Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6395 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18480-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MANGIONE NOME;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 630/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 893/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 10.5.2021, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del COGNOME, operaio specializzato originariamente assunto a tempo determinato presso la Regione RAGIONE_SOCIALE, poi transitato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato , con mansioni di motoseghista addetto all’antincendio ed alla prevenzione degli incendi a mezzo di decespugliatori, con inquadramento nel IV livello della classificazione del personale di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-forestale ed RAGIONE_SOCIALE-agraria del 7.12.2010 e del Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 5.10.2009, al superiore inquadramento nel V livello
ai sensi del CCNL predetto, assunto come applicabile alla fattispecie, per essere riconducibili a quell’inquadramento le nuove mansioni di carpentiere in ferro cui era stato adibito ed essere operante in virtù del regime applicato al rapporto di lavoro l’i stituto della promozione automatica ex art. 2103 c.c. prevista una volta decorsi quaranta giorni di impiego nelle superiori mansioni;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa fondata per aver la legge regionale 25.2.2010 n. 3 istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE previsto l’applicabilità del CCNL per gli addetti ai lavori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-forestale ed RAGIONE_SOCIALE-agraria del 7.12.2010 al personale operaio assunto con RAGIONE_SOCIALE a termine presso la Regione RAGIONE_SOCIALE e da questa transitato all’RAGIONE_SOCIALE ed ivi stabilizzato cui apparteneva il COGNOME e per essere risultato provato in atti l’eserci zio di fatto delle superiori mansioni;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione e due motivi in relazione alla quale il COGNOME non ha svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 111 comma 6, Cost. e 6 CEDU, lamenta il carattere apparente della motivazione dell’impugnata sentenza e la conseguente nullità della stessa per aver la Corte territoriale motivato il proprio pronunciamento con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e di altri precedenti di cui si limita a richiamare gli estremi senza riportare i passi motivazionali così da impedirne il controllo quanto all’identità delle argomentazioni della pronunzia oggetto di rinvio;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. Regione RAGIONE_SOCIALE n. 3/2010, 2103 c.c., 52 d.lgs. n. 165/2001, nonché del CCNL per gli addetti ai lavori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-forestale ed RAGIONE_SOCIALE-agraria del 7.12.2010 e del Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 5.10.2009, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta l’erronea ricognizione da parte della Corte territoriale della fattispecie normativa astratta, avendo la Corte territoriale erroneamente collocato il COGNOME tra il personale assunto a termine presso la Regione e poi transitato all’RAGIONE_SOCIALE per
essere soltanto qui stabilizzato (art. 12, comma 2, lett. b) l. n. 3/2010) quando il COGNOME per sua stessa ammissione risultava incluso tra il personale di cui alla lett. a) della citata disposizione ovvero tra il personale di ruolo o a tempo indeterminato presso la Regione RAGIONE_SOCIALE che già era soggetto al regime proprio del rapporto di impiego pubblico e che quel regime manteneva all’atto del passaggio all’RAGIONE_SOCIALE;
-che, nel terzo motivo, si denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 49 del CCNL di categoria e 11 del Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE e 2697 c.c. in relazione all’art. 2103 c.c. è prospettato con riferimento alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale resa da colleghi del COGNOME che avevano promosso un analogo contenzioso ed all’incongruità, rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, della ritenuta valenza probatoria delle stesse;
-che va rigettato il primo motivo per essere stata la sentenza impugnata legittimamente motivata ‘ per relationem ‘, avendo la Corte territoriale, sia pur sinteticamente, dato conto delle ragioni della conferma della decisione resa in prime cure in relazione ai motivi
di impugnazione (v. Cass., Sez. 1, n. 20883 del 5 agosto 2019; Cass., Sez. L, n. 28139 del 5 novembre 2018).
-che, invece, è a dirsi come il secondo motivo si riveli meritevole di accoglimento;
-dalla sentenza impugnata si rileva che il COGNOME era stato assunto in data 15/5/2010 dalla neo istituita RAGIONE_SOCIALE ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, lett. b) della LR. N. 3/2010. Si trattava, dunque, secondo la Corte d’appello, di una a ssunzione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE per dotarsi di risorse umane in sede di avvio delle attività;
-invero la ricorrente, come accennato, contrasta tale affermazione in punto di fatto assumendo che il COGNOME era stato assunto dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi della lett. a) della indicata norma regionale e così transitato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’ art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 con permanenza del regime pubblicistico (art. 13 della medesima sentenza) ostativo al riconoscimento del superiore inquadramento;
-deduce in ogni caso l’erronea applicazione dell’art. 2103 c.c.;
-pur nell’incertezza della situazione fattuale sottostante (che sarà cura del giudice di rinvio accertare
compiutamente) il motivo è fondato là dove denuncia l’errore applicazione dell’art. 2103 c.c.;
-anche se fosse stata, in concreto, applicata la disciplina privatistica (ed ancor più, evidentemente, nel caso di transito ex art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e di applicazione della disciplina pubblicistica), l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva del la qualifica superiore;
-si richiamano, quanto all’ipotesi di applicazione della disciplina privatistica, in fattispecie sempre riguardanti l’RAGIONE_SOCIALE, Cass., Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass., Sez. L, 18/10/2023, n. 20107, nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un RAGIONE_SOCIALE collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta i l fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al
personale operaio dell’RAGIONE_SOCIALE il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE privatistico per gli addetti ai lavori di RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria, trova applicazione l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a q uelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispo ndenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»;
-nelle citate pronunce – alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di RAGIONE_SOCIALE idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del CCNL di diritto privato, risalente alla disciplina RAGIONE_SOCIALE dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione
del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023 e precedenti ivi richiamati);
-né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se la natura di diritto pubblico dell’ente discende direttamente dalla legge -nella specie regionale -(in tal senso, in motivazione, Cass., Sez. L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma: «Oc corre premettere che l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 co d. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone)»;
-l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal CCNL privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;
-ciò tanto più varrebbe nell’ipotesi (come detto demandata all’accertamento del giudice del rinvio) che il COGNOME avesse mantenuto il regime pubblicistico;
-che va, infine, chiarito che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal CCNL di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore;
-che come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il
diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansion i superiori si sia protratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce»;
-che pertanto, rigettato il primo motivo del ricorso va accolto il secondo, restando assorbito il terzo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del