Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7021 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7021 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
Oggetto: opposizione stato passivo -differenze retributive per mansioni superiori di autista soccorritore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 566/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME;
-ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante e Commissario Liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 2337/2024 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21.11.2024 R.G.N. 15451/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da NOME COGNOME avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad opera del datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.
A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 21.07.2003 data della prima assunzione a tempo determinato RAGIONE_SOCIALE quale aveva fatto seguito il riconoscimento giudiziale del diritto RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione, con decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni di autista soccorritore e, poi, dRAGIONE_SOCIALE fine dell’anno 2014 a tutt’oggi di autista di prossimità, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del CCNL vigente ratione temporis , avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1.
Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione evidenziando che la ricorrente aveva allegato di avere svolto mere attività di supporto al personale medico che non richiedevano il possesso di abilità particolari né di titoli abilitanti che la ricorrente peraltro non possedeva.
Questa Corte con ordinanza n. 1234 del 2024, pronunciando sul ricorso della COGNOME, ha cassato il decreto e rinviato la causa al medesimo Tribunale per procedere ad una nuova valutazione operando il giudizio
Pag.2
trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dRAGIONE_SOCIALE lavoratrice, in relazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principi richiamati nella medesima ordinanza.
Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, ha motivato il reiterato rigetto dell’opposizione sulla base del seguente percorso argomentativo: -ha analizzato la contrattazione collettiva di riferimento, sia quella vigente all’atto dell’assunzione CCNL quadriennio normativo 1998-2001 -sia quella successiva -CCNL 2006-2009 – e riportato le declaratorie delle aree A e B, ponendo in risalto che i lavoratori dell’area A svolgono compiti di supporto ad attività altrui, senza rispondere dei risultati, mentre quelli dell’area B assumono una specifica posizione di autonomia con riferimento alle incombenze di loro spettanza, assumendone le relative responsabilità; -ha riportato la descrizione delle mansioni svolte contenuta nell’atto di opposizione; -ha concluso, richiamando propri precedenti, che le mansioni svolte non erano riconducibili all’area B, in quanto le attività descritte erano di mero supporto a quelle del personale sanitario, avevano carattere materiale o comunque richiedevano una competenza tecnica adeguata a quella richiesta per l’area A; si trattava, quindi, di attività rispetto alle quali non solo era «totalmente assente qualsiasi margine di autonomia (intesa come autonoma assunzione di decisioni discrezionali all’esito di un proprio apprezzamento della situazione fattuale) avendo la ricorrente operato ‘a supporto’ del personale sanitario, ma anche di connessa responsabilità», elementi invece caratterizzanti gli appartenenti all’area B.
Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME.
LRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia testualmente la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 10 del CCNL – quadriennio normativo 2002-2005 –
sottoscritto il 09 ottobre 2003; all’art. 13 del CCNL – quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di RAGIONE_SOCIALE 1998-2001 – sottoscritto il 14 novembre 2001; all’art. 6 del CCNL – quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 01 ottobre 2007; all’art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 – sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998; all’art. 36 della Costituzione, per non essere stato riconosciuto il diritto a percepire da RAGIONE_SOCIALE le differenze retributive tra l’Area A (posizione giuridica economica A2) e l’Area B (posizione giuridica economica B1)».
Il motivo censura, in particolare, il fatto che il Tribunale non abbia osservato il vincolo conformativo ai principi stabiliti nell’ordinanza di rinvio, omettendo di individuare i contratti collettivi di categoria, sia di svolgere correttamente il giudizio ‘trifasico’ con comparazione dei profili professionali dell’area A e dell’area B della contrattazione collettiva integrativa tempo per tempo applicabile, senza peraltro considerare i precedenti espressi dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (in particolare, con la sentenza n. 20915 del 2019) in ordine al profilo di autista soccorritore di cui al CCNI 2006-2009, attribuendo erroneamente al lavoratore appartenente all’area B autonomia e responsabilità proprie della declaratoria dell’area C.
La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti RAGIONE_SOCIALE prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre RAGIONE_SOCIALE guida, opera come soccorritore, con mansioni
salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato.
Infine, non sarebbe stata considerata la qualificazione della ricorrente quale autista-soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso in conformità alle deliberazioni della Regione Lombardia.
2. Il motivo non è fondato.
In primo luogo, la censura riferito RAGIONE_SOCIALE mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis non coglie nel segno, avendo il Tribunale esaminato le declaratorie del CCNL quadriennio normativo 1998 2001 sia del successivo CCNL 2006-2009, mentre non assume rilievo ai fini della cassazione del provvedimento impugnato la mancata specifica disamina della contrattazione collettiva integrativa, che non potrebbe comunque discostarsi legittimamente dRAGIONE_SOCIALE disciplina della contrattazione collettiva di riferimento (in termini, Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765).
Non si apprezza, dunque, la denunciata erronea applicazione dei principi enunciati da questa Corte, considerato che nel richiamato precedente (in particolare, sentenza n. 20915 del 2019) era stato già chiarito che l’art. 12 del CCNI della RAGIONE_SOCIALE del 20 febbraio 2009, seppure non affetto da nullità (ritenuta, in quel caso, dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra (determinando lo scivolamento verso l’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epoca antecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamento precluso anche dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza della Corte Costituzionale inerente all’efficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuova assunzione), bensì, aveva enucleato un nuovo profilo, collocato nell’area B, da valere per le assunzioni successive, mentre la domanda formulata ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la verifica delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori.
Quanto RAGIONE_SOCIALE valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza del pregresso provvedimento, in cui l’apprezzamento era limitato al generico riferimento RAGIONE_SOCIALE necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, è correttamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico. Infatti, come sintetizzato supra al punto 6., il Tribunale ha: ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo; richiamato le attività che la ricorrente ha dedotto di aver svolto; ritenuto che le mansioni svolte non fossero complessivamente riconducibili al livello B, in quanto incentrate su attività di mero supporto e prive di autonomia decisionale e di conseguente assunzione di responsabilità del risultato.
In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezza rispetto RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi complessivamente adottata circa la carenza dei tratti qualificanti delle mansioni superiori che si assume di aver svolto, oltre che sullo specifico profilo relativo all’assunzione di responsabilità del risultato, elemento che caratterizza, secondo un livello crescente, anche l’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’area C, e non è presente, invece, nell’area A, risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Infine, inconferenti sono i richiami alle determinazioni amministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente che esse -non avendo capacità giuridica di farlo – non possono certamente comportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ricostruibile sulla base della contrattazione collettiva.
In definitiva il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME