Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
Oggetto
Mansioni
superiori
–
Diritto all’inquadramento
corrispondente
–
Rilevanza del cumulo dei
periodi di
assegnazione –
Frequenza e sistematicità
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 01/10/2025
CC
sul ricorso 11872-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2385/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2020 R.G.N. 1930/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Roma , in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede (di rigetto delle domande del lavoratore), dichiarava il diritto di NOME COGNOME (dipendente RAGIONE_SOCIALE da ultimo inquadrato nel livello B1) all’ inquadramento nel superiore livello Quadro Professionale – B -8° livello Quadro Q, Posizione retributiva 2, e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate tra quanto dovuto in ragione del superiore inquadramento riconosciuto e quanto effettivamente percepito a decorrere dal 2006, oltre accessori (da liquidarsi in separata sede).
In particolare, la Corte distrettuale valorizzava la documentazione prodotta, dalla quale risultava che almeno dal 2006 al 2010 il dipendente aveva svolto mansioni diverse da quelle di macchinista corrispondenti al suo inquadramento, essendo stato incaricato di mansioni di capo deposito presso il deposito locomotive di Roma S. Lorenzo, mansioni ritenute dalla stessa società corrispondenti al livello quadro e come tali, di volta in volta, retribuite; rilevava che tali dati documentali (che considerava erroneamente vagliati in primo grado) concordavano con quelli testimoniali; riteneva (§ 4.14 della motivazione) concorrente a rafforzare il quadro probatorio il verbale sindacale del 17.5.2000, in cui, con riferimento all’impianto Roma S. Lorenzo dove operava l’appellante, era previsto un ampio organico di lavoratori con qualifica di quadro, molto superiore a quelli con tale qualifica che effettivamente vi lavoravano, sicché coloro con livello inferiore che vi operavano (come l’appellante) dovevano ritenersi svolgere mansioni riconducibili al livello superiore; osservava (§ 6.4 della motivazione) che, trattandosi di
plurime e continuative adibizioni a mansioni superiori su posti vacanti, disposte a breve distanza una dall’altra, non per far fronte a contingenti necessità, ma per un’obiettiva carenza o insufficienza di organico, correlata a un’organizzazione del lavoro obiettivamente improntata all’utilizzazione in modo duraturo delle maggiori capacità di lavoratori assunti con una qualifica inferiore, trovava applicazione il principio secondo cui il compimento del periodo fissato dalla disciplina collettiva e comunque non superiore a tre mesi di assegnazione a mansioni superiori, cui consegue, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il diritto del lavoratore alla cd. promozione automatica, può risultare anche dal cumulo di vari periodi, quando le prestazioni di mansioni superiori abbiano assunto carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal numero di assegnazioni e dal tempo intercorso tra un’assegnazione e l’altra; evidenziava, in proposito, la circostanza per cui risultavano, dal 2006 al 2009, oltre 100 giorni annui di svolgimento di mansioni superiori, con distacco alla sala operativa centrale, riconosciute e retribuite a tale titolo dalla stessa società.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società con due motivi; resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Preliminarmente osserva il Collegio che non è accoglibile l’eccezione di nullità della procura alle liti di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 36057/2022.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 414, n. 3, c.p.c., 2103, 2697 c.c., con riferimento all’avere il giudice dell’appello posto a fondamento dell’accoglimento della domanda del lavoratore la ritenuta sussistenza di una circostanza (carenza di organico) non dedotta o allegata dal lavoratore.
3. Il motivo è inammissibile.
Esso non si confronta con l’articolata ratio decidendi della sentenza gravata, come sopra sintetizzata, limitandosi a estrapolare uno dei molteplici dati di fatto valutati, che hanno portato, unitariamente e complessivamente considerati, all’accoglimento della domanda del lavoratore.
Invero, non è la carenza di organico a fondare il diritto all’inquadramento superiore del dipendente nel caso concreto, ma la sua continuativa assegnazione a mansioni corrispondenti all’inquadramento rivendicato, non in via sostitutiva; la carenza di organico è una circostanza fattuale valutata dalla Corte d’Appello nell’ambito del complessivo compendio probatorio, concorrente a rafforzare la ritenuta fondatezza della domanda, e quindi rientrante nel giudizio valutativo di fatti e prove, estraneo al perimento del giudizio di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, come nel caso in esame.
Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 21.2 del CCNL 16.4.2003, dell’art. 27 CCNL 2012, in relazione alle declaratorie contrattuali dei profili di inquadramento e superiore riconosciuto.
Il motivo è parimenti inammissibile, perché non centra, e quindi non censura adeguatamente, il nucleo motivazionale della sentenza impugnata.
Infatti, in essa si dà atto che la stessa società aveva riconosciuto e retribuito le mansioni svolte di capo deposito. In discussione era quindi la valutazione della continuatività delle mansioni, profilo affrontato nella sentenza impugnata, ma non criticato compiutamente nel motivo in esame.
Posto che il (noto alle parti) procedimento trifasico in materia non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 30580/2019, n. 10485/2023, n. 21296/2024), la sentenza impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, cui consegue, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il diritto del lavoratore alla cosiddetta promozione automatica, può risultare anche dal cumulo di vari periodi, quando le prestazioni di mansioni superiori abbiano assunto carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal numero di assegnazioni e dal tempo intercorso fra un’assegnazione e l’altra; le norme contrattuali in materia vanno interpretate alla luce della suddetta disciplina legale, alla quale il contratto non può derogare se non in melius (Cass. n. 6018/2004 e successive conformi).
10. Dato che il relativo accertamento è stato motivato sulla base di elementi probatori congrui e conseguenti, tenuto
conto delle peculiarità della fattispecie concreta, il motivo di ricorso per cassazione in esame tende inammissibilmente, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019), rivalutazione di questioni di fatto in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr., tra le molte, Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 21640/2023, n. 13418/2024).
In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 1° ottobre 2025.
La Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME