Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 680 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11415-2019 proposto da: da :
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; CAVOUR DI
– ricorrente –
contro
2022 3441 RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, in INDIRIZZO , INDIRIZZO ,
NOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 687/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/07/2018 R.G.N. 415/2015; CORTE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME. camera Dott .
Adunanza camerale del 18 ottobre 2022 – Pres. Tria, rel. Buffa causa numero 23
Con sentenza del 11.7.18, la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta al riconoscimento del diritto multiplo all’inquadramento superiore a decorrere dal 1987 (in particolare, del riconoscimento del livello secondo fascia C di analista programmatore dal mese terzo successivo all’assunzione del 16.3.87, nel livello D da luglio 1990 e nella categoria quadri dal 1990 ovvero in subordine dal 1993, e da ultimo dal 19.12.94 nella quarta area professionale) ed al pagamento delle differenze retributive conseguenti e dell’indennità di mansione informatica.
In particolare, il giudice di merito, quanto alla qualifica superiore, rilevava che il contratto collettivo del 1993 istitutivo della categoria dei quadri richiedeva il titolo di primo segretario capo ufficio per il riconoscimento della qualifica, mentre per le altre qualifiche superiori intermedie invocate rilevava la prescrizione quinquennale dei crediti; escludeva poi l’indennità di mansione informatica in quanto prevista solo per i trasferimenti d’ufficio, laddove il lavoratore appena due anni prima aveva fatto richiesta di trasferimento.
Avverso tale sentenza ricorre per tre motivi il lavoratore.
Con il primo motivo deduce, ex art. 360 co. n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 2, 3 e 6 legge n. 190 del 1985,
per avere la corte territoriale trascurato che l’inquadramento doveva avvenire sulla base della legge citata, in quanto il rapporto non era ancora regolato dal contratto collettivo ma da regolamento (essendo i fatti accaduti prima della privatizzazione del RAGIONE_SOCIALE).
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 co. n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 2103, 2946 e 2948 c.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360 co. n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che la prescrizione precludesse il conseguimento della qualifica superiore, senza accertare il fatto genetico del diritto sulla base di norme coeve allo svolgimento delle mansioni superiori.
Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge per mancato riconoscimento dell’indennità di mansioni informatiche, negata dalla Corte d’Appello perché l’indennità era prevista per i soli trasferimenti di ufficio, laddove nel caso il trasferimento era volontario.
I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.
Occorre premettere che la verifica dello svolgimento di mansioni superiori e, soprattutto, il conseguimento di diritti sulla base di detto svolgimento, vanno operati in relazione al quadro normativo applicabile all’epoca dello svolgimento delle mansioni e della maturazione dei conseguenti diritti, operando la prescrizione solo in relazione a diritti già sorti. Non è invece giuridicamente corretto considerare dapprima la prescrizione (tanto più dei crediti, che è ancorata al decorso di termine più
breve rispetto alla prescrizione della qualifica: tra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n. 6750 del 26/07/1996, Rv. 498774 – 01) e poi verificare se, nel tempo non coperto da prescrizione, siano state svolte mansioni diverse da quelle originarie e se quelle siano superiori in relazione al quadro normativo vigente al momento di maturazione della prescrizione: la legge infatti prevede la nascita di diritti derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori e, per converso, la loro estinzione (dsitinguendosi come detto tra il diritto alla qualifica ed i diritti patroimoniali connessi), quali distinti effetti di diverse norme applicabili; è dunque corretto verificare dapprima se un diritto sia sorto, per poi vedere se sia sopravvissuto o meno alle cause legali di estinzione, tanto più in considerazione della permanenza dello svolgimento delle mansioni superiori (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8711 del 16/08/1993, Rv. 483460 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5486 del 18/05/1995, Rv. 492341 01).
Ciò posto, e considerando il quadro normativo esistente all’epoca dello svolgimento da parte del lavoratore in epigrafe delle mansioni asseritamente superiori, va rilevato che la legge del 1985, che istituiva la figura dei quadri, era immediatamente precettiva, pur se demandava poi a contratto collettivo la determinazione di alcuni criteri applicativi.
Questa Corte, infatti, ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 21652 del 09/10/2006, Rv. 592411 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 2246 del 27/02/1995, Rv. 490755 01) che il diritto al riconoscimento della qualifica di “quadro”, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l’anno dall’entrata in
vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (art.2, commi 1 e 3 legge n.190 del 1985) (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito, nel desumere i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, non aveva correttamente interpretato la norma, aggiungendo, all’unico requisito richiesto “ex lege”, requisiti tipici della figura del dirigente, quali la gestion diretta dei rapporti con i terzi e la capacità d impegnare direttamente l’azienda).
Il terzo motivo è del pari fondato.
Invero, premesso che è pacifica tra la parti la spettanza dell’indennità in questione in caso di treasferimento d’ufficio, deve rilevarsi che dagli atti risulta che i trasferimento richiesto dal lavoratore riguardava nella specie sede -Catania- formalmente diversa (pur se vicina) da quella -Gravina di Catania- in cui poi è avvenuto il trasferimento, sicché non può configurarsi il detto trasferimento come trasferimento opertZ, sulla base della risalente richiesta del lavoratore.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in accoglimento del ricorso e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un
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nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022.