Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5495 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5495 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27128-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/11/2024 R.G.N. 18475/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 27128/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2026
CC
–
–
Con decreto del 6 novembre 2024 Il Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare, adito a seguito di rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 37331 del 20 dicembre 2022, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione a tempo determinato (risalente al 23 giugno 2003 più volte rinnovato fino all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 31 maggio 2008), di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A di inquadramento formale e rientranti nell’Area B , in quanto riconducibili al profilo professionale sociosanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore sulle ambulanze del RAGIONE_SOCIALE e successivamente, dal 2014 quale soccorritore di prossimità.
Il Tribunale ha rilevato in premessa che il pregresso provvedimento era stato cassato per non avere il giudice del merito adeguatamente svolto il cd. giudizio trifasico nell’accertamento in ordine al dedotto svolgimento di mansioni superiori. Ha, quindi, esaminato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento, sia quella vigente all’atto dell’assunzione CCNL quadriennio normativo 1998-2001, sia quella successiva, CCNL 2006-2009 -ed ha evidenziato che le declaratorie delle aree A e B, si differenziano poic hé i lavoratori dell’area A svolgono compiti di supporto ad attività altrui, senza rispondere dei
–
–
risultati, mentre quelli dell’area B assumono una specifica posizione di autonomia con riferimento alle incombenze di loro spettanza, assumendone le relative responsabilità. Ha ritenuto che le mansioni svolte dall’opponente, quali descritte nell’atto di opposizione, non fossero riconducibili all’area B, in quanto le attività descritte erano di mero supporto a quelle del personale sanitario, avevano carattere materiale o comunque richiedevano una competenza tecnica adeguata a quella richiesta per l’area A; si trattava, quindi, di attività rispetto alle quali non solo era «totalmente assente qualsiasi margine di autonomia (intesa come autonoma assunzione di decisioni discrezionali all’esito di un proprio apprezzamento della situazione fattuale) avendo il ricorrente operato a supporto del personale sanitario, ma anche di alcuna responsabilità per i ‘risultati finali’, elementi invece caratterizzanti gli appartenenti all’area B.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’COGNOME affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998-2001, 6 del CCNL per il quadriennio normativo 20062009 dell’1.10.2007, 12 del Contratto Integrativo del CCNL 2006-2009 del 18.2.2009 e 36 Cost., lamenta a carico del Tribunale il non aver questo osservato il vincolo conformativo ai principi stabiliti nell’ordinanza di rinvio, omettendo di individuare i contratti collettivi di categoria, sia di svolgere cor rettamente il giudizio ‘trifasico’ con comparazione dei profili professionali dell’area A e dell’area B della RAGIONE_SOCIALE tempo per tempo
–
–
–
–
applicabile. Addebita, inoltre, al Tribunale di non avere considerato i precedenti espressi dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (in particolare con la sentenza n. 20915 del 2019) in ordine al profilo di autista soccorritore di cui al CCNI 2006-2009, attribuendo erroneamente al lavoratore appartenente all’area B autonomia e re sponsabilità proprie della declaratoria dell’area C.
La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti RAGIONE_SOCIALE prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre RAGIONE_SOCIALE guida, opera come soccorritore, con mansioni salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato.
Infine, non sarebbe stata considerata la qualificazione del ricorrente quale autista-soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso in conformità alle deliberazioni della Regione Lombardia.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, la censura riferita RAGIONE_SOCIALE mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis non coglie nel segno, avendo il Tribunale esaminato le declaratorie del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 sia del successivo CCNL 2006-2009, mentre non assume rilievo ai fini della cassazione del provvedimento impugnato la mancata specifica disamina della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non potrebbe comunque discostarsi legittimamente dRAGIONE_SOCIALE disciplina della
–
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento (in termini, Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765). Non si apprezza, dunque, la denunciata erronea applicazione dei principi enunciati da questa Corte, considerato che nel richiamato precedente (in particolare, senten za n. 20915 del 2019) era stato già chiarito che l’art. 12 del CCNI della RAGIONE_SOCIALE del 20 febbraio 2009, seppure non affetto da nullità (ritenuta, in quel caso, dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra (determinando lo scivolamento verso l’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epoca antecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamento precluso anche dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza della Corte Costituzionale inerente all’efficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuova assunzione), bensì, aveva enucleato un nuovo profilo, collocato nell’area B, da valere per le assunzioni successive, mentre la domanda formulata ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la verifica delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori.
Quanto RAGIONE_SOCIALE valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza del pregresso provvedimento, in cui l’apprezzamento era limitato al generico riferimento RAGIONE_SOCIALE necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, è correttamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico. Infatti, come evidenziato nello storico di lite, il Tribunale ha: ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo;
–
–
–
richiamato le attività che il ricorrente ha dedotto di aver svolto; ritenuto che le mansioni svolte non fossero complessivamente riconducibili al livello B, in quanto incentrate su attività di mero supporto e prive di autonomia decisionale e di conseguente assunzione di responsabilità del risultato.
In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezza rispetto RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi complessivamente adottata circa la carenza dei tratti qualificanti delle mansioni superiori che si assume di aver svolto, oltre che sullo specifico profilo relativo all’assunzione di responsabilità del risultato, elemento che caratterizza, secondo un livel lo crescente, anche l’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’area C, e non è presente, invece, nell’area A, risolvendosi ogni ulteriore censu ra sul punto in un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.1.2026.
La Presidente NOME COGNOME