Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 1150 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1150 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
Oggetto
Mansioni rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9399-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – Società RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 775/2022 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/10/2022 R.G.N. 401/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza n. 775 del 2022 la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE inquadrato come primo ufficiale di macchina (in servizio sulle navi traghetto operanti nello Stretto di Messina) volte ad ottenere il riconoscimento della qualifica di Direttore di Macchina, a decorrere dal 1° novembre 2010, essendo stato addetto alle relative mansioni, con assegnazioni di durata sempre poco inferiori a tre mesi e con brevissimi intervalli di impiego effettivo in quelle congrue al suo formale inquadramento.
I giudici di seconde cure hanno evidenziato, sulla premessa che i periodi di assegnazione alle mansioni superiori non erano contestati e che era necessaria, ai fini della fondatezza della pretesa, quanto meno una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento in ragione di una esigenza strutturale del datore di lavoro di sopperire alla carenza in organico della qualifica superiore, che il lavoratore non aveva formulato istanze istruttorie dirette a dimostrare che i dipendenti da lui sostituti avevano diritto alla conservazione del posto o all’esistenza di vacanze strutturali, né che il lavoratore aveva fatto riferimento alle procedure di copertura di posti di direttore di macchina, dando per scontata la vacanza che era stata esplicitamente contestata dalla datrice di lavoro.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; si ribadisce il principio secondo cui, nel caso di ripetute assegnazioni per un tempo insufficiente a fare scattare l’adibi zione definitiva, il prestatore comunque matura il diritto alla promozione se provi che il comportamento del datore di lavoro concretizzi un tentativo di elusione fraudolenta del beneficio previsto dall’art. 2103 cod. civ. ovvero, in ogni caso, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ad una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento; in particolare, però, per il lavoro dei marittimi, oggetto di una disciplina speciale rispetto alle altre categorie, si sostiene che la Corte territoriale non aveva considerato che il compimento del periodo, fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi, di assegnazioni a mansioni superiori, poteva risultare anche dal cumulo di vari periodi, quando le prestazioni a mansioni superiori avessero assunto, indipendentemente da un intento fraudolento dell’imprenditore diretto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione, carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal numero di assegnazioni e dal t empo intercorso tra un’assegnazione ed un’altra, come nel caso di specie per il periodo complessivo dal 30.12.2011 al 7.8-2012, in cui vi erano state ben tre assegnazioni all’impiego di esso lavoratore come Direttore di macchina, con superamento del trimestre di applicazione.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e CCNL 2003 settore
marittimo, art. 21 co. 1.3, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3, per non avere la Corte territoriale esaminato la documentazione prodotta dalla quale si evinceva, anche a volere dare seguito all’indirizzo più rigorista in ordine alla necessità di provare l’e ffettiva mancanza del posto, da parte della società una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica nel comportamento di adibire esso ricorrente a ricoprire il ruolo di Direttore di macchina.
Ciò premesso, il Collegio valuta opportuno, con riguardo al primo motivo, in considerazione della posta questione che involge apprezzamenti nomofilattici, rimettere la trattazione della causa in pubblica udienza.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.10.2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME