Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32369 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
25168/2021 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 102/2021 pubblicata in data 24/03/2021, n.r.g. 431/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE con qualifica di primo ufficiale di macchina, allegava di essere stato imbarcato dall’anno 2010 e fino al 2011 come direttore di macchina per lunghi periodi, singolarmente inferiore ai 90 giorni, intervallati da brevi periodi di imbarco con mansioni proprie della qualifica posseduta, ‘ mascherati ‘ con riposi di turno e ferie. Deduceva che
OGGETTO:
adibizione a mansioni superiori per periodi inferiori a 90 giorni – regime giuridico
tale comportamento datoriale era in frode alla legge, dal momento che durante i periodi in cui formalmente era stato assegnato a mansioni proprie della qualifica di inquadramento (primo ufficiale di macchina) in realtà non aveva svolto alcuna mansione, essendo stato collocato a riposo di turno o in ferie.
Pertanto a dìva il Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto all’inquadramento nel profilo professionale di direttore di macchina, livello professional A), a decorrere dal 16/06/2010 o, in subordine, dal 12/09/2010 e la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive, da liquidare in separata sede.
2.Costituitosi il contraddittorio, la società eccepiva che l’adibizione a mansioni superiori era sempre avvenuta per sostituire dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
3.- Il Tribunale rigettava le domande.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di armatore delle navi traghetto nella tratta stretto di Messina e il personale che vi presta lavoro subordinato deve essere qualificato ‘lavoro nautico’ (Cass. n. 16928/2011);
ne deriva che in tema di mansioni superiori vige la norma primaria dell’art. 334 cod.nav. dichiarata inderogabile dall’art. 374, co. 1, cod.nav.;
la norma del codice della navigazione prevede soltanto il diritto al maggior trattamento retributivo;
l’art. 35 RAGIONE_SOCIALE Statuto dei lavoratori rimette alla contrattazione collettiva il compito di estendere eventualmente al personale navigante delle imprese di navigazione i principi da esso affermati;
nel caso di specie l’art. 21, par. 1.3, ccnl di categoria del 2003, prevede che l’assegnazione alle mansioni superiori diviene definitiva qualora sia stata disposta non per sostituire un lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro e dopo un periodo non superiore a tre mesi;
nel caso di specie dal raffronto fra le date di conferimento delle mansioni superiori oggetto di causa e le date di assenza dei direttori di macchina, come enucleate dalla società nella tabella non contestata, si evince la non integrale sovrapponibilità dei periodi;
ciononostante risulta che l’impiego dell’appellante in mansioni superiori è sempre iniziato qualche giorno dopo il periodo di assenza di un direttore ed è terminato sempre qualche giorno prima della fine dell’assenza di uno o più direttori;
ciò è compatibile con l’utilizzazione dell’appellante in funzione sostitutiva di altri dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
peraltro, ai sensi dell’art. 2103 c.c., non è necessario che al lavoratore siano portati a conoscenza il nominativo del sostituito e la ragione della sostituzione (Cass. n. 7126/2007);
la sovrabbondanza di assenze di dipendenti inquadrato nel profilo di direttore di macchina rende di per sé non univoco il dato ai fini della compiuta dimostrazione dell’assunto della società;
nondimeno, sul piano del riparto dell’onere probatorio, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare la scopertura del posto oggetto del temporaneo incarico, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto rivendicato (Cass. n. 4312/2000; Cass. n. 11717/2013);
pertanto, a fronte della documentazione prodotta dalla società, comprovante le assenze per malattia o infortunio di uno o più direttori di macchia, era l’appellante onerato di provare che a tali assenze la società aveva fatto fronte con altri strumenti, ad esempio ricorrendo all’impiego in mansioni superiori di ulteriori unità lavorative in numero corrispondente a quello dei direttori via via assenti;
in primo grado all’udienza di discussione la difesa del lavoratore aveva avanzato un’istanza istruttoria in tal senso, ma siffatta istanza, non accolta in primo grado, non è stata reiterata in appello, sicché deve intendersi rinunziata;
alla luce di tali considerazioni, è superfluo qualsivoglia ulteriore accertamento anche in termini di eventuale frode alla legge, peraltro non legata ad una vacanza di organico, mai prospettata dal lavoratore nel ricorso introduttivo.
5.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
6.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2103, 1344, 2697 c.c. e 21, par. 1.3., del CCNL di categoria del 2003 per avere la Corte territoriale omesso di accertare la frode alla legge.
Il motivo è infondato.
Tutta la giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 9 ss.) attiene alla frode alla legge manifestata con l’adibizione a mansioni superiori per periodi reiterati ma inferiori a quello minimo necessario per acquisire il diritto all’inquadramento nel superiore livello. Tuttavia tale giurisprudenza si è formata sul presupposto dell’insussistenza della funzione sostitutiva, che altrimenti, se sussistente, rende inconfigurabile in radice il diritto del lavoratore all’inqu adramento nel livello superiore e quindi (e correlativamente) un comportamento fraudolento del datore di lavoro volto ad eludere l’insorgenza di quel diritto.
Nel caso in esame è proprio la funzione sostitutiva ad essere stata affermata -sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello all’esito di un accertamento di fatto (c.d. doppia conforme) immune da censure, sicché è in radice esclusa la configurabilità di una frode alla legge.
2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 01/10/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME