19 marzo 2018 al 13 giugno 2018, FVG RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto al sig. la retribuzione spettante (e le relative indennità) per la temporanea attribuzione del livello A1? 6) Vero che il sig. non è mai stato delegato neppure quando ha temporaneamente ricoperto il ruolo di Capo di II Nucleo – a rappresentare e/o impegnare personalmente la Società in alcun tavolo tecnico ed è sempre stato coaudiuvato dal Capo Centro? 7) Vero che in tutto il periodo in esame, quindi, il sig. si è occupato, sotto la direzione e il controllo dei Capi Nucleo e del Capo Centro, dell’istruttoria relativa alle pratiche più semplici avviate dall’Ufficio e concessioni? 8) Vero che tale attività istruttoria è consistita nell’acquisizione delle pratiche assegnate al Centro direttamente dall’Ufficio licenze e concessioni; nell’effettuazione dei sopralluoghi di rito al fine di valutare eventuali aspetti tecnici da approfondire nel parere tecnico; nella redazione di una bozza di parere tecnico da sottoporre al Capo Nucleo, il quale – dopo averla revisionata – a sua volta la sottoponeva all’approvazione e revisione del Capo Centro? 9) Vero che la documentazione predisposta dal Ricorrente con riguardo alle attività istruttoria veniva siglata dal sig. COGNOME al solo fine di attestazione della veridicità di quanto dallo stesso rilevato in sede di sopralluogo? 10) Vero che le pratiche più complesse (ad es. rotatorie, scavi particolari etc.) non sono mai state di competenza del Ricorrente ma sono rimaste in capo ai Capi Nucleo se non direttamente al Capo Centro? 11) Vero che le pratiche gestite dal Ricorrente hanno carattere di serialità e il sig. COGNOME si è sempre occupato solo della fase istruttoria? 12) Vero che per rappresentare ed impegnare la Società è necessaria una precisa formale delega che mai è stata sottoscritta in favore del sig. [..
COGNOME? 13) Vero che, in qualche rara occasione, il sig. COGNOME ha presenziato ad alcune riunioni di conferenza dei servizi, quale nuncius della Società, limitandosi ad esprimere il parere riferitogli e concordato dai Capi centro e Capi nucleo. 14) Vero che l’ufficio Licenze e Concessioni si occupa di rilasciare autorizzazioni e concessioni in materia di pubblicità, accessi e lavori nei termini previsti dal Codice della Strada, mentre il Centro di Manutenzione è addetto per l’appunto alla manutenzione della viabilità di competenza ed ha quindi il compito di fornire gli elementi tecnici a supporto delle dette autorizzazioni? 15) Vero che l’iter organizzativo prevede che sia il Capo Centro ad assegnare formalmente le pratiche pervenute al personale per l’istruttoria di competenza e che le medesime pratiche, una volta istruite, vengono sempre restituite al Capo Centro per il seguito di competenza? 16) Vero che il controllo effettuato dal Capo Nucleo e dal Capo Centro è sostanziale e non di rado le bozze di parere predisposte vengono rimodulate dal punto di vista tecnico? 17) Vero che l’eventuale decisione sulla chiusura o meno delle strade e la sottoscrizione delle ordinanze ai sensi del Codice della Strada non sono mai state di competenza del Ricorrente? 18) Vero che tutte le pratiche vengono sottoscritte dai Capi Nucleo e dai Capi Centro, i quali invece si assumono le relative responsabilità, anche economiche? 19) Vero che il Ricorrente non ha mai provveduto a determinare l’importo delle fideiussioni? 20) Vero che la determinazione degli importi delle fideiussioni avviene infatti sulla base di tabelle già predisposte del Centro di Manutenzione a cui i tecnici fanno semplice riferimento? 21) Vero che lo svincolo delle fideiussioni non è mai stato di responsabilità del sig. 22) Vero che il Ricorrente eseguiva il sopralluogo e poi Capo Nucleo e Capo Centro valutavano se il ripristino era eseguito a regola d’arte? 23) Vero che lo svincolo delle fideiussioni viene invece concesso dall’ 24) Vero che eventuali aggravi di costi o incidenti sono imputa-
bili ai soli Capi Nucleo o al Capo Centro? 25) Vero che il Ricorrente è sempre stato soggetto alle direttive (seppure in caso di pratiche seriali, generali), al controllo, alle verifiche ed alle istruzioni dei propri superiori gerarchici, i Capi Nucleo e il Capo
Centro. 26) Vero che l’assegnazione del Ricorrente al è conseguente ad una necessaria riorganizzazione per far fronte alla carenza di personale dovuta all’acquisizione della gestione della viabilità locale da parte di FVG Strade? 27) Vero che la funzione di Responsabile del Nu.Mo.C. non è mai stata attribuita al Ricorrente ma che le relative mansioni sono state assorbite dal Dirigente della Divisione, l’ing. COGNOME? 28) Vero che, all’interno del l Ricorrente ha continuato ad occuparsi delle fasi istruttoria e preparatoria delle pratiche di propria competenza? 29) Vero che poi tali pratiche sono tutte riviste/corrette/completate e/o confermate dal Responsabile competente? 30) Vero che l’Ing. non si limita a sottoscrivere la documentazione predisposta dal Ricorrente per mera presa visione? 