Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1094 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9737-2019 proposto da: da :
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; CAVOUR DI
– ricorrente principale –
contro
in
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, 2022 3440 25/B , COGNOME ,
NOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 210/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/03/2018 R.G.N. 416/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME. CORTE camera Dott .
Adunanza camerale del 18 ottobre 2022 – Pres. Tria, rel. Buffa causa numero 22
Nell’ambito di un giudizio volto a ottenere il riconoscimento in favore del lavoratore in epigrafe, programmatore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, del diritto multiplo all’inquadramento superiore a decorrere dal 1987 (in particolare, del riconoscimento del livello secondo fascia C di analista programmatore dal mese terzo successivo all’assunzione del 16.3.87, nel livello D da luglio 1990 e nella categoria quadri dal 1990 ovvero in subordine dal 1993, e da ultimo dal 19.12.94 nella quarta area professionale) ed al pagamento delle differenze retributive conseguenti e dell’indennità di mansione informatica, il tribunale di Catania con sentenza 30.5.14 rigettava il ricorso in quanto il contratto collettivo del 1993 istitutivo della categoria dei quadri richiedeva il titolo di primo segretario capo ufficio per il riconoscimento della qualifica, mentre per le altre qualifiche superiori intermedie invocate rilevava la prescrizione quinquennale dei crediti; escludeva poi l’indennità di mansione informatica in quanto prevista solo per i trasferimenti d’ufficio, laddove il lavoratore trasferito a Gravina di Catania- aveva tempo addietro richiesto il trasferimento a Catania.
Con sentenza del 13.3.18, la Corte d’Appello di Catania – 24.-1,421:(2 confermava la sente GLYPH ntó all’inquadramento, ritenendo applicabile il quadro normativo vigente nel periodo non coperto da prescrizione, ed accoglieva l’appello per l’indennità di mansione informatica nei limiti della prescrizione, ritenendo che la domanda di trasferimento del lavoratore inoltrata cinque anni prima
non fosse rilevante, atteso il tempo inutilmente trrascorso dalla stessa.
Avverso tale sentenza ricorre per due motivi il lavoratore.
Con il primo motivo deduce, ex art. 360 co. n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 2, 3 e 6 legge n. 190 del 1985, per avere la corte territoriale trascurato che l’inquadramento doveva avvenire sulla base della legge citata, in quanto il rapporto non era ancora regolato dal contratto collettivo ma da regolamento (essendo i fatti accaduti prima della privatizzazione del RAGIONE_SOCIALE).
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 co. n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 2103, 2946 e 2948 c.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360 co. n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che la prescrizione precludesse GLYPH il conseguimento della qualifica superiore, senza accertare il fatto genetico del diritto sulla base di norme coeve allo svolgimento delle mansioni superiori.
Resiste con controricorso il datore di lavoro, che propone ricorso incidentale per due motivi, che deducono vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il primo motivo in ragione della mancata considerazione di un documento da cui risultava la natura volontaria del trasferimento, il secondo motivo in ragione della mancata amminssione di prova in ordine alla natura volontaria del trasferimento.
I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.
Occorre premettere che la verifica dello svolgimento di mansioni superiori e, soprattutto, il conseguimento di diritti sulla base di detto svolgimento, vanno operati in relazione al quadro normativo applicabile all’epoca dello svolgimento delle mansioni e della maturazione dei conseguenti diritti, operando la prescrizione solo in relazione a diritti già sorti. Non è invece giuridicamente corretto considerare dapprima la prescrizione (tanto più dei crediti, che è ancorata al decorso di termine più breve rispetto alla prescrizione della qualifica: tra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n. 6750 del 26/07/1996, Rv. 498774 – 01) e poi verificare se, nel tempo non coperto da prescrizione, siano state svolte mansioni diverse da quelle originarie e se quelle siano superiori in relazione al quadro normativo vigente al momento di maturazione della prescrizione: la legge infatti prevede la nascita di diritti derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori e, per converso, la loro estinzione (Mtinguendosi come detto tra il diritto alla qualifica ed i diritti patroimoniali connessi), quali distinti effetti di diverse norme applicabili; è dunque corretto verificare dapprima se un diritto sia sorto, per poi vedere se sia sopravvissuto o meno alle cause legali di estinzione, tanto più in considerazione della permanenza dello svolgimento delle mansioni superiori (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8711 del 16/08/1993, Rv. 483460 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5486 del 18/05/1995, Rv. 492341 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò posto, e considerando il quadro normativo esistente all’epoca dello svolgimento da parte del lavoratore in epigrafe delle mansioni asseritamente superiori, va rilevato che la legge del 1985, che istituiva la figura dei quadri, era immediatamente precettiva, pur se demandava poi a contratto collettivo la determinazilone di alcuni criteri applicativi.
Questa Corte, infatti, ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 21652 del 09/10/2006, Rv. 592411 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 2246 del 27/02/1995, Rv. 490755 01) che il diritto al riconoscimento della qualifica di “quadro”, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l’anno dall’entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (art.2, commi 1 e 3 legge n.190 del 1985). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito, nel desumere i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, non aveva correttamente interpretato la norma, aggiungendo, all’unico requisito richiesto “ex lege”, requisiti tipici della figura del dirigente, quali la gestion diretta dei rapporti con i terzi e la capacità d impegnare direttamente l’azienda). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e
sono inammissibili in quanto non si parametrano alla sentenza: anche a tacere il fatto che il trasferimento richiesto dal lavoratore riguardava sede formalmente diversa (pur se vicina) da quella in cui poi è avvenuto il trasferimento, va evidenziato che la sentenza fa riferimento fondante al lasso temporale intercorso tra la domanda di trasferimento ed il successivo spostamento della sede di lavoro, per escludere la rilevanza della manifestazione di volontà del lavoratore risalente nel tempo; tale profilo non è stato affatto censurato dal ricorrente incidentale in alcuno dei motivi proposti.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in accolgimento del ricorso principale, essendo inammissibile invece il ricorso incidentale, e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame in relazione ai motivi accolti, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono per il ricorrente incidentale i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022.