Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35644 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35644 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 26623-2018 proposto da:
Ud. 22/11/2023
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE -in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO; CC
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 303/2018 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 12/03/2018 R.G.N. 1305/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE -avverso la decisione che aveva riconosciuto a NOME COGNOME, ex operaio a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia, il diritto al l’ inquadramento nel superiore livello 5° con decorrenza dal 10 dicembre 2010, per aver svolto -negli anni 2010 e 2011 -le mansioni di autista di automezzi antincendio in oltre quaranta occasioni discontinue, con condanna del l’RAGIONE_SOCIALE .R.I.F. al pagamento delle relative differenze retributive;
per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha escluso la necessità di notificare i conteggi allegati all’originario ricorso del lavoratore, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda proposta in termini di condanna generica al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, ha ritenuto inammissibile la questione dell’applicabilità al rapporto lavorativo del d.lgs. n. 165 del 2001, perché mai dedotta prima, e reputato giustificata la richiesta di esibizione dei registri cronologici degli interventi degli autisti in ragione de ll’esito delle prove testimoniali , così concludendo per la fondatezza delle pretese del lavoratore;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando tre motivi, cui oppone difese il COGNOME con controricorso; 4. la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, cod. proc. civ.; 5. l’ RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Ritenuto che :
con il primo motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per falsa applicazione di legge e, in particolare, per falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 345 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, richiamati nella sentenza impugnata, nonché della l. regionale n. 3 del 2010, con riferimento al profilo relativo all’applicabilità al rapporto lavorativo dedotto in giudizio della disciplina di cui al d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, nel motivo si prospetta che la Corte salentina, in applicazione del principio iura novit curia , avrebbe dovuto disapplicare il C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE per la pacifica operatività della disciplina di cui al l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, stante la natura di ente pubblico non economico dell’ RAGIONE_SOCIALE (qualità invero non contestata), con conseguente irrilevanza dell’asserito esercizio di fatto di mansioni superiori ai fini di un diverso inquadramento lavorativo;
con il secondo motivo l’ RAGIONE_SOCIALE deduce l’i llegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e, in particolare, per violazione degli artt. 112, 113, 163, 164, 345 e 414 cod. proc. civ., nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte di merito in
ordine alla nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, per effetto della mancata notifica di analitici conteggi unitamente al ricorso introduttivo di primo grado. Nel motivo si assume che la Corte territoriale, nel pronunciare sentenza di condanna generica, sia incorsa nel vizio di ultrapetizione, a ciò aggiungendosi che, sebbene nella parte motiva della sentenza la domanda proposta sia stata qualificata come intesa ad ottenere una condanna generica, nel dispositivo si trova invece contenuta una condanna specifica al pagamento di somme ben determinate;
3. con il terzo motivo l’ RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché l’ omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel motivo si assume che la decisione della Corte territoriale non abbia correttamente applicato il principio giurisprudenziale per il quale gli ordini di servizio possono acquisire valore probatorio solo se sottoscritti dal datore di lavoro ovvero da soggetto autorizzato, avendo attribuito valore dirimente alle dichiarazioni rese da un teste circa l’esistenza di una prassi organizzativa che superava la necessità degli ordini di servizio per l’assegnazione delle mansioni; a tali censure, si aggiunge anche la considerazione che, in effetti, i documenti ai quali la Corte territoriale ha attribuito rilevanza probatoria non sono veri e propri ordini di servizio, ma meri fogli guida compilati dal lavoratore e come tali da valutare come elemento di prova ‘ autoprodotta ‘ ;
4. il primo motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’RAGIONE_SOCIALE il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di sistemazione RAGIONE_SOCIALEforestale e RAGIONE_SOCIALEagraria, trova applicazione l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»;
4.1. nelle citate pronunce -alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che
intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a RAGIONE_SOCIALE di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C .C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina RAGIONE_SOCIALE dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023 e precedenti ivi richiamati); 4.2. né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se la natura di diritto pubblico dell’ente discende direttamente dalla legge -nella specie regionale -(in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma: «Occorre premettere che l ‘ attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d ‘ ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l ‘ indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all ‘ art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà,
quella di ente privato) abbia le radici in atti dell ‘ autonomia delle persone.)»;
4.3. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;
l’accoglimento del primo motivo , nei termini anzidetti, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi, relativi alle conseguenze economiche, posto che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’ effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore;
5.1. infatti, come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la
prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia pr otratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce»;
5.2. la Corte territoriale, una volta ritenuto -erroneamente -inapplicabile al rapporto di lavoro l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l’intero periodo successivo al 10 dicembre 2010, senza compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse;
in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 4 e 5, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/11/2023