31) Vero che la gara per il servizio di manutenzione del verde è stata fatta dalla CUC regionale a cui la Società ha semplicemente aderito? 32) Vero che le mansioni del Ricorrente al Nu.Mo.C. si sostanziano nell’effettuazione di sopralluoghi e misurazioni per predisporre il libretto delle misure dei lavori ovvero attività di tipo istruttorio? 33) Vero che le bozze di ordinanza vengono poi sottoposte ad una preventiva azione di verifica/correzione/completamento e/o anche di completa conferma o riforma dei contenuti da parte del Responsabile competente? 34) Vero che il sig. ha svolto personalmente le attività di sopralluogo, stima, misurazione e rilevamenti topografici? 35) Vero che il Sig. non ha alcun potere di spesa o decisione, ma deve occuparsi delle attività necessarie perché possa condursi l’istruttoria delle pratiche di competenza, le quali vengono poi sottoposte ad approvazione, controllo e revisione da parte dei Responsabili? Quali testi, eventualmente anche a prova contraria nella denegata e non creduta ipotesi che venga ammessa la prova per testi richiesta da controparte, si indicano i Signori:
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tutti presso
nonché con riserva di indicarne l’indirizzo. Solo per estremo scrupolo, non essendo in alcun modo quantificate da controparte le asserite diffe-
renze retributive, si chiede comunque, ove il giudice la ritenga necessaria, l’ammissione di una ctu contabile.
Per l’ : voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, per le ragioni di cui in premessa così giudicare: confermare la sentenza di prime cure n. 81/2023 del Tribunale di Trieste. Nel caso siano accolte le domande di mansioni superiori e connesse rivendicazioni retributive del sig. condannare la a corrispondere la corrispondente contribuzione previdenziale per i periodi accertati, quantificando l’importo dei contributi dovuti all’ e le relative sanzioni. Con vittoria di spese in favore dell’ a carico della parte che risulterà soccombente in via definitiva.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 23/7/2021 il sig. premesso di essere stato assunto dall’ANAS e di essere poi passato a FVG Strade, esponeva che il 31/1/2014 era stato assegnato al Centro di manutenzione di Trieste e Gorizia, III Nucleo, inserito nella Divisione Esercizio; che in tale ambito aveva provveduto ad eseguire i sopralluoghi e compilare i conseguenti pareri tecnici per tutto il Centro, assumendosene la responsabilità, nonchè a coadiuvare il Capo Centro con funzione di supporto in caso di necessità; che in particolare fino al 2018 si era occupato della evasione delle pratiche avviate dall’Ufficio con cui aveva contatti diretti; che tali pratiche riguardavano le richieste dei cittadini relative a installazioni pubblicitarie e altre opere stradali; che i superiori avevano riconosciuto la sua professionalità delegandolo a rappresentare la società in occasione di riunioni e tavoli tecnici; che data la vastità del territorio di competenza e la varietà delle pratiche egli aveva organizzato il suo lavoro in autonomia, senza ricevere disposizioni dal Capo Centro; che dopo la formazione iniziale egli aveva infatti organizzato il lavoro in autonomia, gestendo le squadre anche in caso di emergenze; che le relazioni tecniche da lui predisposte e sottoscritte erano state controllate solo formalmente dal Capo Nucleo e dal Capo Centro,
i quali le controfirmavano senza apportarvi modifiche sostanziali; che era suo compito anche determinare l’importo della fideiussione e rilasciare il nulla osta allo svincolo della garanzia; che in tale periodo i colleghi la convocavano per consulti e per partecipare attivamente a riunioni con ditte esterne; che dall’1/9/2018 i pareri tecnici, già di sua competenza, erano stati redatti dai colleghi di livello A e A1 e sottoscritti dal Capo Nucleo e dal Capo Centro;; che egli aveva operato con la massima diligenza fornendo alla società un risultato positivo anche sul piano economico; che la soddisfazione della società per il suo operato aveva dato origine alla assegnazione al Nucleo di mobilità ciclabile, in sigla servizio di nuova istituzione all’interno della Divisione RAGIONE_SOCIALE; che in tale servizio egli era collocato al di sotto del responsabile sig. inquadrato in livello A, con cui collaborava direttamente, e coordinava la squadra composta da , e che, spostato il sig. ad altro servizio, egli aveva instaurato un rapporto di diretta collaborazione con il dirigente ing. che all’interno del adibito a curare la manutenzione ordinaria delle piste ciclabili, egli era di fatto il punto di riferimento sia per il Dirigente preposto che per la squadra sottostante; che fra i suoi compiti vi era l’esecuzione di sopralluoghi finalizzati alla predisposizione del preventivo di spesa dei lavori, la compilazione della documentazione CUC d della richiesta preliminare di fornitura-ordinativo, l’elaborazione di schemi e computi metrici estimativi e la tenuta dei registri contabili, la predisposizione di provvedimenti, cui il Dirigente apportava solo modifiche formali o lievi cambiamenti relativi al budget.
Il ricorrente chiedeva quindi il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato in livello A1 come tecnico specializzato.
Si costituiva in giudizio esponendo che a partire dal 31/1/2014 il geom. era stato assegnato al Centro di Manitenzione di Trieste e Gorizia, II Nucleo, come assistente di nucleo; che tale figura funge da raccordo tra il Capo Nucleo e i componenti delle squadre del Nucleo stesso; che Capo del II Nucleo era all’epoca il geom. cui era poi subentrato ad interim il
geom. divenuto nel frattempo Capo del I Nucleo a seguito di una selezione interna cui aveva partecipato anche il geom. che aveva poi rinunciato per motivi personali; che il geom. non era mai stato delegato a rappresentare o impegnare la società in qualche tavolo tecnico, neppure nel periodo in cui era stato adibito provvisoriamente a Capo del II Nucleo; che per il posto di Capo Nucleo era stata indetta un’apposita selezione, cui il geom. non aveva neppure chiesto di partecipare; che il ricorrente si era occupato della sola istruttoria delle pratiche più semplici e seriali avviate dall’Ufficio licenze e concessioni, sotto la direzione e il controllo dei Capi Nucleo e del Capo Centro; che questi ultimi si erano sempre occupati delle pratiche più complesse; che il geom. aveva siglato i suoi atti solo per attestare la veridicità di quanto da lui rilevato in sede di sopralluogo; che il controllo del Capo Nucleo e del Capo Centro non era affatto una mera formalità, riguardando invece anche la sostanza: che il controllo delle squadre del Nucleo rientrava fra le mansioni dell’Assistente; che il geom. non aveva mai determinato l’importo delle fideiussioni e neppure ne aveva deciso lo svincolo, essendo questo atto di competenza dell’Ufficio Licenze e Concessioni; che al sig. non era mai stata attribuita la funzione di Responsabile del Nu.Mo.C.; che in quest’ultimo servizio il ricorrente aveva effettuato sopralluoghi e misurazioni ovvero attività istruttorie riconducibili al suo inquadramento in livello B; che ogni attività del geom. era sempre stata sempre oggetto di successiva verifica, correzione, completamento e anche di conferma o riforma contenutistica da parte del Responsabile; e che il geom. non aveva mai avuto potere di direzione e/o controllo nei confronti del resto della squadra.
Si costituiva anche l’ rimettendosi, nel merito, al giudizio del Tribunale adito, facendo propria la domanda attorea ai fini interruttivi della prescrizione e chiedendo a sua volta la regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore nei limiti della prescrizione quinquennale computata a ritroso dalla notifica del ricorso.
Con sentenza di data 10/5/2023 il Tribunale di Trieste respingeva la domanda
osservando che vi è, per volontà delle parti sociali, profonda diversità fra il profilo attribuito al geom. e quello da lui rivendicato in causa, essendo quest’ultimo caratterizzato da responsabilità diretta e autonomia decisionale in ambiti implicanti conoscenze professionali medio alte o il coordinamento e controllo di gruppi significativi di risorse umane e lo svolgimento di attività particolarmente qualificate; che in concreto non vi era prova che l’attività del geom. avesse avuto queste caratteristiche.
1. Con un unico, assai articolato, motivo di impugnazione l’appellante sig. censura la sentenza del Tribunale di Trieste affermando che il Giudice ha erroneamente interpretato le risultanze dell’istruttoria svolta.
Afferma in particolare il sig. che le deposizioni dei testi esaminati hanno confermato, riguardo al periodo di lavoro presso il Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia, la sua autonomia nella organizzazione delle uscite e l’esperienza da lui maturata, oltre al fatto che copriva i bisogni di tre Nuclei, mentre avrebbe dovuto operare per uno solo; che il Tribunale erroneamente non ha acquisito la documentazione relativa ad un procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti, finalizzata a dimostrare il suo potere di coordinamento della squadra; che la testimonianza dell’ing. ha confermato che egli provvedeva, nell’ambito del alla compilazione dello stato di avanzamento dei lavori e alla tenuta della contabilità di cantiere, previa verifica dei lavori eseguiti dalle imprese, svolgendo quindi attività proprie del Direttore Lavori; e che le testimonianze acquisite hanno altresì confermato l’impegno da lui profuso e l’esperienza maturata.
1.1. Al fine di risolvere correttamente le questioni sollevate dall’appellante è necessario esaminare innanzitutto le declaratorie del sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, così da individuare gli elementi caratteristici della qualifica rivendi-
cata in causa ovvero il profilo professionale di Tecnico specializzato, Posizione organizzativa ed economica A1, Area Quadri.
1.1.1. L’art.95 comma 1 del CCNL definisce l’Area Quadri come quella cui appar-
tengono i dipendenti con:
a. compiti di studio, consulenza, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi ed applicazione di metodologie innovative;
b. funzioni direttive o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e competenza;
c. compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità;
d. responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi della Società, che comportano l’assunzione di decisio -ni, con un ampio grado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo;
e. funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza esterna;
f. conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni appartenenti ad aree inferiori;
g. eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un significativo gruppo di risorse umane.
1.1.2. In base alla medesima disposizione contrattuale la Posizione organizzativa ed
economica A1 è caratterizzata da:
a. Attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico – specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali;
b. attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l’esecuzione diretta di prestazioni par -ticolarmente qualificate anche di tipo istruttorio;
c. sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
1.1.3. La norma contrattuale definisce infine il profilo di Tecnico specializzato:
a. Svolge, con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati, attività di direzione e di
coordinamento del nucleo di manutenzione;
b. impartisce istruzioni e vigila sulle attività del personale addetto al nucleo circa le disposizioni date e i provvedimenti adottati, intese a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione e la tutela del patrimonio stradale;
c. svolge con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, attività di direzione e di coordinamento del proprio reparto specialistico, in relazione allo specifico indirizzo professionale;
d. visita con la frequenza ritenuta necessaria i tronchi stradali facenti parte del nucleo, eseguendo ispezioni ai manufatti stradali, agli edifici, ai depositi rientranti ne ll’ambito del nu -cleo, adottando i necessari provvedimenti dei quali informerà tempestivamente il Responsabile della Manutenzione;
e. esegue i rilievi di carattere generale tecnico ed il lavoro di ufficio per la compilazione di progetti, perizie ed atti relativi ai tonchi stradali in gestione;
f. effettua i controlli e le misurazioni relativi ai lavori, ai materiali impiegati ed ai mezzi utilizzati, redigendo i documenti contabili di sua competenza prescritti dalle vigenti norme per la direzione, contabilità e collaudo delle opere dello Stato e nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure della Società;
g. coadiuva il Responsabile della Manutenzione nella redazione di progetti e perizie afferenti le strade affidate al nucleo;
h. contesta le contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti, in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali;
i. verifica le segnalazioni del personale dipendente, predisponendo o proponendo gli interventi necessari;
j. effettua gli interventi manutentori o di gestione per le strade e loro pertinenze, ritenuti necessari, redigendo le perizie, anche per i settori tecnici specifici, dei lavori in tutte le parti di competenza;
k. coordina ed eventualmente, se necessario, esegue sopralluoghi per rapporti instaurati od instaurandi con Enti o privati cittadini, sia che si tratti di rispetto e tutela del patrimonio della Società sia che si tratti di acquisizione di beni
mediante esproprio;
l. nel Servizio ‘nuove costruzioni’, adotta tutti i provvedimenti di competenza informando tempestivamente il Responsabile superiore;
m. esegue attività di progettazione e di direzione lavori ai fini dell’accertamento della regolare esecuzione in base alle norme e regolamenti vigenti, nonchØ alle istruzioni impartite dalle professionalità superiori; Ø addetto, direttamente o coordinando altre professionalità inferiori e, in relazione alla professionalità posseduta, al controllo e verifica di progetti, perizie, elaborati revisionali e riserve e cura l’istruttoria delle gare anomale;
n. coordina le attività tecnico-progettuali della funzione e di elaborazione grafica della qualifica del livello immediatamente inferiore, coordina le attività di stime, misurazioni e rilevamenti topografici;
o. collabora con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali;
p. in qualità di direttore operativo e su affidamento del direttore dei lavori espleta, fra gli altri, i compiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
q. Ł addetto al collaudo di lavori, opere e forniture, nei limiti delle norme che disciplinano l’e -sercizio della libera professione di geometra e di quella relativa alla specializzazione posseduta. Assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
r. se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi previsti dalle attuali disposizioni di legge e s.m.i. e verifica che i piani di sicurezza rispondono agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008;
s. quando svolge le funzioni di coordinatore per l’esecuzione de i lavori, si applicano la normativa vigente in materia e s.m.i.
t. collabora con le professionalità superiori all’attività di alta sorveglianza di opere eseguite per conto della Società da Enti concessionari o Contraenti Generali.
1.2. Occorre quindi verificare se le mansioni svolte in concreto dal sig. siano o no riconducibili alle sopra citate declaratorie.
1.2.1. Iniziando l’esame da quella generale dell’Area Quadri, si deve escludere innanzitutto che assumano rilievo nel caso in esame le ipotesi previste dalle lettere a) e b) della norma: neppure l’appellante infatti ha mai sostenuto di aver svolto compiti di studio, consulenza (essendo cosa ben diversa il fatto che il sig. sia stato chiamato dai colleghi per dei non meglio definiti “consulti” , come si legge nel punto 35 del ricorso di primo grado, in cui peraltro non è chiarito chi lo avrebbe convocato, quando, quante volte e a quale specifico scopo), programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi ed applicazione di metodologie innovative oppure funzioni direttive o specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e competenza.
Il sig. ha invece inteso fare riferimento, almeno pare, alla previsione delle successive lettere c) d) e) f) g), avendo allegato di aver svolto attività istruttoria e di compilazione di atti, assumendone le conseguenti responsabilità; di aver tenuto rapporti con soggetti esterni; di aver maturato conoscenze ed esperienze pluriennali; e di aver organizzato l’attività di una squadra.
A ben vedere però le caratteristiche delle mansioni espletate dal sig. non corrispondono affatto a quelle proprie dell’Area Quadri:
1. la lettera c) della declaratoria richiede, in aggiunta all’istruzione, anche la predisposizione diretta di atti o procedure: cosa del resto logica se si considera che l’attività istruttoria, da sola, è già compresa nella declaratoria dell’Area operativa e di esercizio (essendo prevista dall’art.94 comma 1 lettera d); un lavoratore, per appartenere all’Area Quadri, deve essere allora caratterizzato da un quid pluris : non può limitarsi cioè a curare la fase preparatoria interna, ma deve anche poter emanare l’atto finale (ovvero quello idoneo a produrre di per sè effetti giuridici esterni); in concreto il sig. ha certamente istruito delle pratiche ed ha anche firmato i conseguenti pareri e relazioni , ma ciò all’evidente scopo di attestare i ri1
1 come risulta dalla deposizione del teste : “Al capitolo G) è vero che faceva il sopralluogo e redigeva un accertamento sulla situazione poi faceva anche eventuali pareri che poi venivano
sultati delle rilevazioni eseguite ed assumersi la paternità dei giudizi tecnici espressi ; non esiste invece alcuna prova che i suoi atti fossero idonei 2 a produrre effetti esterni (ovvero al di fuori della fase prodromica cui appartenevano) senza bisogno della successiva approvazione da parte e/o del Capo Centro (ed è irrilevante che, in ipotesi, questi 3 ultimi – fidandosi della sua competenza ed esperienza – si limitassero a un controllo esteriore: ciò che conta è che il loro intervento era comunque necessario e che il sig. NOME non poteva, da solo, esaurire la procedura ); a quanto appena detto si deve aggiungere che la declaratoria contrat5
mandato al capo nucleo che dovevano formalmente redigerli e poi mandarli al capo centro che sostanzialmente solo per il visto. Il capo nucleo poteva modificare il parere se non andava bene. Si movimentavano circa 450 pareri all’anno. Non sono a conoscenza di cosa accadeva concretamente ovvero se il capo nucleo effettuava o meno modifiche. Al capitolo 7) della memoria risponde all’ufficio licenze e concessioni tutti trattavano tutte le pratiche e lo Stander quindi si occupava di quelle che bisognava fare non c’erano distinzioni per la complessità delle stesse. Come ho già detto c’erano altri 3 geometri, anche se non sempre presenti tanto che l’ufficio era in perenne criticità e tutti si occupavano di tutto. Il capo nucleo redigeva il parere come ho già detto. Al capitolo 15) risponde è vero che formalmente ero io ad assegnare le pratiche, nella prassi succedeva che per snellire le procedure per gli impianti pubblicitari che erano molto numerose le relative pratiche venivano direttamente passate allo Stander che era delegato a fare queste cose. Preciso che l’attività per tutto l’ufficio licenze e concessioni non era stata assegnata esclusivamente allo Stander nel senso che i capi nucleo continuavano ad occuparsene anche se in misura quantitativamente molto inferiore” ; anche il teste ha confermato la necessità dell’intervento del Capo Nucleo e del Capo Centro: “Lui sottoscriveva la scheda tecnica che poi veniva visionata sia dal caponucleo che dal capocentro. La scheda aveva una parte generica e poi aveva un parere tecnico. Lui faceva tutto però doveva esserci la supervisione e anche l’approvazione del caponucleo e del capocentro.”
2 come si ricava dalla deposizione del teste “Al capitolo 18) risponde è vero che la nostra sottoscrizione corrispondeva all’assunzione di responsabilità degli atti ma non c’era responsabilità economica. Sulla scheda tecnica per le pratiche più semplici venivano predisposte le fideiussioni che erano collegate a certi valori già predeterminati dal centro di manutenzione, c’era uno schema. Per i casi più complessi invece serviva una valutazione più articolata e quindi provvedevano i capi nucleo e i capi centro. Poi lui faceva il sopralluogo finale e accertava se l’opera era stata eseguita a regola d’arte o se aveva dei difetti e quindi rappresentava se si poteva svincolare la fideiussione poi l’approvazione era sempre del capo nucleo e del capo centro. Era lo stesso iter delle schede tecniche.”
3 anche gli interventi d’urgenza e temporanei richiedevano infatti un successivo intervento superiore, come ha riferito il teste “Al capitolo 17) risponde è vero le ordinanze di limitazione o chiusura strada venivano fatte dal dirigente tecnico sentito il capo centro. Devo però aggiungere che se si verificava invece un incidente lo poteva disporre la chiusura temporanea della strada e poi l’ordinanza formale se perdurava il problema veniva fatta con la procedura normale.”
4 come ha confermato anche il teste “Il parere tecnico veniva sottoscritto da dal caponucleo e dal capo centro. Il capo nucleo aveva la responsabilità del tratto di strada ed il capo centro di più nuclei. Immagino che scrivesse lui il parere tecnico con l’avallo del capo nucleo ma non lo so concretamente. Lui materialmente faceva i sopralluoghi con l’auto di servizio. A me arrivavano gli atti firmati dal capo nucleo in qualche raro caso era firmato solo dallo Stander forse per cose più semplici. La regola era che tutti gli atti che uscivano dovevano avere anche la firma del capo nucleo e del capo centro. Al capitolo L) risponde gli atti erano sempre di responsabilità del capo nucleo se quando c’era COGNOME faceva i sopralluoghi questo era frutto di un accordo interno ma la responsabilità rimaneva del capo nucleo.”
5 quanto appena detto vale anche per il periodo in cui il sig. è stato destinato al come risulta dalla deposizione del teste “Al capitolo M) del ricorso risponde lo Stander era sot-
tuale richiede che il si occupi di materie di significativa complessità: e l’appellante non ha mai spiegato (e dimostrato) per quale ragione le materie di cui si è occupato nei periodi oggetto di causa avessero questa caratteristica (peraltro negata dalla società convenuta); 6
2. neppure basta a far acquisire al sig. la qualifica di il fatto che egli fosse responsabile della sua attività (come del resto accade, ex art.2104 c.c., a qualunque lavoratore subordinato): la lettera d) della declaratoria di Area richiede infatti ben altro e cioè che il lavoratore sia tenuto a rispondere dei risultati economici (misurati a consuntivo) delle decisioni da lui assunte – con ampio grado di autonomia – ai fini della realizzazione di significativi programmi aziendali; in concreto l’appellante non ha mai dedotto (e tanto meno provato) che la società datrice di lavoro gli abbia affidato degli obiettivi economici (valutando a posteriori il grado di raggiungimento di questi obiettivi), nè di aver esercitato un qualche potere decisionale autonomo ovvero discrezionale (che è cosa molto di-
toposto al geometra e quando questo è stato trasferito io ho acquisito la sua posizione e così ho rapporti diretti con lo Quest’ultimo sgrezza gli atti, le perizie ed i computi nel senso che lui prepara delle bozze di questi atti che qualche volta io confermo in toto e altre correggo e chiedo che vengano riviste. Al capitolo 26 della memoria risponde non lo so perché io sono arrivato dopo. Posso dire che lo Stander è un buon collega ma non è vero che tutti gli atti che mi consegna sono compiuti e finiti, lui fa del suo meglio e a volte soprattutto alcune ordinanze sono da me solo sottoscritte ma altre volte le modifico completamente. Al capitolo 31 risponde è vero. E’ vero che lo Stander fa sostanzialmente i sopralluoghi e le misurazioni per predisporre il libretto delle misure dei lavori e poi fa attività di tipo istruttorio. Al capitolo 35) risponde è vero lui può proporre delle attività ma non ha poteri né decisionali né di spesa.”
6 anzi esclusa dal teste “Lui si occupava faceva i sopralluoghi e completava la scheda tecnica. Le pratiche più complesse venivano seguite dai capinucleo o capi centro, ad esempio la costruzione di una rotatoria. Tutte le altre erano di prassi e ripetitive e le faceva lui. Preciso che la bozza del parere tecnico per le cose più semplici generalmente restava quello dello Stander nei casi più complicati però il caponucleo poteva apportare delle modifiche. Al capitolo 9) risponde è vero le firme formali erano del caponucleo e del capocentro. Al capitolo 25) per la cose più semplici c’erano solo direttive generali non servivano al ricorrente istruzioni specifiche. Le pratiche per le opere più complesse venivano seguite dal capo nucleo direttamente che poi ne parlava con il capo centro. Le pratiche che seguiva lo Stander erano della stessa tipologia, alcuni pareri però venivano rivisti ma erano pochi la maggior parte delle pratiche erano approvate così come venivano predisposte dallo Stander. I valori sui quali calcolare le fideiussioni come ho già detto erano predeterminati da tempo già prima che arrivasse lo Stander” ; riguardo alle fideiussioni analogamente si è espresso il teste : “Al capitolo 20) risponde non è vero, l’importo delle fideiussioni veniva il più delle volte buttato lì e quindi ero stato io a dare delle direttive per i costi giornalieri per tutte le voci che venivano utilizzate come parametro per determinare l’importo della fideiussione. E’ chiaro che le mie indicazioni richiedevano comunque degli adeguamenti al fatto concreto. Lo usciva rilevava le opere necessarie e quindi applicava i prezzi che avevo determinato io, sul prezzo non aveva autonomia, ma effettuava una valutazione rispetto a quello che c’era concretamente da fare.”
versa dalla semplice possibilità di auto-organizzare il proprio lavoro quotidiano , decidendo se e quando rimanere in ufficio e quando recarsi ad 7 effettuare dei sopralluoghi, e anche dalla facoltà di esprimere un parere tecnico su determinate opere);
3. la occasionale partecipazione a riunioni o tavoli tecnici (peraltro dedotta in modo assolutamente generico nel ricorso di primo grado) non corrisponde alla previsione della lettera e) della declaratoria in esame: questa prevede infatti un fenomeno del tutto diverso e cioè la “gestione di rapporti aventi rilevanza esterna” ; e il concetto di gestione implica – per sua natura – l’esercizio di poteri decisionali che non risulta il sig abbia mai avuto 8 ;
4. l’appellante attribuisce molto rilievo alle conoscenze ed all’esperienza da lui accumulate nel corso degli anni, richiamando la lettera f) della declaratoria oggetto di esame; è evidente però che queste non bastano da sole a far acquisire l’inquadramento nell’Area dell’art.95 del CCNL: se ciò fosse vero anche un lavoratore appartenente all’Area di Base potrebbe pretendere di ottenere automaticamente (e cioè solo per il fatto di aver svolto le sue mansioni per un considerevole lasso di tempo) la qualifica di Quadro; occorre allora attribuire rilievo al contenuto delle conoscenze ed esperienze acquisite: queste devono riguardare cioè attività coerenti, sul
” essendo questo l’unico potere ricavabile dalla deposizione dei 7 testi : “Al capitolo F) risponde limitatamente all’ufficio licenze e concessioni lui aveva un’autonomia organizzativa proprio perché c’era l’emergenza dell’arretrato da affrontare e aveva un’auto di servizio che derivava dal precedente servizio e che gli era rimasta anche perché poteva guidarla” ; e “Per i sopralluoghi lui si organizzava da solo eventualmente si faceva coordinare da qualche capocantoniere o sorvegliante. Si doveva seguire l’ordine cronologico delle domande però potevano essere accorpate ad esempio per zona per fare un unico sopralluogo.”
8 la circostanza è stata anzi esclusa dal teste : “Al capitolo d) risponde in alcune occasioni ha partecipato in rappresentanza della società senza poterla impegnare, poi riferiva a me ed ai miei superiori le cose delle quali si era parlato e che dovevano essere fatte. Aggiunto che neanch’io potevo impegnare la società. Io non ho mai visto deleghe ufficiali però andava. Non so dire quante volte è andato” ; e dal teste “Per quel che mi risulta forse lo Stander ha ricevuto qualche delega formale a partecipare a conferenze di servizi ma doveva sempre essere coadiuvato dal capo centro” Al capitolo 13) risponde lui poteva dire solo quello che avevamo già concordato, perché generalmente l’argomento era già anticipato con una nota tecnica che veniva approvata in sede di riunione e lui rappresentava quello che era già stato deciso.”
piano sostanziale, con quelle del livello superiore ovvero essere caratterizzate da autonomia, potere direttivo e decisionale, responsabilità misurata in relazione ai risultati, complessità e rilevanza delle materie trattate; e, in concreto, nulla di tutto ciò è emerso riguardo all’appellante;
5. il sig. ha ancora allegato (nel punto 39 del ricorso di primo grado) di aver coordinato il Centro di manutenzione, ma non risulta che dal 2014 al 2018 egli sia mai stato nominato, o abbia esercitato la funzione, di capo e responsabile della struttura in cui era inserito (ovvero appunto il Centro di manutenzione di Trieste e Gorizia) ; ed ha altresì affermato di aver co9 ordinato, come addetto al RAGIONE_SOCIALE, una squadra composta da , e (fino al pensionamento, avvenuto in epoca sconosciuta) è evidente però che questo gruppo di persone non può essere qualificato (in mancanza di altri dati concreti, mai forniti dall’appellante) come “significativo gruppo di risorse umane” ai fini della lettera g) della declaratoria;
6. va detto infine che non sono controversi l’impegno profuso e le capacità dimostrate sul campo dal sig. si tratta di qualità personali confermate dal teste e che però non costituiscono – in base alle declaratorie contrattuali – dati rilevanti al fine di distinguere la qualifica di da quelle inferiori.
1.2.2. La declaratoria della Posizione organizzativa ed economica A1 fa uso di parametri analoghi a quelli sopra esaminati: anch’essa infatti considera come ele-
9 dalla deposizione del teste risulta solo che collaborava con il Capo Centro: “Al capo A del ricorso risponde è vero che lui eseguiva i sopralluoghi per tutto il centro perché aveva esperienza avendo fatto il servizio H24 e nell’emergenza la cosa più facile era chiamare lui. Ero io il capo centro e posso dire che ad esempio una volta c’è stata una frana e lui mi ha aiutato operativamente ad affrontare l’emergenza, io l’ho chiamato subito ed abbiamo provveduto a chiudere la strada e ad approntare le cose di prima necessità.”
10 teste : “Al capitolo b) risponde è vero lui avrebbe dovuto occuparsi soltanto delle pratiche del suo nucleo invece le seguiva per tutto il centro. Posso dire che quando sono arrivato c’era un arretrato spaventoso e lui ha seguito la vicenda, ha dato un metodo al lavoro ed è riuscito a risolvere il problema. Questo dico perché prima e dopo di lui c’erano sempre tre geometri a seguire tali pratiche e lui era stato l’unico elemento di novità che evidentemente ha consentito di apportare le modifiche che servivano per risolvere la questione.”
menti significativi le conoscenze (che devono essere di livello medio-alto), la complessità e variabilità dei compiti affidati al lavoratore, la responsabilità diretta (che, tenuto conto di quanto previsto dalla declaratoria generale dell’Area, deve riguardare i risultati conseguiti), l’autonomia decisionale, il coordinamento di gruppi significativi di risorse umane; riguardo a questi aspetti sono mancate allegazioni specifiche da parte dell’appellante e valgono comunque le considerazioni già svolte nel punto precedente.
1.2.3. Quanto alla declaratoria del profilo di Tecnico specializzato, il sig. ha sostenuto che la sua attività al Nu.Mo.C. dovrebbe essere ricondotta alla previsione delle lettere da a) a f) e in particolare delle lettere e) ed f).
Dall’istruttoria svolta non risulta innanzitutto che il sig. abbia diretto un Nucleo di manutenzione o un reparto specialistico (disponendo, con autonomia funzionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Nucleo o reparto stesso), nè che abbia eseguito ispezioni a manufatti, edifici e depositi, adottando i necessari provvedimenti: si deve perciò escludere che le mansioni dell’appellante possano essere fatte rientrare nei punti a) b) c) e d) della declaratoria del Tecnico specializzato.
E’ poi vero che il sig. ha eseguito sopralluoghi, rilievi e misurazioni ma, come risulta dalla già citata deposizione del teste ciò ha fatto rimanendo all’interno della fase istruttoria, e cioè in funzione preparatoria rispetto agli atti di competenza dei superiori (ovvero di coloro che rivestivano la qualifica di Direttore Lavori e Responsabile Unico del Procedimento); si tratta perciò di un’attività che non corrisponde a quelle previste dalle lettere e) ed f) della declaratoria di Tecnico specializzato (interpretata, naturalmente, alla luce di quella generale del Quadro): queste infatti si riferiscono a quei lavoratori che (sulla base dei rilievi, controlli e misurazioni eseguiti) compilano progetti, perizie e documenti contabili, essendo titolari del relativo potere, e, evidentemente, sottoscrivono tali atti assumendosene la responsabilità (cosa
che, nel caso di specie, faceva l’ing. e non il sig. .
1.3. Le considerazioni sopra svolte portano a condividere pienamente la decisione del Tribunale di Trieste.
L’appello proposto dal sig. va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza fra l’appellante e RAGIONE_SOCIALE possono es, convenuto in giudizio solo ai fini dell’integrità del contraddittorio (per il caso di riconoscimento del diritto
sere invece compensate nei confronti dell’ a differenze retributive costituenti imponibile previdenziale).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Trieste n.81/2023 di data 10/5/2023, che per l’effetto integralmente conferma; condanna l’appellante a rifondere a anche le spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge; compensa interamente le spese di lite nei confronti dell’ ; dà atto della sussistenza in capo all’appellante dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002. Trieste, 11/7/2024.
Il Presidente Estensore (dott.NOME COGNOME)