Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27355-2021 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE PALERMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/06/2021 R.G.N. 288/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 27355/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 16/04/2025
CC
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Con sentenza dell’11 giugno 2021, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Sanitaria provinciale di Palermo, avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell’i stante, dipendente dell’Azienda Sanitaria, con inquadramento nella categoria C, posizione economica C5, profilo professionale ‘assistente amministrativo’, dell’effettivo svolgimento, quale coordinatrice responsabile del ‘Nucleo di lavoro per la realizzazione e la gestione del sistema centralizzato di rilevazione/gestione delle presenze’, di mansioni corrispondenti alla superiore categoria D, livello economico DS, profilo professionale di ‘collaboratore amministrativo -professionale esperto’ dall’1.9.2006 al 31.12.2014 e, conseguentemente, del diritto alle differenze di trattamento economico inclusive di scatti dovuti a progressioni economiche orizzontali, indennità, retribuzione di risultato o in subordine, dell’effettivo svolgimento delle mansioni di categor ia D e del diritto alle relative differenze retributive.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non aver la COGNOME, limitatasi a dimostrare un ruolo di mero coordinamento delle attività del gruppo di lavoro, caratterizzate dalla mera interlocuzione con la ditta appaltatrice e con i c.d. clienti periferici su problematiche tecniche inerenti le attività collegate al funzionamento del server centralizzato per il corretto rilevamento delle presenze del personale, provato la predisposizione di atti caratterizzati da discrezionalità operativa o costituenti espressione di poteri di direzione e/o gestione e controllo del personale, in conformità a quanto emerge dallo stesso atto di nomina a responsabile del procedimento che ne
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circoscrive il mandato all’adozione di atti istruttori, alla predisposizione del provvedimento finale e alle comunicazioni conseguenziali definendo un ruolo subalterno confinato ad una attività di assistenza e di collaborazione sottordinata alla figura del dirigente al di là delle funzioni di coordinamento pure previste dalla declaratoria della categoria C.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo . Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1362 c.c., imputa alla Corte territoriale l’incompletezza, ai fini del compimento del processo valutativo finalizzato all’ac certamento della riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, dell’esame del materiale istruttorio acquisito agli atti, tanto delle dichiarazioni testimoniali quanto della documentazione prodotta.
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione di documentazione e dichiarazioni testimoniali suscettibili di essere lette a comprova dell’effettivo svolgimento da parte della ricorrente delle superiori mansioni.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. rispetto alla declaratoria della categoria D, livello economico DS di cui all’Allegato 1, CCNL 7.4.1999, CCI 20.9.2001 e CCNL 19.4.2004, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della
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declaratoria della categoria D, livello economico DS come formulata nei successivi contratti collettivi, assumendo aver accolto una lettura cumulativa delle caratteristiche professionali proprie della categoria non legittimata dalla formulazione letterale della norma contrattuale.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. è prospettata in vista del diverso regolamento delle spese di lite che deriverebbe dall’accoglimento dei motivi sopra formulati.
Il primo motivo si rivela inammissibile risolvendosi la censura sollevata dalla ricorrente nella mera confutazione della valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale nel suo libero apprezzamento, come tale insindacabile in questa sede.
Infondato, di contro, risulta il secondo motivo denunciando la ricorrente con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la mera erroneità, nulla argomentando la ricorrente in ordine al mancato rispetto dei canoni interpretativi di cui pure invoca la violazione, della valutazione che la Corte territoriale opera degli elementi in fatto emersi in sede istruttoria e puntualmente presi in considerazione.
Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, non ravvisandosi la denunciata violazione del canone di interpretazione letterale di cui all’art. 1362 c.c., per derivare la valutazione della Corte territoriale circa la non riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente alla categoria D, livello economici DS, dalla non ricorrenza nella specie di ciascuno dei requisiti professionali tipizzanti la categoria atomisticamente considerati ed, in particolare, del requisito relativo alle funzioni di coordinamento gestione e controllo delle risorse umane su cui la ricorrente fondava la domanda, avendo la Corte
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espressamente escluso che il coordinamento svolto si traducesse in un ruolo di sovraordinazione gerarchica.
Inammissibile, infine, deve ritenersi il quarto motivo, trattandosi censura condizionata all’accoglimento dei motivi di cui sopra.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 16 aprile 2025
La Presidente
(NOME COGNOME