Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17518 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
La Corte di Appello di Venezia ha rigett ato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva accertato lo svolgimento, da parte degli odierni controricorrenti (tutti inquadrati nell’area B) , di mansioni superiori e proprie dell’Area C, qualifica funzionale C1 CCNL Comparto Enti Pubblici non economici, ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze di retribuzione, ivi compresa l’indennità di ente.
La Corte territoriale ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui il personale dell’area C opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgerne tutte le fasi, mentre il personale dell’area B svolge singole fasi o fasce di attività.
Ha ritenuto dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori da parte di ciascun lavoratore, in quanto le mansioni svolte dagli appellati in modo continuativo ed esclusivo non avevano comportato l ‘espletamento di servizi solo interni all’Istituto , ma lo svolgimento di tutte le fasi, ed in particolare la gestione di tutte le pratiche e delle varianze, nonché lo svolgimento di funzioni di consulenza per lo stesso tipo di pratiche.
Considerato che la nozione di processo produttivo alla quale si riferiscono le declaratorie contrattuali non coincide con quella di processo ai fini organizzativi, ha escluso che il ‘processo’ al quale fare riferimento fosse quello delle prestazioni a sostegno del reddito e che dunque il lavoratore si fosse occupato solo di una fase del medesimo.
Ha in particolare evidenziato che sulla base delle previsioni contrattuali il profilo C1 individua il personale che segue interamente solo una linea di processo-prodotto, il profilo C3 quello che segue più linee di processo-prodotto e il profilo C4-C5 il personale responsabile dell’intero processo produttivo; considerato che i dipendenti erano addetti solo ad una linea, ha ritenuto che le mansioni svolte dai medesimo dovessero essere ascritte al profilo C1 e non al profilo C3.
Ha riconosciuto l’indennità di ente in ragione dell’effettivo esercizio delle mansioni svolte.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
I lavoratori hanno resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del CCNL 2002/2005 per il personale degli enti pubblici non economici, dell’art. 6 dell’Accordo quadro in materia di mansioni superiori del 22.10.2001 e dell’art. 24 del CCNL 1998/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto dei lavoratori alla percezione dell’indennità di ente, riconducibile alla formale appartenenza ad una determinata area.
Evidenzia che in forza dell’art. 26 del CCNL, l’indennità di ente è alimentata dal fondo dei trattamenti accessori e non può pertanto rientrare nel novero delle differenze stipendiali spettanti in caso di svolgimento di mansioni superiori.
Aggiunge che ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro del 22.10.2001, in caso di svolgimento di mansioni superiori ai lavoratori spetterebbe solo la differenza delle voci retributive relative allo stipendio tabellare e all’indennità integrativa speciale.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 9 del CCNL 2006/2009 ‘Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio’, biennio economico 2006/2007, nonché dell’art. 1362 cod. civ.
con riferimento all’interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree; violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d. lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’art. 25 del d. lgs. n. 80/1998 e successivamente modificato dall’art. 15 d. lgs. n. 387/1998, ora art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. civ.
Lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della diversa decorrenza iniziale dei rapporti di lavoro tra gli originari ricorrenti e l’RAGIONE_SOCIALE (nell’arco temporale tra il 2002 e il 2010), nonostante la specifica obiezione sollevata dall’Istituto con l’atto di gravame e coltivata in primo grado; evidenzia che il periodo rispettivamente valutato per ciascun dipendente è disciplinato da due distinti contratti collettivi, ed in particolare il periodo da novembre 2002 a settembre 2007 dal CCNL di categoria 1998/2001, ed il periodo da ottobre 2007 a dicembre 2009 dal CCNL di categoria 2006/2009.
Critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare, per il periodo dal 1.10.2007, le disposizioni contenute nel nuovo CCNL di categoria per il quadriennio normativo 2006-2009, stipulato in tale data, ed in vigore fino al 31.12.2015.
Considerato che il periodo di riferimento per lo svolgimento di mansioni superiori va dal 2002 al 2010, sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontare le mansioni svolte da ciascun dipendente sia con la declaratoria della Aree contenuta nell’Allegato A del CCNL 1998/2001, sia con la declaratoria della Aree contenuta nell’Allegato A del CCNL 2006/2 009 in base al nuovo sistema di inquadramento previsto dal CCNL di categoria 2006/2009, applicabile ratione temporis .
Evidenzia che ai sensi dell’art. 24 del CCNL 2006/2009, ciascun lavoratore avrebbe potuto aspirare al riconoscimento di differenze retributive col profilo immediatamente superiore (B2 o B3) della medesima area, e non al profilo C1.
Il primo motivo è infondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 33135/2019), che deve intendersi qui richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità.
L’indennità di ente della quale si controverte è stata introdotta dall’art. 26 del CCNL per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, per il
quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 9.10.2003 (Cass. n. 16019/2018).
Tale disposizione al comma 2 così prevede: ‘L’indennità di ente ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità’.
Secondo la previsione contrattuale, tale indennità costituisce dunque compenso fisso e continuativo nell’erogazione.
Questa Corte ha già affermato che non osta al carattere fisso e continuativo che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni anche se le medesime e la relativa indennità possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata, oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e sia quindi intrinsecamente incerto (Cass. n. 6768/2016).
La sentenza impugnata, che ha individuato l’indennità di ente quale componente del trattamento economico, è dunque conforme a tali principi.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
La censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., lamenta la mancata considerazione di un presupposto in fatto che non risulta dalla sentenza impugnata, e costituito dalle diverse decorrenze dei rapporti di lavoro degli odierni controricorrenti, nel periodo dal 2002 al 2010.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19874/2014 hanno chiarito che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte e che nel medesimo non sono pertanto proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
Orbene, il ricorso è del tutto carente nell’esposizione dei fatti di causa richiesti dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in quanto non indica per ogni lavoratore la data di decorrenza iniziale e finale dello svolgimento di mansioni superiori; inoltre non trascrive né localizza gli atti introduttivi dei gradi di merito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 7.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore de ll’AVV_NOTAIO.
D à atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2024.