Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26259 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 26259 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 229/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Personale sanitario -Svolgimento mansioni superiori -Responsabile struttura semplice -Differenze retributive -Presupposti
R.G.N. 229/2019
Ud. 13/09/2024 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 83/2018 depositata il 14/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n- 83/2018, pubblicata in data 14 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma, decidendo nella regolare costituzione dell’appellato NOME COGNOME , ha -per quel che ancora rileva nella presente sede -respinto l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza del Tribunale di Rieti n. 57/2015, depositata in data 26 febbraio 2015, la quale, a propria volta, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dello stesso NOME COGNOME della differenza tra la retribuzione di posizione prevista di epoca in epoca dalla contrattazione collettiva – corrispondente alla direzione di unità operativa semplice nel minimo contrattuale – e la retribuzione di posizione in concreto erogata per il periodo dal 13 aprile 2002 al 10 febbraio 2006 oltre accessori, condannando altresì RAGIONE_SOCIALE al pagamento della differenza corrispondente sull’indennità di buonuscita, oltre accessori di legge.
NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Rieti, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che egli aveva svolto, dal settembre 2000 fino ad agosto del 2004 l’incarico di responsabile di struttura semplice e, quindi, mansioni di fatto superiori rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica di formale appartenenza per tutto il periodo di svolgimento delle stesse, con conseguente accertamento del diritto
alla percezione delle differenze retributive anche ai fini della determinazione dell’indennità di buona uscita.
A sostegno delle proprie ragioni, l’odierno controricorrente aveva dedotto di essere stato assegnato in modo continuativo e pieno – con provvedimento del dirigente sovraordinato -alle mansioni di responsabile del Centro RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal settembre 2000, esercitando in concreto le funzioni dirigenziali di responsabile della struttura semplice con autonomia gestionale e di spesa, venendo invece formalmente inquadrato come dirigente solo nel settembre 2004.
Accolta solo parzialmente la domanda in sede di prime cure -avendo il Tribunale di Rieti giudicato fondata l’eccezione di prescrizione sollevata da RAGIONE_SOCIALE -la Corte d’appello di Roma ha disatteso il gravame, ritenendo in primo luogo che, pur in assenza di formale indicazione, l’unità presso la quale l’appellato aveva prestato servizio -il RAGIONE_SOCIALE -fosse qualificabile, per le sue caratteristiche, come struttura semplice.
Ritenuto, quindi, provato il fatto che l’appellato avesse svolto di fatto le mansioni di responsabile, la Corte capitolina ha osservato che, pur non trovando applicazione gli artt. 2103 c.c. e 52, D. Lgs. N. 165/2001, doveva tenersi conto delle previsioni di contrattazione collettiva che prevedono una retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni idonea ad adeguare il trattamento economico all’effettivo livello di responsabilità attribuito al dirigente.
La Corte d’appello ha quindi condiviso la valutazione del giudice di prime cure, nel momento in cui questi aveva riconosciuto all’appellato il diritto alla corresponsione della relativa retribuzione di posizione per avere svolto, in via di fatto, mansioni proprie di direzione di una struttura semplice.
Conseguentemente, la Corte ha parimenti disatteso le doglianze concernenti la decisione di prime cure nella parte in cui aveva affermato il diritto dell’appellato a veder calcolate tali voci nell’indennità di buonuscita.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 27 e 28, CCNL Dirigenza medica 1998-2001; 15, comma 4, D. Lgs. N. 502/1992; 19, 24 e 52, D. Lgs. N. 165/2001.
Il ricorso richiama le previsioni di cui all’art. 39, CCNL 1998 -2001 e 41 del CCNL 20022005 per evidenziare che la retribuzione c.d. ‘di posizione’ è collegata al conferimento dell’incarico e non può essere riconosciuta per il mero svolgimento di fatto delle mansioni, come desumibile dagli artt. 27, lett. b), e 28, CCNL 1998-2001 nonché 15, comma 4, D. Lgs. N. 502/1992 e 19, D. Lgs. N. 165/2001.
Argomenta, quindi, che le norme in questione sarebbero state violate dalla decisione impugnata nel momento in cui quest’ultima ha dato rilievo allo svolgimento di fatto delle mansioni ai fini sia del riconoscimento dell’indennità di posizione sia del ricalcolo dell’indennità di buonuscita.
Devono essere in primo luogo disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente.
In ordine al formarsi di un giudicato sui presupposti in fatto della pretesa azionata dal medesimo controricorrente, si deve rammentare che questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, deve farsi riferimento alla nozione giurisprudenziale di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, la quale individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass. Sez. L -Sentenza n. 32683 del 07/11/2022; Cass. Sez. L – Sentenza n. 28565 del 03/10/2022; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16583 del 28/09/2012).
Ciò premesso, appare evidente che la costante contestazione, ad opera dell’odierna ricorrente, del diritto del controricorrente a percepire differenze economiche in relazione all’allegato svolgimento di mansioni superiori è valso ad impedire in tutti i gradi di giudizio il consolidarsi di alcuna ‘unità minima’ di giudicato, tale da precludere l’impugnazione in sede di legittimità.
Parimenti è da escludere che il ricorso venga dedurre elementi fattuali nuovi, limitandosi lo stesso a proporre argomentazioni in mero diritto ancorate alle stesse deduzioni del ricorrente.
Il ricorso è fondato, essendosi la Corte capitolina non conformata ai principi enunciati da questa Corte in materia.
3.1. Si deve, in primo luogo, rilevare che la stessa decisione impugnata ha dato atto dell’assenza in atti di atti idonei a qualificare il RAGIONE_SOCIALE presso il quale il controricorrente aveva prestato servizio come un’unità operativa semplice o struttura semplic e, ritenendo tuttavia di poter pervenire a tale qualificazione sulla scorta di ‘altri elementi concorrenti’, non escluse le mere valutazioni espresse da alcuni testimoni escussi in giudizio.
Si deve, inoltre, osservare che -come anche recentemente chiarito da questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1687 del 2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26821 del 2022) -affinché possa riconoscersi al dipendente di avere svolto le mansioni di fatto dirigenziali, ‘ è, comunque, necessario che l’ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass. n. 350/2018) perché, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi ed in genere sull’organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale; per le aziende sanitarie locali rilevano, quindi, l’atto aziendale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 502/1992 nonché l’individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 26 c.c.n.l. 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 c.c.n.l. 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d.lgs. n. 502/1992 ‘ (così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26821 del 2022).
Nell’assenza, quindi, di una precisa individuazione della posizione dirigenziale sulla base del complesso iter a tal fine previsto, risultava preclusa alla Corte territoriale la possibilità di procedere alla
qualificazione della struttura presso la quale operava il controricorrente sulla scorta di mere valutazioni fattuali, dovendosi qui ulteriormente ribadire il principio per cui l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio (Cass. Sez. L Sentenza n. 350 del 10/01/2018).
Una volta chiarito che alla Corte territoriale era preclusa la possibilità di qualificare l’unità presso la quale prestava servizio il controricorrente come struttura semplice, consegue logicamente che altrettanto fallaci appaiono sia la successiva affermazione per cui il controricorrente aveva svolto di fatto mansioni dirigenziali – atteso che, appunto, non risultava neppure la formale esistenza della posizione dirigenziale che l’COGNOME avrebbe svolto in via di mero fatto -sia, di riflesso, il riconoscimento al controricorrente del trattamento economico correlato allo svolgimento di mansioni superiori.
3.2. Quanto, poi , al riconoscimento dell’incidenza sull’indennità di buonuscita del periodo in cui il controricorrente avrebbe svolto di fatto mansioni dirigenziali, occorre comunque rilevare che anche in questo caso la decisione della Corte capitolina non si è conformata al principio reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui l’esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, con la conseguenza che la base retributiva dell’indennità di buonuscita non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all’inferiore qualifica di appartenenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15498 del 11/06/2008, ma si vedano anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22014 del 03/09/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi