Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35475 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35475 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
COGNOME.
sul ricorso 9729-2021 proposto da:
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
RAGIONE_SOCIALE -in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1892/2020 della Corte d’appello di Bari, depositata il 25/1/2021 R.G.N. 2393/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE -avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto al dipendente NOME COGNOME il diritto al superiore inquadramento nel 5° livello retributivo, con decorrenza dal mese di ottobre 2010, ed aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze retributive oltre interessi legali; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali trasferite all’RAGIONE_SOCIALE, nel periodo da giugno a settembre 2010 aveva svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio per un totale di cinquantacinque giorni non continuativi, riconducibili, sulla base della declaratoria dettata dall’ art. 11 del Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE, al 5° livello, superiore a quello di inquadramento, nel quale, quindi, lo stesso doveva essere definitivamente inquadrato dal mese di ottobre 2010 per effetto della disciplina dettata dall’art. 8 del C .C.N.L. (che prevede l’acquisizione della qualifica superiore dopo aver svolto le mansioni proprie di tale qualifica per quaranta giorni, anche discontinui, nell’anno solare );
2.1. in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che al rapporto di lavoro dovesse essere applicata in toto la disciplina del menzionato
C.C.N.L. privatistico e, quindi, anche il meccanismo dell’acquisizione delle mansioni superiori per l’esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, cui oppone difese il lavoratore con controricorso;
la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, cod. proc. civ.; 5. l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Ritenuto che :
con il primo motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione ed erronea applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., de ll’art. 12 della l. Regione Puglia n. 3 del 2010, nonché degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la violazione ed erronea applicazione degli artt. 97 e 117 Cost., per avere la Corte d ‘ Appello erroneamente qualificato il rapporto di lavoro in termini privatistici e ritenuto quindi non applicabile alla fattispecie in esame l’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, che rende irrilevante l’asserito esercizio di fatto di mansioni superiori ai fini di un diverso inquadramento lavorativo; 2. con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., nonché l’omessa pronuncia circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 , comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso ogni indagine in ordine alla
genesi del contrato di lavoro intercorrente tra l’RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME, avendo il lavoratore omesso di allegare nel ricorso introduttivo elementi che consentissero al giudice di merito di ‘collocarlo’ tra gli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’RAGIONE_SOCIALE , cui sarebbe applicabile la contrattazione collettiva privatistica applicata nella specie, omissione che varrebbe ad integrare anche gli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
3. il primo motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto da ll’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’RAGIONE_SOCIALE il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulicoagraria, trova applicazione l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»;
3.1. nelle citate pronunce -alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C .C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023 e precedenti ivi richiamati); 3.2. né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se, come nella specie, la natura di diritto pubblico dell’ente discende direttamente dalla legge regionale (in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma: «Occorre premettere che l ‘attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è
compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente al legato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di en te privato) abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone.)»;
3.3. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;
4 . l’accoglimento del primo motivo, nei termini anzidetti, determina l’assorbimento de l secondo motivo, relativo alla genesi del rapporto lavorativo ai fini della qualificazione giuridica dello stesso;
va, infine, chiarito che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal CRAGIONE_SOCIALEC.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’ effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta
contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore;
5.1. come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l’in tero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce»;
5.2. la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive anche per l’intero periodo successivo all’ottobre 2010, senza compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse;
in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 3 e 5, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l’ ulteriore motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/11/2023