Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2738 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2738 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22741/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 392/2022 depositata il 30/03/2022, RG 2289 del 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava sia il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 1/3/2016, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME, collaboratore amministrativo professionale esperto di categoria D, l’aveva condannata al pagamento della somma di €. 23.161,28, per differenze retributive maturate nel periodo 11/4/2008-15/1/2009, per le mansioni superiori di dirigente di struttura complessa svolte dal lavoratore in detto periodo, che quello presentato dal lavoratore avverso la stessa sentenza.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello per la prescrizione; per l’erronea applicazione dell’art. 2103 c.c. allo svolgimento di mansioni dirigenziali; per la mancata applicazione dell’art. 18 del CCNL di settore in materia di indennità sostitutiva; per l’esattezza del conteggio.
Il lavoratore aveva censurato il mancato riconoscimento delle differenze rivendicate per l’intero periodo di pretesa adibizione alle mansioni superiori (13/3/2008-31/12/2013).
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE perché: a) l’eccezione di prescrizione era infondata risultando lettera interruttiva del 14/3/2013; b) il Tribunale, riconoscendo all’RAGIONE_SOCIALE solo il trattamento economico dirigenziale per il periodo in cui questi aveva operato come responsabile amministrativo del distretto 52, non aveva applicato l’art. 2103 c.c., non avendogli riconosciuto il superiore inquadramento; c) nel periodo riconosciuto «non si pone(va) neppure un problema di applicazione dell’indennità sostitutiva di
cui all’art. 18 del CCNL…atteso che tale disposizione non viene richiamata nella documentazione prodotta»; d) il conteggio era corretto e peraltro non raggiunto da specifiche e dettagliate contestazioni.
Rigettava l’appello proposto dal lavoratore, sulla RAGIONE_SOCIALE di principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8/6/2000, la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del SSN non configurava svolgimento di mansioni superiori e non dava quindi titolo al relativo trattamento economico, salva l’applicazione dell’indennità sostitutiva di cui all’art. 18 cit., avvenendo nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria quale introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n.229/99; senza che rilevasse in senso contrario, neppure ex Cost.36, in ragione del percepimento dell’indennità sostitutiva, il fatto che l’applicazione si protraesse oltre il termine di sei o dodici mesi per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, essendo l’indennità sostitutiva adeguatamente remunerativa; tanto più che corredata dalla retribuzione di posizione. Aggiungeva peraltro la Corte che nel periodo eccedente quello riconosciuto, coperto da conferimento di incarico, risultavano solo mansioni compatibili con quelle di inquadramento («coordinamento e controllo di attività amministrative e contabili di unità operative semplici, con collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni, con assunzione di responsabilità diretta di attività e con formulazione anche di proposte operative per l’organizzazione del lavoro»).
Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi di COGNOME NOME, nelle more deceduto il 17/6/2022, con ricorso articolato su tre motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE CENTRO con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 52 del d.lgs n.165/2001 e 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8/6/2000. In sintesi, i ricorrenti deducono che:
il loro dante causa aveva agìto in giudizio per il riconoscimento del trattamento economico di dirigente in genere (di struttura semplice e non complessa), quale era quello applicabile alle mansioni di Responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, da lui svolte, con formale incarico, sin dal 1999, ed inquadrabili secondo atto aziendale come incarico dirigenziale di struttura semplice. Solo nel periodo 11/4/2008-15/1/2009 egli aveva dedotto e documentato di aver svolto anche l’incarico di Direttore amministrativo del medesimo distretto, che era incarico di responsabile di unità organizzativa complessa, cosa da lui nemmeno fatta specificamente valere. Egli aveva limitato la domanda a partire dal marzo 2008 per ragioni di prescrizione, e non per aver proposto la domanda solo per il periodo di cui sopra, tanto che la sua pretesa si estendeva fino al 31/12/2023 (e peraltro l’adibizione era proseguita fino all’attualità); circostanza chiaramente emergente dal ricorso di primo grado e dal ricorso in appello quanto ignorata tanto dal Tribunale quanto dalla Corte di Appello;
il loro dante causa (come ammesso in sentenza) non era dirigente medico.
Da tali circostanze discendeva l’inapplicabilità dell’art. 18 del CCNL, che regolava il caso di sostituzione di direttore di dipartimento o con incarico di direzione di struttura complessa da parte di altro dirigente; con conseguente piena applicabilità dell’art. 52 del TUPI.
Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione ai nn.3 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c, violazione/falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 52 del d.lgs n.165/2001 e 27 e 28 del CCNL dell’area della dirigenza tecnico professionale amministrativa 98/2001. I ricorrenti assumono che la Corte di Appello sia pervenuta a ritenere che le mansioni svolte fuori del periodo 11/4/2008-15/1/2009 non fossero dirigenziali omettendo l’esame di fatti decisivi, consistenti: a) nell’atto di conferimento dell’incarico di responsabile della UOA del DS di RAGIONE_SOCIALE n.52, consistente nella disposizione di servizio n.92 del 15/3/99; b) disposizione n. 11240/2000, conferente incarico di esatto adempimento del cd. ‘disciplinare del ticket’, di pertinenza esclusiva del direttore amministrativo dei distretti e dei P.O. secondo delibera n.5607 del 30/12/96; c) altri atti (in numero di 37) dai quali risulterebbe che l’COGNOME era stato individuato quale sostituto del Direttore Amministrativo del RAGIONE_SOCIALE 52, ridenominato n.32 a far data dal 2009, in caso di assenza o impedimento, oltre a dirigere la UOA predetta. La Corte territoriale aveva inoltre omesso di considerare che nel periodo 11/4/2008-15/1/2009 il lavoratore era stato designato quale soggetto legittimato alla sostituzione del Direttore amministrativo del distretto, pensionatosi, proprio secondo l’art. 18 sopra cit. quale responsabile della predetta UOA, il che
implicava, secondo l’art. 18, che tale funzione integrasse un incarico di direzione di struttura semplice.
Ulteriore omesso esame di fatto decisivo era ravvisabile nella omessa presa in esame:
dell’Atto RAGIONE_SOCIALEle approvato con delibera giuntile n. 1758 del 16/9/2004, il quale, all’allegato M, qualificava la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE semplice, prevedendo che la relativa direzione e responsabilità spettasse ad un dirigente;
dell’atto di indirizzo alle RAGIONE_SOCIALE per l’attuazione della L.R. Campania n.32/1994, approvato con delibera giuntile del 1/4/95, che definiva le UOA prevedendo che fossero dirette da un dirigente;
di organigramma prodotto, che qualificava le UO quali Strutture semplici autonome, definendone i compiti. L’art. 27 del CCNL dell’area della dirigenza tecnico professionale amministrativa 98/2001, disciplinante gli incarichi dirigenziali, vi ascriveva quello di direzione di struttura semplice come definita dall’Atto aziendale; che come tale gli era stato conferito, da non dirigente, come risultante al doc. 3 del ricorso di primo grado.
Il terzo motivo (rubricato come secondo 2) denuncia, sempre in relazione ai nn. 3 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di ammettere la prova per testi articolata nel ricorso introduttivo di primo grado, e riproposta in appello, volta a dimostrare ulteriormente, ove necessario, che l’COGNOME avesse svolto con continuità ed in via esclusiva dal 13/3/2008 al 31/12/2013 i compiti di direzione della UOA del DSB n.32, ed a descriverli.
La Corte osserva preliminarmente che la decisione impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi: da un lato, sull’applicazione al caso di specie dei princìpi affermati da questa Corte in materia di trattamento economico spettante al dirigente impiegato nella sostituzione di altro dirigente di livello superiore, in rapporto all’art. 18 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del 8 giugno 2000; applicazione la cui conformità a diritto è censurata col primo motivo in modo potenzialmente efficace, sotto il profilo della falsa applicazione della disposizione, posto che questa Corte, nell’ affermare, in Cass nn. 16299/2015, 21565/2018 e 2875/2024, che tali sostituzioni, poiché avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, non integrano svolgimento di mansioni superiori, ha sempre avuto riguardo al caso in cui il sostituto sia un dirigente, mentre nel caso di specie risulta dalla stessa sentenza impugnata che l’COGNOME era un funzionario della Categoria D; dall’altro, sul giudizio secondo il quale le mansioni svolte nei periodi non riconosciuti comunque non avevano natura dirigenziale, e rientravano nella declaratoria delle mansioni rientranti nella Categoria D. Tale seconda ragione, distinta ed autonoma, è singolarmente idonea a sorreggere la decisione.
In questi casi questa Corte ha costantemente affermato che la ritenuta inammissibilità o infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (ex pluris, Cass. nn. 11493/2018, 5102/2024).
Tanto va rilevato nel caso di specie, posto che sia il secondo che il terzo motivo, che riguardano la seconda ratio, sono inammissibili.
Il secondo è inammissibile motivo, perché: a) sotto il profilo della violazione di legge e contratto collettivo, la censura è coltivata per il tramite della rivisitazione del materiale istruttorio, in contrasto con l’insegnamento costante di questa Corte, secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un mero problema interpretativo di quest’ultima, laddove se l’allegazione di un’erronea applicazione della legge è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, essa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione ( ex plurimis , tra le ultime, Cass. nn. 24054/2017, 25283/2024); b) sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo (al quale è ormai limitata la censura di vizio motivazionale), perché nell’insegnamento costante di questa Corte (Cass SU n. 34476/2019, Cass. nn. 21439/2015, 5987/2021) è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Particolarmente chiara sul punto è in particolare Cass. n. 21439/2015, quando ebbe ad affermare che «è evidente l’inammissibilità di censure… che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione
da parte della Corte di appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa».
10. Nella specie la Corte territoriale ha giudicato della questione di fatto controversa (le mansioni svolte e la natura dirigenziale o meno delle stesse) alla luce del materiale istruttorio, pervenendo, sia pure con motivazione molto sintetica, al giudizio di merito secondo il quale (v. penultima pagina sentenza di appello): «a prescindere dal periodo 11/4/2008- al 15/1/2009, non si rinviene specifica documentazione di conferimento di incarico ma unicamente attestati di svolgimento di determinate mansioni. Tali mansioni possono rientrare perfettamente in quelle di formale inquadramento tenuto conto che -come correttamente valutato nella sentenza impugnata -in tale inquadramento sono previste attività di coordinamento e di controllo di attività amministrative e contabili di unità operative semplici…con assunzione di responsabilità diretta delle attività e con formulazione anche di proposte operative per l’organizzazione del lavoro’». E per quanto premesso tale conclusione non può essere censurata sottoponendo all’ esame di questa Corte, quale ‘fatto decisivo’, oltre 30 documenti che dimostrebbero il contrario, rappresentativi di altrettanti fatti storici diversi; modalità che non può neanche in astratto consentire a questa Corte di contraddire le conclusioni di merito (peraltro coperte da cd. ‘doppia conforme’) senza un riesame complessivo delle emergenze probatorie.
11. Per l’aggiunta, ulteriore ed anzi priore motivo di inammissibilità della censura sotto il profilo in esame, è
riscontrabile nel fatto che i ricorrenti, in violazione degli art. 366, comma 1, n.6, e 369, n.4 c.p.c., omettono di localizzare nel fascicolo di questa Corte i documenti in questione; per buona parte degli stessi omettono di indicare dove, come e quando siano stati prodotti nelle fasi di merito; e non ne descrivono il contenuto per quanto necessario a palesarne la decisività (per la necessità di tali adempimenti, posti al fine di consentire alla Corte di ricavare già dal ricorso, salvo solo eventuale controllo sugli atti, tutti gli elementi informativi necessari a vagliarne la fondatezza v. ex plurimis Cass. 5478/2018, 28184/2020, 5102/2024).
12. Il terzo motivo è inammissibile perché, come questa Corte ha costantemente affermato, l’omessa ammissione di prove richieste non rientra nella violazione di legge di cui al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., e può integrare vizio motivazionale secondo il relativo n.5 solo in quanto ascrivibile alla fattispecie dell’ omesso esame di fatto decisivo; il che richiede che la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, la decisione impugnata (Cass. nn. 16214/2019, 18072/2024, 30721/2024).
I fatti che il ricorso adduce essere stati proposti a prova per testi : «il COGNOME. COGNOME ha svolto con continuità ed in maniera esclusiva dal 13/3/2008 al 31/12/2023 i compiti di Direzione dell’RAGIONE_SOCIALE…nella qualità di responsabile…ha coordinato gli uffici in esso integrati, ha predisposto annualmente i flussi informativi delle attività tecniche e gestionali relativamente al personale di tutto il RAGIONE_SOCIALE….curando i rapporti coi vertici aziendali e curando la realizzazione degli obiettivi in termini di gestione del
budget assegnato al RAGIONE_SOCIALE» non rispondono ai sopra richiamati requisiti, trattandosi di fatti plurimi nessuno dei quali autonomamente decisivo, se si considera che i fatti dedotti a prova non contengono dati decisivi per destituire di fondamento fattuale il giudizio di merito secondo il quale dai dati probatori emergeva solo il ‘ coordinamento e controllo di attività di UOS’ e non un potere di direzione in senso pieno e tecnico.
Anche qui, peraltro, il ricorrente omette di localizzare la riproposizione della richiesta istruttoria in appello sia mediante richiamo specifico del luogo della produzione in appello sia mediante localizzazione nel fascicolo di legittimità, come reso necessario proprio dal fatto che la richiesta non risulta nella sentenza impugnata; circostanza che integra ulteriore ragione di inammissibilità del motivo (Cass. 22883/2024).
All’inammissibilità del secondo e del terzo motivo segue, per quanto sopra premesso, l’inammissibilità del primo.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 08/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME