Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35641 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35641 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28374-2018 proposto da:
Oggetto
Personale operaio addetto a lavori
idraulico forestale
Rapporti soggetti a RAGIONE_SOCIALE di
diritto privato
Conseguenze in tema di
acquisizione di inquadramento
superiore
R.G.N. 28374/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE -in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO; CC
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1365/2018 della Corte d’appello di Bari, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 476/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto le domande formulate da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE -ed ha condannato l’ente ad inquadrare il dipendente nel 5º livello retributivo, con decorrenza dal 15 giugno 2010, ed a corrispondere allo stesso le conseguenti differenze retributive, maggiorate degli interessi legali;
2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che lo COGNOME, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’RAGIONE_SOCIALE, nel periodo dal 15 giugno 2010 al 30 settembre 2010 aveva svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio, riconducibili, sulla base della declaratoria dettata dall’ art. 11 del Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE, al 5° livello, superiore a quello di inquadramento, nel quale, quindi, lo stesso doveva essere definitivamente inquadrato per effetto della disciplina dettata dall’art. 8 del C.C.N.L . (il cui terzo comma prevede l’acquisizione della qualifica superiore ove siano state svolte «con carattere continuativo le mansioni
proprie di detta qualifica per 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell’anno solare, se operaio») ;
2.1. in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che al rapporto di lavoro dovesse essere applicata in toto la disciplina del menzionato C.C.N.L. privatistico e, quindi, anche il meccanismo dell’acquisizione delle mansioni superiori per l’esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, cui oppone difese lo COGNOME con controricorso;
la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, cod. proc. civ.; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ritenuto che :
con il primo motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per falsa applicazione di legge e, in particolare, per falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 345 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, richiamati nella sentenza impugnata, nonché della l. regionale n. 3 del 2010, con riferimento al profilo relativo all’applicabilità al rapporto lavorativo dedotto in giudizio della disciplina di cui al d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, nel motivo si prospetta che la Corte territoriale, in applicazione del principio iura novit curia , avrebbe dovuto disapplicare il C.RAGIONE_SOCIALE.N.L. privatistico per la pacifica operatività della disciplina di cui al l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001, stante la natura di ente pubblico non economico dell’ RAGIONE_SOCIALE (qualità invero non contestata), con conseguente irrilevanza dell’asserito esercizio di fatto di mansioni superiori ai fini di un diverso inquadramento lavorativo;
con il secondo motivo l’ RAGIONE_SOCIALE deduce, in via subordinata, la violazione e /o erronea applicazione dell’art. 11 CIRL e dell’art. 49 del C.C.N.L. di categoria, nonché l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia , per l’ipotesi di ritenuta applicabilità della contrattazione collettiva in questione;
il primo motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’RAGIONE_SOCIALE il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo
nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulicoagraria, trova applicazione l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»;
3.1. nelle citate pronunce -alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C .C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023 e precedenti ivi richiamati);
3.2. né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se la natura di diritto pubblico
dell’ente discende direttamente dalla legge -nella specie regionale -(in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma: «Occorre premettere che l ‘ attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d ‘ ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l ‘ indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all ‘ art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell ‘ autonomia delle persone.)»;
3 .3. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;
4 . l’accoglimento del primo motivo , nei termini anzidetti, determina l’assorbimento de l secondo motivo, proposto in via subordinata, posto che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’ effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova
limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore;
4.1. infatti, come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce »; 4.2. la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l’intero periodo successivo al giugno 2010, senza compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse;
5. in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 3 e 4, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l’ ulteriore motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/11/2023