Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 16/11/2025
Oggetto
Inquadramento
superiore
R.G.N.27171/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 27171-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
AZIENDA AUTONOMA RAGIONE_SOCIALE TERME DI ACIREALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1105/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/10/2022 R.G.N. 347/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania, in RAGIONE_SOCIALE di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE volta a fare accertare l’espletamento di mansioni superiori, dichiarò il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente alle differenze retributive tra il IV livello professionale RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE aziende termali e la retribuzione percepita, condannando l’azienda RAGIONE_SOCIALE e l’assessorato in solido al pagamento a tale titolo (per il periodo dal 13.6.2003 al 31.12.2003) RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.105,00, oltre accessori; rigettò nel resto la domanda, compensando per due terzi le spese processuali.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado.
Per quanto qui ancora rilevi, rispetto al gravame del COGNOME volto al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse preclusivo a tale riconoscimento ‘la regola RAGIONE_SOCIALE concorsualità’ per l’assunzione applicabile al rapporto in contesa.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato RAGIONE_SOCIALE Regionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato. Non ha svolto attività difensiva l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Parte ricorrente ha comunicato memoria.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla parte ricorrente:
1.1. il primo denuncia: ‘Violazione degli artt. 2093 e 2103 c.c., dell’art. 37 L.300/70, dell’art.14 disp. sulla legge in generale, e dell’art. 16 del CCNL per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE Aziende Termali del 15 giugno 1999, confermato dal ccnl del 22 luglio del 2008, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catania ritenuto che, anche con riguardo al rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico, l’inquadramento in una qualifica superiore va equiparato ad una nuova assunzione, e quindi non può essere conseguito in mancanza di una procedura concorsuale’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione art.36 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e art. 2099 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di liquidare le differenze retributive, che in dipendenza del riconoscimento del diritto all’inquadramento al IV livello retributivo del CCNL RAGIONE_SOCIALE, anziché al IV, competono anche per il periodo successivo all’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni superiori’;
1.3. il terzo motivo denuncia: ‘Violazione artt. 91 e 92. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato le spese del giudizio di secondo grado e confermato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese per i due terzi contenuta n ella sentenza di primo grado’.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Va ribadito il principio secondo cui non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l’assunzione alle dipendenze di un ente pubblico economico anche la nullità (virtuale) dell’assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dall’art. 2103 c.c. (v. Cass. n. 17631 del 2023; conf. Cass. n. 25590 del 2023; in precedenza, per le società partecipate da capitale pubblico, v. Cass. n. 35421 del 2022; in conformità v. pure da ultimo Cass. n. n. 16949 del 2025; a tali precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, in quanto il giudice del rinvio dovrà provvedere a nuovo esame in conformità con quanto statuito da questa Corte, all’esito del quale dovrà provvedere anche a rinnovata regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Pertanto, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura ritenuta fondata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 ottobre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME