Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32368 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
26624/2021 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1868/2021 pubblicata in data 12/04/2021, n.r.g. 1387/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE inquadrato come quadro Q2 (già livello B professional ed ex 8^ livello), deduceva di avere svolto dall’ottobre 2004 mansioni di ‘ dirigente centrale trasporti ‘ , quindi superiori a quelle del proprio livello di inquadramento ed in particolare
OGGETTO:
adibizione a mansioni superiori per periodi inferiori a 90 giorni – regime giuridico
corrispondenti alla qualifica di quadro Q1, figura ‘professional senior’ (ex 9^ livello).
Adìva pertanto il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da ottobre 2004 e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, da determinare in separato giudizio.
2.Costituitosi il contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE eccepiva che l’adibizione alle mansioni superiori era stata discontinua e saltuaria, per un totale di 211 giorni nel periodo dal 2004 al 2008, e comunque per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, il cui nominativo era stato sempre indicato al ricorrente.
3.Espletata l’attività istruttoria, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nel livello Q1 figura ‘professional senior’ dal 02/04/2005 e condannava la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive dal 19/06/2008, nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dalla società e per l’effetto rigettava la domanda originaria.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è pacifico che nel periodo fino all’anno 2008 compreso le mansioni di ‘coordinatore trasporti’ fossero superiori a quelle di ‘coordinatore loco’, tanto è vero che le prime erano inquadrate nel livello Q1 e le seconde nel livello Q2;
ciò trova conferma nel fatto che, per i periodi in cui il COGNOME ha svolto le mansioni di ‘coordinatore trasporti’, la società gli ha corrisposto il relativo trattamento economico, connotato da indennità maggiori di quelle percepite come quadro di livello Q2, quale proprio inquadramento;
tuttavia, contrariamente al convincimento del Tribunale, l’istruttoria svolta ha confermato l’assunto della società, ossia l’avvenuto svolgimento di tali mansioni superiori solo in via saltuaria ed occasionale e, in particolare, solo per 14 giorni nel semestre anteriore
al 02/04/2005, data di decorrenza del diritto all’inquadramento nel superiore livello erroneamente riconosciuto dal Giudice di primo grado.
5.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 21 CCNL delle attività ferroviarie del 16/04/2021 ( rectius 2003) per avere la Corte territoriale omesso di accertare che i plurimi periodi di adibizione alle mansioni superiori rispondevano ad una precisa programmazione della società volta a far fronte a carenze strutturali di organico.
Il motivo è inammissibile, perché prospetta un’eventuale frode alla legge attraverso il frazionamento doloso dei periodi di adibizione a mansioni superiori -che rappresenta un novum , in quanto, nel silenzio sul punto della Co rte territoriale, era onere del ricorrente indicare e specificare l’atto processuale nel quale avesse articolato quella causa petendi a sostegno della originaria domanda nei giudizi di merito.
Anzi, dal contenuto del ricorso introduttivo come riportato nella sentenza in esame -non censurata sul punto dal COGNOME -si evince che la sua originaria allegazione in fatto era stata in termini di svolgimento continuativo delle mansioni superiori, tanto da indurre la società, nella memoria difensiva, ad eccepire in senso contrario la saltuarietà e l’occasionalità (oltre che la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, nominativamente indicati nei vari ordini di servizio con cui il COGNOME era stato adibito alle mansioni di ‘coordinatore trasporti’).
Il motivo è altresì inammissibile, perché sollecita a questa Corte una rivalutazione di alcune risultanze documentali, interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ossia l’avvenuta adibizione continuativa
alle mansioni superiori a partire dal secondo semestre dell’anno 2005.
Il motivo è inammissibile, perché il fatto oggetto della censura non è decisivo: esso è rappresentato dallo svolgimento di mansioni superiori per il numero di giorni (sempre inferiori a novanta) analiticamente indicato dal ricorrente per ciascun mese, con alcuni giorni di intervallo fra un’adibizione e l’altra, da giugno a dicembre 2005 (v. ricorso per cassazione, p. 12). Ma tale fatto -che di per sé non integra lo svolgimento continuativo di mansioni superiori per tre mesi -in difetto della domanda di accertamento della frode alla legge, non possiede il carattere della ‘decisività’, richiesto invece dal legislatore ai fini della configurabilità e della sussistenza del vizio denunziato.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 01/10/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME