Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28921 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 28921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9592-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 663/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 270/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Ivrea e rigettava la domanda proposta da NOME nei confronti del
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
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RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il preteso diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, assistente amministrativo di ruolo a tempo indeterminato, al riconoscimento, in relazione alle mansioni svolte per molteplici anni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), riconducibili all’area D, RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio effettivamente maturata sulla base di detti incarichi annuali e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe relative differenze retributive, riconoscimento negato dall’Amminis trazione in violazione, a detta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul rapporto a tempo determinato.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sul presupposto che il principio di non discriminazione non sarebbe applicabile nel caso di specie, non potendo gli incarichi di DGSA assegnati annualmente all’istante essere considerati contratti a tempo determinato, trattandosi di meri incarichi di assegnazione a mansioni dirigenziali remunerati a norma di legge dal solo differenziale tra la retribuzione percepita quale assistente amministrativo e la retribuzione iniziale di DGSA (art. 1, commi 44 e 45 l. n. 228/2012) indipendentemente dal numero degli stessi.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la NOME affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il RAGIONE_SOCIALE, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna.
La ricorrente ha presentato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul rapporto a tempo determinato in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 del
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medesimo Accordo Quadro nonché degli artt. 56, comma 5 e 59 del CCNL per il comparto Scuola 29.11.2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 bis, del medesimo CCNL rinnovato nel 2010, imputa alla Corte territoriale l’erroneità, alla luce degli invocati parametri normativi, del diniego RAGIONE_SOCIALEa qualificazione in termini di contratti a tempo determinato degli incarichi di DGSA annualmente assegnati.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul rapporto a tempo determinato in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 del medesimo Accordo Quadro nonché degli artt. 56, comma 5 e 59 del CCNL per il comparto Scuola 29.11.2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 bis, del medesimo CCNL rinnovato nel 2010 in relazione agli artt. 50 ( rectius 52), comma 2 e 4 d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALEa spettanza al lavoratore incaricato a tempo determinato RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di mansioni superiori del medesimo trattamento economico corrisposto al lavoratore a tempo indeterminato investito RAGIONE_SOCIALEe medesime mansioni, non ammettendo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 che la differenziazione derivi dall’esclusione di uno specifico trattamento retributivo (dato nella specie dalla remunerazione connessa all’anzianità di serviz io nelle mansioni oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incarico ), traducendosi ciò in una chiara discriminazione non ammessa dalle norme invocate.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa persistenza di dubbi interpretativi a riguardo la ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea circa la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro alle gato alla Direttiva 1999/70/CE.
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Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 26849/2025, alle cui argomentazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Basterà in questa sede ribadire che infondatamente la ricorrente fa leva sulla pretesa discriminazione, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE , tra l’assistente amministrativo che svolge funzioni di DGSA e il DGSA di ruolo che progredisce nell’anzianità retributiva , atteso che gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le funzioni superiori di DGSA non sono lavoratori a termine destinatari RAGIONE_SOCIALEe tutele apprestate dal legislatore nazionale e comunitario per tale tipologia di lavoratori precari, ma sono dipendenti pubblici a tempo indeterminato che percepiscono una retribuzione commisurata all’effettiva anzianità di servizio oltre ad un’indennità di mansioni superiori calcolata secondo il meccanismo di cui ai commi 44 e 45 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, l. n. 228/2012 costituzionalmente legittimo.
Va esclusa, quindi, la necessità di una nuova rimessione alla Corte costituzionale e del richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, tanto più che nella specie la questione controversa attiene non all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva bensì alla qualificazione, secondo il diritto interno, RAGIONE_SOCIALE‘incarico di svolgimento di funzioni diverse rispetto a quelle attribuite al momento RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a tempo indeterminato .
Il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese per non aver il RAGIONE_SOCIALE, pur intimato, svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME