Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6226 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 6226 Anno 2026
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4462/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO unitamRAGIONE_SOCIALE e disgiuntamRAGIONE_SOCIALE all’ AVV_NOTAIO
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte d ‘a ppello di L’ Aquila n. 481/2024 depositata il 14/11/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO, su delega dell’AVV_NOTAIO per il ricorrRAGIONE_SOCIALE, e l’AVV_NOTAIO per il controricorrRAGIONE_SOCIALE .
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del l’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME, inquadrato come Quadro-Area A, della minore somma ivi quantificata a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di natura dirigenziale -così escludendo il diritto ad ulteriori indennità ed emolumenti riconosciuti ad altro titolo in primo grado -confermando n el resto il diritto all’inquadramento nella qualifica di Direttore di Area dal 24 aprile 2013.
Nei limiti di interesse nella presRAGIONE_SOCIALE sede, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse questione fra le parti circa l’applicabilità alla fattispecie in questione dell’integrale disciplina del rapporto di lavoro privato, cosicché era irrilevante la giurisprudenza citata dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE in sede di discussione circa la necessaria previsione in organico della posizione dirigenziale, riferita al rapporto alle dipendenze di datore di lavoro pubblico. Nel merito, ha ritenuto provato, in base all ‘istruttoria svolta, lo svolgimento delle mansioni dirigenziali, siccome riconosciuto dal primo giudice, così come ha ribadito che la figura di Direttore di Area ricoperta dall’appellato era stata solo formalmRAGIONE_SOCIALE soppressa dal Regolamento consortile e mantenuta, invece, nell’organizzazione di fatto.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, assistiti da memoria, cui oppone difese NOME COGNOME con controricorso.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmRAGIONE_SOCIALE nella pubblica udienza, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione degli artt. 3 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché degli artt. 2093 e 2019 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c .p.c.
Si contesta l’assunto della Corte d ‘a ppello in ordine alla pacifica applicabilità, alla fattispecie, dell’integrale disciplina del rapporto di lavoro privato; viceversa, si evidenzia che il RAGIONE_SOCIALE è un RAGIONE_SOCIALE pubblico economico, espressamRAGIONE_SOCIALE definito dalla legge ‘persona giuridica pubblica’, e, come tale, assoggettato alla disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato. Di conseguenza, spetterebbe esclusivamRAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE classificare la posizione di un ufficio come dirigenziale e, solo una volta classificata la posizione come dirigenziale, l’eventuale esercizio delle funzioni da parte del dipendRAGIONE_SOCIALE pubblico potrebbe radicare il suo diritto a ricevere le mansioni superiori ovvero le differenze retributive tra la posizione di funzionario e quella di dirigRAGIONE_SOCIALE. Avrebbe, dunque, errato la Corte di merito a riconoscere in capo al lavoratore la qualifica dirigenziale di D irettore dell’ Area, posizione non più prevista nella pianta organica del RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo mezzo torna ad impugnare la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata con riferimento alla normativa applicabile al rapporto di lavoro in esame, come violazione dell’art. 2 del CCNL per i dirigenti dei RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 2 del CCNL per i dipendenti, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Si sostiene che il RAGIONE_SOCIALE è un RAGIONE_SOCIALE che, pur godendo di una certa autonomia di autogoverno, soggiace ad una normativa statale stringRAGIONE_SOCIALE circa l’assunzione e la gestione del personale ; per adeguarsi al nuovo sistema di classificazione del personale, nel 2013 era stato approvato un nuovo POV -Piano di Organizzazione Variabile -, con cui era stata prevista un’unica figura dirigenziale (direttore unico), con conseguRAGIONE_SOCIALE soppressione della figura intermedia di Direttore di Area. Avrebbe, quindi, errato la Corte territoriale nell’accogliere la domanda nonostante l’avvenuta soppressione della figura dirigenziale invocata dal lavoratore.
Infine, con la terza censura si reitera sotto altro profilo la prospettata violazione e falsa applicazione del CCNL per i dirigenti dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del CCNL per i dipendenti, ancora ex art. 360 n. 3 c.p.c.
Si assume che, come confermato dai testi escussi nel primo grado di giudizio, nel periodo di vacanza dell’unico posto dirigenziale previsto nel POV, i responsabili dei singoli settori hanno svolto a turno le funzioni di Dirigenti e sono stati riconosciuti loro i dovuti emolumenti; pertanto, lo svolgimento delle mansioni più elevate era stato solo temporaneo e non poteva comportare il diritto ad essere qualificato come dirigRAGIONE_SOCIALE.
I motivi, che vanno considerati unitariamRAGIONE_SOCIALE, perché in primo luogo intesi a contestare la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per aver ritenuto pacifica l’applicazione al rapporto della disciplina del lavoro privato, non sono fondati, nei termini di seguito chiariti, e sono attinti, per il resto, da profili di inammissibilità.
La questione che pone in diritto la presRAGIONE_SOCIALE controversia attiene al regime giuridico del personale alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE, senza che possa rilevare sul punto il principio di non contestazione -indirettamRAGIONE_SOCIALE evocato dalla Corte d’appello – che può avere ad oggetto unicamRAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto (fra molte, Cass. Sez. 3, 30/01/2024, n. 2844).
5.1. In via generale, con riferimento al rapporto di lavoro che intercorre con l ‘ RAGIONE_SOCIALE pubblico economico questa Corte (Cass. Sez. L., 20/06/2023, n. 17631) ha osservato che l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel definire le ‘amministrazioni pubbliche’, include nelle stesse solo gli enti pubblici non economici; del resto, l’art. 2093 c.c. civ., tuttora vigRAGIONE_SOCIALE pur all’esito dell’abrogazione dell’ordinamento corporativo, estende ai dipendenti degli enti pubblici economici lo stato giuridico degli impiegati privati, salva espressa deroga di legge. Nel medesimo arresto, è stato sottolineato che l’art. 37 della legg e n. 300 del 1970 ( al pari dell’art. 409 nn. 4 e 5 c.p.c.) ha significativamRAGIONE_SOCIALE differenziato il lavoro alle dipendenze
degli enti che svolgono attività economica da quello instaurato con gli altri enti pubblici. La natura privatistica dei rapporti che si instaurano con gli enti pubblici economici e la non assimilabilità degli stessi a quelli di impiego pubblico è stata riaffermata, anche all’esito della contrattualizzazione dell’impiego pubblico, dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 100/2019), la quale ha escluso che il legislatore regionale possa intervenire nella materia dell’ordinamento civile e sottrarre all’applicazione della disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa i rapporti di impiego instaurati con enti pubblici economici regionali. Viene, tuttavia, evidenziato che, al pari di ogni altro RAGIONE_SOCIALE pubblico, quello economico, in tanto viene istituito, in quanto la sua attività sia posta al servizio di interessi generali che, nel settore di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE, lo Stato o le Regioni intendono perseguire ; proprio la presenza di detta finalità giustifica non solo l’attribuzione della natura pubblica, ma anche il riconoscimento, sia pure a limitati fini, di poteri autoritativi esercitati secondo le regole del diritto amministrativo (cfr. in motivazione Cass. Sez. U., 01/10/2003, n. 14672, e Cass. Sez. L., 30/09/2019, n. 24375) nonché il rapporto di strumentalità che si instaura con l’amministrazione di riferimento, che è anch’esso retto dalle regole del diritto pubblico.
5.2. Il richiamo ai principi affermati da Cass. Sez. U. n. 14672 del 2003 consRAGIONE_SOCIALE di valorizzare il complessivo impianto argomentativo, per cui, se da un lato, è funzionale ad un efficace e produttivo esercizio dell ‘i mpresa una organizzazione incentrata su rapporti di impiego privato per risultare utile che l ‘ RAGIONE_SOCIALE dispieghi la sua attività a parità di condizioni e che si avvalga, pure, dei medesimi mezzi e strumenti adoperati dai privati imprenditori, dall’altro ciò non induce però a ritenere che l ‘ RAGIONE_SOCIALE pubblico economico non abbia alcun potere autoritativo e che debba essere considerato non già soggetto attivo ma soggetto passivo di potestà amministrativa perché, come è, stato osservato in dottrina, la regola per cui l ‘ attività economica si
svolge in regime di diritto privato, non esclude che certi atti continuino ad essere regolati dal diritto amministrativo, come avviene per quegli atti con cui gli organi degli enti esercitano l ‘ autonomia statutaria o regolamentare, oppure per quegli atti che sono espressione dei poteri di autorganizzazione o dei poteri di supremazia gerarchica, essendosi al riguardo precisato che qualsiasi RAGIONE_SOCIALE pubblico, e, quindi, anche quello economico, non può non essere dotato di un minimum di poteri pubblici di autorganizzazione.
5.3. In esito a tale complessiva ricostruzione è stato affermato il principio per cui il rapporto di lavoro che intercorre con l’RAGIONE_SOCIALE pubblico economico ha natura privatistica ed allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private, sicché l’assegnazione a mansioni superiori è disciplinata dall’art. 2103 c.c. e non dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 20 01.
Tali principi hanno già trovato applicazione con specifico riferimento alla posizione del RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale la riconosciuta natura di RAGIONE_SOCIALE pubblico economico ed il conseguRAGIONE_SOCIALE assoggettamento alla disciplina di diritto privato hanno comportato l’applicazione dell’art. 2103 c.c. (Cass. Sez. L., 10/10/2016, n. 20332).
Rimarrebbe, a questo punto, da valutare se, in ordine alla qualificazione delle mansioni come dirigenziali da parte degli atti adottati dal RAGIONE_SOCIALE, possa rilevare l’aspetto autoritativo pubblicistico , come espressione dei poteri di autorganizzazione, preclusivo di una diversa qualificazione ed attribuzione in sede giudiziale.
Tuttavia, tale riflessione non può assumere rilievo nella specie, in quanto, con accertamento fattuale insindacabile nella presRAGIONE_SOCIALE sede di legittimità, è risultato che la disposta riorganizzazione dell’RAGIONE_SOCIALE, con la soppressione della figura del Direttore di Area, non aveva ancora avuto attuazione, permanendo la pregressa articolazione, che giustifica il riconoscimento della qualifica rivendicata dall’odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE. Pertanto,
le censure svolte sul punto, così come quelle intese a sostenere che l’esercizio delle mansioni superiori era stato solo temporaneo ed a rotazione, si risolvono in un’ inammissibile sollecitazione ad un diverso apprezzamento del complesso istruttorio (fra molte, Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927).
Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguRAGIONE_SOCIALE condanna del soccombRAGIONE_SOCIALE alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrRAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.
La Consigliera
NOME COGNOME
La PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME