Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7014 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7014 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
Oggetto: opposizione stato passivo – differenze retributive per mansioni superiori di autista soccorritore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29539/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
FORCELLA e ACHILLE RAINONE;
-ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE IN L.C.A.;
-intimato – avverso il decreto n. cronologico 3243/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 14.10.2021 R.G.N. 13737/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, superata la questione preliminare dell’ammissibilità del proposto gravame, ha rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da NOME COGNOME avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad opera del datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.
A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 23.6.2003 data della prima assunzione a tempo determinato RAGIONE_SOCIALE quale aveva fatto seguito il riconoscimento giudiziale del diritto RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione, con decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni di autista soccorritore e, poi, dRAGIONE_SOCIALE fine dell’anno 2014 sino RAGIONE_SOCIALE cessazione del rapporto (31.12.2018) di autista di prossimità, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del CCNL vigente ratione temporis , avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1.
Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione ed ha fondato il rigetto della domanda sul percorso argomentativo di Cass. n. 20915/2019, secondo cui l’art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009 non ha effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizione economica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-
soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggiore professionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quelli dell’operatore inquadrato nell’Area A.
Ha rilevato, poi, quanto al dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, che il ricorrente aveva dedotto di avere ‘esclusivamente ed ininterrottamente’ svolto le mansioni di autista soccorritore, specificandone i contenuti, ‘a partire dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione a tempo determinato’ ed ha dunque escluso di avere in costanza di rapporto (sia prima sia dopo la stabilizzazione) svolto mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità.
Ha affermato che, per stessa ammissione dell’opponente, vi era stata l’adibizione alle medesime mansioni con uguale grado di professionalità e di assunzione di responsabilità sin dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione a tempo determinato e pertanto, non avendo il CCNI dell’RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2006 -2009 operato alcuna trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’Area A all’Area B, doveva escludersi il diritto al superiore inquadramento rivendicato.
Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME.
LRAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, nonostante la rituale notifica del ricorso per cassazione, non ha svolto attività difensiva.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 10 del CCNL quadriennio normativo 20022005, sottoscritto il 9 ottobre 2003, all’art. 13 del CCNL -quadriennio normativo 1998-2001 -sottoscritto il 16 febbraio 1999, agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di RAGIONE_SOCIALE 1998-2001 sottoscritto il 14 novembre 2001, all’art. 6 del CCNL -quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 01 ottobre 2007, all’art.
12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 20062009 – sottoscritto il 18 febbraio 2009, alle deliberazioni della Giunta Regionale della Lonbardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998 e all’art. 36 della Costituzione, per non essergli stato riconosciuto il diritto a percepire da CRI le differenze retributive tra l’Area A (posizione giuridica-economica A2 nel quale è stato formalmente inquadrato) e l’Area B (posizione giuridica -economica B1 nel quale invece andava inquadrato).
Sostiene che, RAGIONE_SOCIALE luce dei CCNL ratione temporis vigenti, avrebbe dovuto essere inquadrato nell’Area B sin dall’inizio del rapporto di lavoro, spettandogli il superiore inquadramento e ribadisce l’erroneità dell’inquadramento datoriale, anche a prescindere dalle norme della contrattazione integrativa; evidenzia, in ogni caso, di non aver mai chiesto il superiore inquadramento ma di avere agito nel presente giudizio per ottenere l’ammissione al passivo quanto alle differenze retributive dovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, a far tempo dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione; sottolinea, inoltre, l’errore commesso dal Tribunale Fallimentare nell’individuazione della contrattazione collettiva applicabile e si sofferma sulle circolari e sulle disposizioni concernenti il Servizio di trasporto in emergenza ed urgenza adottate dRAGIONE_SOCIALE Regione Lombardia per sostenere che, sin dRAGIONE_SOCIALE data della prima assunzione, erano state richieste prestazioni proprie dell’ambito sanitario e non di quello tecnico ed ausiliario.
2. Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati, per le ragioni già indicate in plurime pronunce rese da questa Corte che, a partire da Cass. n. 37331/2022 (richiamata da Cass. n. 36480/2023, Cass. n. 36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024, Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n. 1226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n. 1234/2024, Cass. n. 1235/2024; confronta anche Cass. n. 7759/2024; Cass. n. 15855/2024, Cass. n. 15677/2024, Cass. n. 16766/2024 e Cass.
25772/2024: queste ultime relative a decreti del Tribunale aventi il medesimo percorso argomentativo del provvedimento qui impugnato), ha cassato analoghi decreti emessi dal Tribunale di Roma in sede di opposizione allo stato passivo dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, rilevando la sostanziale diversità fra la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nell’area superiore, preclusa dal chiaro disposto dell’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, e quella finalizzata al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di assunzione.
A fondamento della decisione il decreto impugnato richiama diffusamente Cass. n. 20915/2019, la quale, in estrema sintesi, non ha fatto che negare che l’art. 12 del CCNI della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, nell’introdurre il profilo professionale di ‘autista soccorritore’, inquadrato nell’area B, come l’assistente e l’operatore socio -sanitario, sia nullo, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, che non consente RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva di operare trasposizioni di Area rispetto al CCNL (che nella specie inquadrava gli autisti nell’Area A); sulla base della considerazione che una interpretazione conservativa dello stesso ex art. 1367 c.c. consentiva ed imponeva di ritenere che il CCNI non intendesse operare una trasposizione automatica, ma solo riflettere una distinzione già inserita nel CCNL, tra chi « svolge compiti di mero supporto logistico », e chi invece sia « integrato e strutturalmente inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario ».
In quell’arresto, la pretesa coltivata dai ricorrenti, che era quella del riconoscimento di un superiore inquadramento, e solo per conseguenza le corrispondenti differenze retributive, era stata comunque respinta, perché « la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrenti non avessero una ‘maggiore quota di professionalità’ rispetto a quelle svolte nel precedente periodo di precariato …» sicché « l’affermazione di aver svolto mansioni di ‘autista -soccorritore’ (qualificazione in realtà
attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo dell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.i., non è utile rispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione) inquadramento nell’area B ».
Nella sola parte motiva inerente il caso concreto esaminato dal Tribunale, nel quale è invece evidente, trattandosi di insinuazione al passivo, che si è in presenza di rivendicazione meramente economica legata allo svolgimento di mansioni superiori, il decreto si limita ad affermare che: « nel caso di specie, l’opponente non ha provato di aver svolto, in costanza del rapporto (sia prima che dopo la stabilizzazione), mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità rispetto a quello del proprio inquadramento »; ed ancora: « ed allora poiché non è stato provato l’espletamento di mansioni superiori, l’affermazione di aver svolto mansioni di ‘autista soccorritore’ (qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo di area B) non è utile rispetto al rivendicato automatico (In assenza di progressione) inquadramento nell’Area B ».
A fronte di altri casi caratterizzati da motivazione del tutto sovrapponibile a quella del provvedimento qui impugnato, questa Corte ha già affermato, come detto, a partire da Cass. n. 37331/2022, che « in ambito di mansioni superiori, quale che sia il fine -di reinquadramento o esclusivamente retributivo -il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica (Cass. n. 30580/2019), ovverosia data dRAGIONE_SOCIALE verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte; nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, dapprima per il periodo -a partire dal 23.6.2003 -che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; ciò, secondo quanto
emerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998/2001; analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione; il Tribunale, viceversa, ha operato un generico e pleonastico riferimento RAGIONE_SOCIALE maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI NUMERO_DOCUMENTO, aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico -valutativa richiesta dRAGIONE_SOCIALE pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta; proprio l’avere questa RAGIONE_SOCIALE. ritenuto che il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 è una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodo precedente coperto da altra contrattazione ».
Nella fattispecie qui in discussione, analogamente a quanto avvenuto nel precedente esaminato dal surrichiamato arresto, non solo manca del tutto la disamina del caso RAGIONE_SOCIALE luce della contrattazione collettiva anteriore RAGIONE_SOCIALE tornata 2006/2009, che pure secondo i dati
contenuti nella sentenza rilevava in causa, ma il riferimento reiterato all’« utilità rispetto al rivendicato automatico inquadramento », il richiamo pedissequo a Cass. n. 20915/2019, ed il riferimento, in punto di fatto, con formula analoga a quella con la quale detto arresto aveva meramente sintetizzato il giudizio di fatto reso dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in punto di sussunzione, RAGIONE_SOCIALE mancata evidenza di un imprecisato « maggior grado di responsabilità e più elevato profilo di responsabilità », rendono evidente la confusione tra requisiti di inquadramento e regole di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e, per essa, la totale mancanza del giudizio trifasico, in rapporto ad un accertamento in concreto delle mansioni svolte ed alle regole contrattuali applicabili ratione temporis .
In successivi casi del tutto simili, questa Corte, dando seguito a Cass. n. 37331 cit., ha precisato che « ai fini del confronto, va tenuto conto del fatto che la Corte può e deve conoscere d’ufficio i contratti collettivi nazionali (Cass. n. 154/2024, e successive conf., che richiama Cass. nn. 19507/2014, 6394/19, 7641/2023) »; che « l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (Cass cit., con richiami, ex plurimis, a Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo RAGIONE_SOCIALE dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021) ».
Si è altresì aggiunto che « l’operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività -poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni
di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area -compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., n. 29624/2019) ».
10. L’arresto in questione, e quelli successivi, contengono altresì l’indicazione dei dati contrattuali di base dei quali si deve tener conto nei casi come quello di specie, osservando che « venendo RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità (il riferimento è a Cass. n. 20915/19) precisa altresì che con la c.c.n.i. è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche… In senso sostanzialmente unidirezionale il precedente c.c.n.l. 20022005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998-2001, sottoscritto il 14.11.2001, che sul piano delle declaratorie prevede che: ‘nell’ambito dell’Area ‘A’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE. Nell’ambito dell’Area ‘B’, trovano collocazione i profili professionali relativi
ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate’. Il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B – è allora facilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE. Questa differenziazione viene ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva qui all’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali: tecnico, amministrativo, informatico, socio sanitario, delle attività tecniche. Ebbene, quanto al profilo socio sanitario, (che – si precisa – non prevede un’area A), la professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze. Sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegati profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario ».
Sono inammissibili le deduzioni che si leggono nel ricorso (§ 7, pag. 67) quanto RAGIONE_SOCIALE questione della prescrizione (in relazione RAGIONE_SOCIALE quale rileva la recente pronuncia resa da Cass. S.U. n. 36197/2023), poiché sull’eccezione medesima il Tribunale non ha pronunciato, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito della domanda.
11.1. Nel giudizio di cassazione, infatti, sono inammissibili i motivi di ricorso, principale o incidentale, che sollevino questioni rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, poiché in mancanza di statuizione fa difetto l’interesse all’impugnazione e tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso, andranno, eventualmente, riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. fra le tante Cass. n. 15893/2023).
Il decreto va, pertanto, cassato per le ragioni di cui RAGIONE_SOCIALE motivazione che precede con rinvio al medesimo Tribunale, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal ricorrente, in relazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principi sopra richiamati.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dRAGIONE_SOCIALE L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2026 La Presidente NOME COGNOME