Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17467 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
infermiere professionale ed assume che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento ad una normativa collettiva, quella del CCNL 7.4.1999, anteriore rispetto a quella di cui al CCNL 2002 -2005 che era da applicare ai fatti di causa;
il terzo motivo adduce la violazione ed errata applicazione della legge 26 febbraio 1999 n. 42 ed è sviluppato argomentando nel senso che, in base a tale normativa, le prestazioni mediche ed infermieristiche sarebbero da considerare unitariamente come riguardanti ‘professioni sanitarie’, sicché l’infermiere, come il medico, potevano essere alternativamente pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione al contesto in cui essi operano;
pertanto – argomenta il ricorrente i documenti che l’infermiere è chiamato a compilare gli permettono di certificare uno stato di fatto, esercitando uno dei poteri caratteristici che la legge attribuisce al pubblico ufficiale;
inoltre, la normativa riconosce così che l’infermiere, quale professionista, è titolare di una posizione di garanzia che lo chiama a rispondere nei confronti dei terzi delle proprie condotte illecite, secondo i canoni della responsabilità professionale civile di matrice contrattuale;
l’ultimo motivo è rubricato come violazione dell’art. 360 -bis co. 1, c.p.c. e con esso si assume che la sentenza impugnata avrebbe deciso in modo difforme dalla giurisprudenza della S.C., ivi richiamata con particolare riferimento alla posizione di garanzia dell’infermiere verso il paziente;
2.
data la loro connessione, i motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni da essi sollecitate;
2.1
va premesso, rispetto al primo motivo, che, per costante orientamento di questa S.C., il vizio di omessa motivazione non è ravvisabile rispetto alle questioni di stampo processuale (Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass. 26 settembre 2013, n. 22083);
si tratta di principio risalente (v. Cass. 8 maggio 1996, n. 4271) e variamente argomentato, che trova evidentemente il proprio fondamento ultimo nell’essere la Corte di Cassazione, sul piano processuale, giudice anche del fatto, sicché l’eventuale violazione in punto di rito rileva se ed in quanto fondata e correttamente addotta in sede di legittimità e non in ragione delle motivazioni fornite o meno dal giudice del merito;
ciò posto, il motivo è articolato sostenendo la violazione dell’art. 434 c.p.c., con censura poi specificata nel senso che, anche in ragione della tardiva costituzione della RAGIONE_SOCIALE, era mancata la contestazione in appello del fatto che le mansioni del COGNOME fossero quelle dell’infermiere professionale inquadrabile nella categoria D;
costituisce tuttavia ius receptum quello per cui l’omessa contestazione ha rilievo se ed in quanto riguardante fatti storici e non rispetto a valutazioni (Cass., 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744) ed è evidente che il riferirsi delle
mansioni svolte alla categoria D rivendicata non è un fatto storico ma è tipico oggetto di apprezzamento attraverso l’attività di c.d. sussunzione di cui consiste il procedimento c.d. trifasico in tema di mansioni superiori (Cass. 22 novembre 2019, n. 30580);
al di là del fatto che lo stesso ricorso per cassazione, da pag. 26 a pag. 35, riporta censure formulate in appello dal RAGIONE_SOCIALE che chiaramente sono riconducibili a quella valutazione, sicché non si vede come possa sostenersi che fosse mancato il gravame specifico sul punto, la stessa impostazione del motivo si pone in contrasto con i più che consolidati principi in tema di non contestazione e dunque si appalesa come inammissibile ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.;
2.2
quanto al merito, va intanto detto, rispetto all’asserito erroneo riferimento della Corte territoriale al CCNL del 7.4.1999 e non a quello successivo, che la declaratoria della categoria D rivendicata dal ricorrente non è stata modificata né dal CCNL integrativo del 20.9.2001, che l’ha reiterata con identica dizione, né dal CCNL 19.4.2004, che solo ha integrato quella della categoria C;
in particolare, la declaratoria che interessa stabilisce che appartengono alla categoria D i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, « autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa », pur nel contesto di strutture operative semplici;
pertanto, anche il richiamo, nei profili della categoria D, a figure di infermiere ‘professionale’, non significa di certo che il possesso dei corrispondenti diplomi desse diritto all’accesso al corrispondente inquadramento, in quanto a tal fine (v. all. 1 al CCNL integrativo del 20.9.2001) restavano necessarie le procedure, anche selettive, di cui all’art. 16 del CCNL del 7.4.1999, né che dal possesso di quel
diploma discendesse l’esercizio di fatto di mansioni superiori, a tal fine essendo necessario dimostrare che l’attività svolta avesse le connotazioni proprie -sotto il profilo dell’autonomia e responsabilità – della declaratoria cui si riferiscono le rivendicazioni; pertanto, tutto ruota attorno al giudizio di raffronto tra le mansioni svolte e la declaratoria della categoria D, sopra riportata;
2.3
l’insistenza del ricorrente, con il secondo motivo, sul suo possesso del diploma da infermiere è dunque sterile perché non sta nei titoli quanto necessario ad integrare le mansioni di cui alla declaratoria della categoria D, ma ciò che conta è l’esercizio in concreto delle attività come per essa previste;
la Corte di merito ha in proposito chiaramente argomentato che la categoria D non restava integrata perché il ricorrente svolgeva servizio sulle ambulanze come « unico infermiere, con il medico e l’autista, prestando ogni tipo di necessario soccorso al paziente sulle medesime », il che, esprimendo evidentemente un’operatività di tipo essenzialmente esecutivo, non integrava i presupposti della categoria superiore, la quale non prevedeva soltanto « conoscenze teoriche specialistiche eo gestionali in relazione a titoli di studio », ma anche « autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa », che non erano integrate ed esprimevano il differenziale proprio tra le figure professionali C e D;
il motivo, con l’insistenza sul dato riguardante il titolo di studio e professionale, mostra di non avere inteso la reale ratio decidendi la quale, oltre a risultare del tutto coerente con la menzionata declaratoria della categoria D, non è a ben vedere proprio intaccata da una censura che ne ignora il tratto portante della diversa responsabilità in concreto dispiegata;
non diversamente, il richiamo del terzo motivo alle responsabilità, sotto il profilo del valore degli atti o delle posizioni di garanzia
dell’infermiere quale professionista sanitario, insiste su aspetti del tutto estranei e che nulla esprimono rispetto alle necessarie incombenze organizzative, di coordinamento e gestionali su cui ha fatto leva, come detto in coerenza con la declaratoria, la sentenza impugnata, la cui ratio decidendi resta ancora non inficiata da quanto argomentato con la censura;
poco vi è infine da dire sul quarto motivo, palesemente inammissibile in quanto con esso si adduce genericamente e senza reali spunti argomentativi, richiamando l’art. 360 -bis n. 1 c.p.c., una difformità della sentenza impugnata dalla giurisprudenza della S.C. che in realtà non sussiste, per quanto sopra detto e che, per quanto riguarda alla posizione di garanzia dell’infermiere, non ha rilievo decisivo, secondo quanto si è sopra detto;
3.
il ricorso è dunque da ritenere nel suo complesso inammissibile e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.3.2024.