Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2081 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2081 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 919/2025 R.G. proposto da:
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 2336/2024 depositato il 21/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, adito a seguito di rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 36480 del 29 dicembre 2023, ha rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da NOME COGNOME avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta
amministrativa aperta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il lavoratore, per quanto qui ancora rileva, aveva chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 21 luglio 2003, in virtù di contratto a termine, più volte prorogato, e successivamente stabilizzato a seguito di pronuncia giudiziale con decorrenza dal 31 maggio 2008), mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nella posizione A2 dell’ area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.l. vigente ratione temporis , avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica RAGIONE_SOCIALE.
Il decreto oggi impugnato, dopo aver precisato che il pregresso provvedimento era stato cassato per non avere il Tribunale adeguatamente svolto il cd. giudizio trifasico nell’accertamento in ordine al dedotto svolgimento di mansioni superiori, ha motivato il reiterato rigetto dell’opposizione sulla base del seguente percorso argomentativo:
ha analizzato la contrattazione collettiva di riferimento, sia quella vigente all’atto dell’assunzione c.c.n.l. quadriennio normativo 1998-2001 -sia quella successiva -c.c.n.l. 2006-2009 – riportato le declaratorie delle aree A e B, ponendo in risalto che i lavoratori dell’area A svolgono compiti di supporto ad attività altrui, senza rispondere dei risultati, mentre quelli dell’area B assumono una specifica posizione di autonomia con riferimento alle incombenze di loro spettanza, assumendone le relative responsabilità;
ha richiamato la descrizione delle mansioni svolte contenuta nell’atto di opposizione;
-ha concluso che le mansioni svolte non erano riconducibili all’area B, in quanto le attività descritte erano di mero supporto a quelle del personale sanitario, avevano carattere materiale o comunque richiedevano una competenza tecnica adeguata a quella richiesta per l’area A; si trattava, quindi, di attività rispetto alle quali non solo era «totalmente assente qualsiasi margine di autonomia, ma anche di connessa responsabilità», elementi invece caratterizzanti gli appartenenti all’area B , in difetto, peraltro, di titolo abilitante.
Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico articolato motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia testualmente la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 10 del CCNL – quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto il 09 ottobre 2003; all’art. 13 del CCNL – quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998-2001 – sottoscritto il 14 novembre 2001; all’art. 6 del CCNL – quadriennio normativo 2006-2009 – sottoscritto il 01 ottobre 2007; all’art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 – sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998; all’art. 36 della Costituzione, per non essere stato riconosciuto il diritto a percepire da RAGIONE_SOCIALE le differenze retributive tra l’Area A (posizione giuridica economica A2) e l’Area B (posizione giuridica economica B1)».
Il motivo censura, in particolare, il fatto che il Tribunale non abbia osservato il vincolo conformativo ai principi stabiliti nell’ordinanza di rinvio, omettendo di individuare i contratti collettivi di categoria, sia di svolgere correttamente il giudizio ‘trifasico’ con comparazione dei profili
professionali dell’area A e dell’area B della contrattazione collettiva integrativa tempo per tempo applicabile, senza peraltro considerare i precedenti espressi dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (in particolare, con la sentenza n. 20915 del 2019) in ordine al profilo di autista soccorritore di cui al CCNI 2006-2009, attribuendo erroneamente al lavoratore appartenente all’area B autonomia e responsabilità proprie della declaratoria dell’area C.
La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti RAGIONE_SOCIALE prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavorat ore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre RAGIONE_SOCIALE guida, opera come soccorritore, con mansioni salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato .
Infine, non sarebbe stata considerata la qualificazione del ricorrente quale autista-soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso in conformità alle deliberazioni della Regione Lombardia.
3. Il motivo non è fondato.
In primo luogo, la censura riferito RAGIONE_SOCIALE mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis non coglie nel segno, avendo il Tribunale esaminato le declaratorie del c.c.n.l. quadriennio normativo 19982001 sia del successivo c.c.n.l. 2006-2009, mentre non assume rilievo ai fini della cassazione del provvedimento impugnato la mancata specifica disamina della contrattazione collettiva integrativa, che non potrebbe comunque discostarsi legittimamente dRAGIONE_SOCIALE disciplina della contrattazione collettiva di riferimento (in termini, Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765). Non si apprezza, dunque, la denunciata erronea applicazione dei principi enunciati da questa Corte, considerato che nel richiamato precedente (in particolare, sentenza n. 20915 del 2019) era stato già chiarito che l’art. 12
del c.c.n.i. della RAGIONE_SOCIALE del 20 febbraio 2009, seppure non affetto da nullità (ritenuta, in quel caso, dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figure professionali da un ‘ area all ‘altra (determinando lo scivolamento verso l’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epoca antecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamento precluso anche dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza della Corte Costituzion ale inerente all’ef ficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuova assunzione), bensì, aveva enucleato un nuovo profilo, collocato nell’area B, da valere per le assunzioni successive, mentre la domanda formulata ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la verifica delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori.
4. Quanto RAGIONE_SOCIALE valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza del pregresso provvedimento, in cui l’apprezzamento era limitato al generico riferimento RAGIONE_SOCIALE necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, è correttamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico. Infatti, come sintetizzato supra al punto 1.1., il Tribunale ha: ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo; richiamato le attività che il ricorrente ha dedotto di aver svolto; ritenuto che le mansioni svolte non fossero complessivamente riconducibili al livello B, in quanto incentrate su attività di mero supporto e prive di autonomia decisionale e di conseguente assunzione di responsabilità del risultato.
In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezza rispetto RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi complessivamente adottata circa la carenza dei tratti qualificanti delle mansioni superiori che si assume di aver svolto, oltre che sullo specifico profilo relativo all’assunzione di responsabilità del risultato,
elemento che caratterizza, secondo un livello crescente, anche l’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’area C, e non è presente, invece, nell’area A, risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Infine, inconferenti sono i richiami alle determinazioni amministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente che esse non avendo capacità giuridica di farlo – non possono certamente comportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ri costruibile sulla base della contrattazione collettiva.
In definitiva il ricorso va respinto, senza necessità di provvedere in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
La Presidente NOME COGNOME