Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22288 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22288 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26105-2022 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN MARCO COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 838/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/08/2022 R.G.N. 624/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N.26105/2022
COGNOME
Rep.
Ud 05/06/2025
CC
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Con sentenza del 4 agosto 2022, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di San Marco Argentano, avente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento in favore dell’istante, dipendente del Comune dall’1.10.1980 con inquadramento nella categoria C del CCNL Regioni e Autonomie Locali, delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di fatto a decorrere dall’1.5.2012 d i mansioni riconducibili al profilo di specialista in attività amministrative di cui alla superiore categoria D1.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di non poter condividere la valutazione del compendio probatorio operata dal primo giudice, non potendosi desumere né dalle dichiarazioni testimoniali, che non recano alcuna descrizione delle specifiche modalità di fatto con cui i diversi compiti sono stati disimpegnati, né dalla documentazione prodotta gli elementi caratterizzanti i contenuti professionali del superiore inquadramento almeno sotto il profilo della prevalenza qualitativa e quantitativa, concludendo pertanto per la carenza di prova dell’azionata pretesa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di San Marco Argentano.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato, assunto come decisivo, dello svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di economo del Comune descritte nei suoi specifici compiti ed , a suo dire, di per sé riconducibile alla categoria D
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trattandosi di mansioni di pertinenza dei dipendenti ex 7^ categoria ricollocati in base al nuovo sistema di classificazione del personale ed alle relative tabelle di equiparazione nella predetta categoria D.
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di documentazione attestante, a suo dire, la ricorrenza dei contenuti professionali propri della superiore categoria
Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, sostanziandosi le censure sollevate dalla ricorrente ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non tanto, come prevede la disposizione, nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quanto nella contestazione della valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla rilevanza ex se, ai fini dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, dell’incarico di economo del Comune e della valenza probatoria, ai medesimi fini, della documentazione prodotta a comprovare gli specifici compiti d’ufficio di fatto espletati, per risolversi, quindi, nella sollecitazione al riesame nel merito del giudizio, inammissibile in questa sede.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 5 giugno 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)
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