Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35624 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35624 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
COGNOME.
sul ricorso 8705-2021 proposto da:
Rep.
Ud. 22/11/2023
RAGIONE_SOCIALE -in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE – Studio Legale); CC
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 110/2021 della Corte d’appello di Bari, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 656/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
1. la Corte d’appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME, dipendente dalla RAGIONE_SOCIALE, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel superiore 5° livello retributivo, con decorrenza dal 1° settembre 2010, confermando nel resto la sentenza impugnata, quanto alla condanna del l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze retributive;
2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali trasferite all’RAGIONE_SOCIALE, nel periodo da giugno ad agosto 2010 aveva svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio per un totale di sessantadue giorni non continuativi, riconducibili, sulla base della declaratoria dettata dall’ art. 11 del Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE, al 5° livello, superiore a quello di inquadramento, nel quale, quindi, lo stesso doveva essere definitivamente inquadrato dal 1° settembre 2010 per effetto della disciplina dettata dall’art. 8 del C .C.N.L. (che prevede l’acquisizione della qualifica superiore dopo aver svolto le mansioni
proprie di tale qualifica per quaranta giorni, anche discontinui, nell’anno solare);
2.1. in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto applicabile in toto la disciplina del menzionato C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE e, quindi, anche del meccanismo dell’acquisizione delle mansioni superiori per l’esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi, cui oppone difese il lavoratore con controricorso;
la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, cod. proc. civ.; 5. l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Ritenuto che :
con il primo motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE prospetta, in relazione all’art. 360, comma primo , n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. nonché la violazione degli artt. 414, 416, 421 e 437, comma 2, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello acquisito un documento, prodotto dal ricorrente tardivamente in primo grado, benché detto documento fosse riferito a circostanze in fatto e diritto non allegate nel ricorso introduttivo e illustrate per la prima volta solo in sede di discussione orale. In sintesi, si censura che la Corte territoriale abbia ritenuto che il COGNOME rientrasse nella categoria privatistica applicabile al personale operaio assunto con
RAGIONE_SOCIALE a termine prima del 2010, transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l ‘ A.R.I.F. ( ai sensi dell’ art. 12, comma 2, lett. b della l. R. Puglia n. 3 del 2010), traendo tale convincimento dal materiale probatorio (il mod. C/2 storico da cui risultano assunzioni stagionali presso la Regione nel 2009 e la successiva stabilizzazione dell’A .R.I.F.) offerto tardivamente in produzione dal ricorrente, in occasione della discussione orale del giudizio di primo grado, e che il giudice d’appello ha ritenuto di acquisire -in riforma della sentenza di primo grado -ai sensi dell’art. 437, comma secondo, cod. proc. civ.;
2. con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, sempre ai sensi de ll’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, 134, 421 e 437, comma secondo, cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la carenza assoluta di motivazione sull’esercizio dei poteri istruttori officiosi , per avere la Corte d’appello, in assenza di motivazione, ammesso d’ufficio i documenti prodotti tardivamente dal lavoratore, nonostante la sentenza di primo grado avesse espressamente e motivatamente escluso la possibilità di accesso a tali documenti, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ.;
3. con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 414 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale esaminato un fatto nuovo rispetto a quello dedotto nel ricorso introduttivo (precedenti rapporti con la Regione Puglia e successiva stabilizzazione) e ritenuto di accogliere la domanda in esito ad un tema di indagine differente, così violando non
solo l’art. 112 cod. proc. civ. ma anche i limiti previsti dall’art. 414 cod. proc. civ., rendendo possibile la non consentita introduzione di una nuova causa petendi . In sintesi, si contesta la legittimità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha accertato la natura privatistica del rapporto di lavoro tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE partendo dalla verifica della data di insorgenza del rapporto, dell’esistenza di pregressi rapporti contrattuali del lavoratore con la Regione Puglia e della decisione di stabilizzazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , in applicazione dell’art. 12, commi 2, lett. b) e 3, della l. R. n. 3 del 2010, mentre il presupposto della domanda introduttiva in primo grado era la ritenuta natura privatistica del rapporto di lavoro instaurato il 13 aprile 2010 con l’RAGIONE_SOCIALE;
4. con il quarto motivo, l’RAGIONE_SOCIALE prospetta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., l’errata applicazione dell’art. 12, comma 3, l. R. Puglia n. 3 del 2010, l’errata applicazione dell’art. 8 del C.C.N.L. per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEagraria del 7 dicembre 2010 e l’omessa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la Corte d ‘ Appello erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame l’art. 52, co mma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, ritenendo, invece, che al rapporto di lavoro in esame vada applicato il RAGIONE_SOCIALE. di natura privatistica;
il quarto motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il
principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in parti colare, rispetto al personale operaio dell’RAGIONE_SOCIALE il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEagraria, trova applicazione l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a q uelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica super iore»;
5.1. nelle citate pronunce -alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE idraulica e RAGIONE_SOCIALE, orientamento secondo cui l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE di diritto privato,
risalente alla disciplina RAGIONE_SOCIALE dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023 e precedenti ivi richiamati); 3.2. né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se, come nella specie, la natura di diritto pubblico dell’ente discende direttamente dalla legge regionale (in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma: «Occorre premettere che l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente al legato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone.)»;
5.3. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE, quanto agli effetti dello
svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;
6 . l’accoglimento del quarto motivo, nei termini anzidetti, determina l’assorbimento de gli ulteriori motivi, relativi all’acquisizione di documentazione inerente al rapporto lavorativo intrattenuto con il RAGIONE_SOCIALE, questioni superate dalla ritenuta inapplicabilità del C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE;
considerato che la Corte d’appello ha riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore a decorrere dal 1° settembre 2010, va disposto il rinvio della causa per la valutazione delle eventuali residue conseguenze sul piano della rivendicate differenze retributive per tale periodo; in proposito, infatti, va chiarito che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’ effettivo espletamento delle mansioni superiori nel periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore ;
7.1. come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in
ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assu nzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce»;
7.2. nella specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto le differenze retributive maturate nel periodo da giugno ad agosto 2010, con riferimento ai sessantadue giorni non continuativi per i quali è risultato accertato lo svolgimento di mansioni superiori, ma considerato che dallo storico di lite emerge che in sede di gravame il COGNOME aveva avanzato domanda di riconoscimento della superiore qualifica dal mese di settembre 2010 anche ai fini del riconoscimento delle conseguenti differenze retributive maturate, occorre rimettere al giudice del rinvio la relativa valutazione, ove non preclusa, considerato che il rigetto della domanda di accertamento al superiore inquadramento esclude ogni eventuale assorbimento sul punto;
in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 5 e 7, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/11/2023