Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3894 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3894 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17294/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 12329/2019 depositato in data 11/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato in data 11/6/2024 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso in opposizione allo stato passivo della
liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE proposto da NOME COGNOME, per l’ammissione al passivo della procedura di credito privilegiato da lavoro di euro 63.996,89.
Il COGNOME, a fondamento della domanda, aveva assunto (in sintesi): di essere stato dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, dal 11/7/2003 al 30/1/2015, dapprima a tempo determinato con termine più volte prorogato, e quindi, con decorrenza 31/5/2008, a tempo indeterminato, per stabilizzazione ottenuta, a seguito di contenzioso, nel 2013; di essere stato sempre inquadrato nel livello A2 secondo il CCNL enti pubblici non economici, sebbene dal 2014 avesse pure conseguito la qualifica, equivalente, di ‘soccorritore di prossimità’; di avere invece diritto ad essere retribuito secondo il superiore livello B1 in quanto da sempre adibito, in modo esclusivo ed ininterrotto, a mansioni di ‘autista soccorritore’; che a riprova la stessa RAGIONE_SOCIALE, con circolare n.27/2009, aveva riconosciuto che l’autista -soccorritore dovesse essere inquadrato nel livello B1, sulla base del fatto che l’art. 12 del CCNI del 19/2/2009 aveva collocato tale figura nell’Area B, quale «professionalità che opera in campo socio-sanitario e svolge attività nelle strutture socio-sanitarie, assumendo le informazioni necessarie utili per consentire alle professionalità superiori di operare’ , cosa peraltro prevista, all’epoca della stabilizzazione, dal CCNL Enti pubblici non economici 2006/2009.
La Liquidazione opposta aveva resistito eccependo preliminarmente la prescrizione estintiva quinquennale e contestando la domanda nel merito, sull’assunto che la Circolare n.27/2009 descriveva una nuova figura professionale di ‘autista soccorritore senior ‘, operatore appartenente al profilo socio –
sanitario, specializzato, nonché munito di titolo di specializzazione e dotato di una «abilità specifica», e come tale inserito nell’Area B , da distinguere rispetto all’ «autista soccorritore» ed al ‘soccorritore di prossimità’ , figure rimaste nell’Area A ed appartenenti al ruolo tecnico.
Per quanto qui rileva, il credito era disconosciuto dal Tribunale, sulla base dei seguenti rilievi (in sintesi):
esso era prescritto per i crediti in ipotesi maturati fino al 16/7/2010, risalendo il primo atto interruttivo al 17/7/2015, e decorrendo il termine in corso di rapporto di pubblico impiego;
la questione prospettata dRAGIONE_SOCIALE lite concerneva l’ammissione al passivo della poste creditorie relative a differenze retributive, sul presupposto dell’espletamento di mansioni superiori; l’art. 12 del CCNI di RAGIONE_SOCIALE del 2009, rubricato «Profili professionali socio-sanitari» , aveva collocato nell’Area B, oltre all’assistente sociosanitario, ed all’operatore socio -sanitario, l’ «autistasoccorritore», in quanto «professionalità che opera in campo socio-sanitario e svolge attività nelle strutture socio-sanitarie assumendo le informazioni necessarie utili per consentire alle professionalità superiori di operare. Svolge i propri compiti attraverso un apporto qualitativo, orientando il proprio contributo professionale al raggiungimento di obiettivi prefissati». Ciò era avvenuto in coerenza col fatto che, in sede di contrattazione nazionale, nell’Area B «erano stati genericamente inseriti i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi. In tal modo, è stata individuata la figura di chi, non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnicoamministrativo ai processi produttivi…ma sia inserito nel
processo produttivo…e ne svolga le varie fasi e fasce di attività….(Cass. n. 20915 del 5 agosto 2019)»
«Per quanto sopra, la normativa integrativa non ha previsto, come preteso dal ricorrente, una ricollocazione della figura professionale già rientrante nell’area A…bensì la definizione di un nuovo profilo di autista soccorritore che non svolga semplicemente funzioni di supporto tecnico ma sia inserito nel processo produttivo tipico dell’attività sanitaria integrando una professionalità che opera in campo socio-sanitario….».
«A ciò si aggiunga, che il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma solo la possibilità di adattare profili professionali alle sue esigenze organizzative…(sicchè) è affetto da nullità…l’atto di inquadramento in deroga, anche in melius».
«Dall’esame degli atti e della documentazione offerta in comunicazione, si rileva che l’opponente non ha peraltro dimostrato il possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione in campo socio-sanitario, necessari all’individuazione della nuova figura di autista soccorritore descritta nell’art. 12 della contrattazione nazionale integrativa».
Per la cassazione del provvedimento ricorre il COGNOME con due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE in l.c.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli: 13 del CCNL 98/2001 del 16/2/99; 7 e 8 del CCIE 98/2001 del 14/11/2001; 10 del CCNL 2002/2005 del 9/10/2003; 6 del CCNL 2006/2009 del 1/10/2007; 12 del CCIE
2006/2009 del 18/2/2009; delle deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia nn. 6/45819 del 22/10/99 e 37434 del 17/7/98; dell’art. 52, co.5, del d.lgs. n.165/2001 e dell’art. 36 della Costituzione.
Si lamenta in primo luogo che il Tribunale abbia omesso di individuare, per poi applicare, le disposizioni contrattualcollettive sopra richiamate e vigenti pro tempore , quali descriventi il contenuto professionale delle due Aree e di confrontarle con le mansioni svolte onde verificarne la sussumibilità nell’Area superiore (cd. operazione trifasica: invoca Cass. 37331/2022), almeno in riferimento al periodo anteriore RAGIONE_SOCIALE vigenza del CCNL 2006/2009, operazione in difetto della quale la dedotta mancanza di prova di svolgimento di mansioni superiori difettava di termine di raffronto.
Si lamenta, ancora, che anche riguardo RAGIONE_SOCIALE contrattazione 2006/2009, il Tribunale, invece di procedere ad una disamina analitica della stessa, e a confrontare gli esiti con la figura dell’ «autista soccorritore» (tantomeno come riscontrata in concreto) abbia estrapolato da Cass. n. 20915/2019 l’idea, ad essa estranea, che per l’ascrivibilità delle mansioni in questione all’Area B occorresse un non chiaramente specificato, e comunque giustificato –RAGIONE_SOCIALE luce del CCNL quid pluris («requisiti di professionalità e specializzazione in campo sociosanitario»), quando tale arresto, in realtà, si era limitato ad escludere che il NUMERO_DOCUMENTO avesse inteso operare una (d’altronde inammissibile, e nella specie nient’affatto invocata, come pure riconosciuto dal decreto) trasposizione automatica di tale figura dall’Area A all’Area B, affermando nel contempo che detto contratto, sul punto, si era in realtà limitato a chiarire che detto CCNI non aveva che esperito una specificazione delle
caratteristiche proprie dell’Area B, come d’altronde poi affermato in Cass. n. 37331/2022, nel censurare la stessa formula come ‘generica e pleonastica’.
Col secondo motivo, si deduce, in relazione al n.3) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 2941, 2942 e 2948 c.c. e dell’art. 2 della legge n. 428/85, riguardo al capo del decreto relativo all’accertamento di prescrizione parziale.
Il ricorrente, pur prendendo atto di Cass S.U. n. 36197/2023, e del fatto che il principio da esso recato si applica anche ai rapporti a termine, ancorché illegittimamente reiterati, assume che nella specie RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine prescrizionale in corso di successione ininterrotta di contatti a termine osterebbe il fatto che l’attore sia rimasto in condizione di precarietà per quasi dieci anni, dal 2003 al 2013/14, ottenendo la stabilizzazione solo con sentenza del 2012. Assume che il diritto vivente dovrebbe tener conto della condizione di metus discendente dal fatto che, secondo una necessaria valutazione ex ante , solo subendo passivamente le reiterazioni il lavoratore poteva alfine avere una chance di stabilizzazione, tanto più RAGIONE_SOCIALE luce dei princìpi comunitari di tutela del lavoro a termine. Ne trae la conseguenza che nella specie il termine prescrizionale dovrebbe decorrere dRAGIONE_SOCIALE stabilizzazione del 2013, e sarebbe stato interrotto nel 2016 dRAGIONE_SOCIALE notifica di ricorso di cognizione ordinaria presso il Tribunale di Milano.
Il secondo motivo, che va esaminato con priorità, è infondato, non contenendo alcun argomento idoneo ad indurre a un ripensamento dei princìpi invalsi in materia già a partire da Cass. n. 10219/2020, e poi ulteriormente chiariti da Cass. n. 35676/2021, Cass. S.U. n. 31697/2023 e Cass. n. 33758/2024,
quanto all’inapplicabilità ai rapporti di lavoro pubblico anche a termine del regime sospensivo in corso di rapporto del termine prescrizionale quale introdotto, nel settore privato, da Cort. Cost. n. 63/1966. Ed invero, senza prescindere dalle altre argomentazioni che reggono il principio di diritto ormai invalso, sul punto denunciato è dirimente il rilievo, già operato in detti arresti con specifico riguardo ai rapporti temporanei e precari, che questi nel pubblico impiego hanno in linea di principio carattere del tutto eccezionale, come non ne è normale la rinnovazione, che le violazioni di tali princìpi sono sanzionate dall’ordinamento in modo idoneo a sottrarre il lavoratore ad una situazione di metus, senza poter mai, in quanto tali, attribuire al lavoratore un diritto RAGIONE_SOCIALE prosecuzione o RAGIONE_SOCIALE trasformazione a tempo indeterminato, sicché riguardo a tali interessi il lavoratore non può che nutrire, sulla mera base dell’occupazione in condizione di precarietà, una non tutelata aspettativa di fatto.
Il primo motivo è invece fondato.
La Corte osserva che a fondamento della decisione il decreto impugnato richiama diffusamente Cass. n. 20915/2019, la quale, in estrema sintesi, non ha fatto che negare che l’art. 12 del CCNI della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, nell’introdurre il profilo professionale di «autista soccorritore», inquadrato nell’area B, come l’assistente e l’operatore socio -sanitario, sia nullo, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n.165/2001, che non consente RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva di operare trasposizioni di Area rispetto al CCNL (che nella specie inquadrava gli autisti nell’Area A) . Ciò sulla base della considerazione che una interpretazione conservativa dello stesso ex art. 1367 c.c. consentiva ed imponeva di ritenere che il CCNI non intendesse
operare una trasposizione automatica, ma solo riflettere una distinzione già inserita nel CCNL, tra chi «svolge compiti di mero supporto logistico» e chi, invece, sia «integrato e strutturalmente inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario».
In quell’arresto, la pretesa coltivata dai ricorrenti, che era quella del riconoscimento di un superiore inquadramento, e solo per conseguenza le corrispondenti differenze retributive, era stata comunque respinta, perché « la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrenti non avessero una «maggiore quota di professionalità’ rispetto a quelle svolte nel precedente periodo di precariato…» sicché « l’affermazione di aver svolto mansioni di ‘autista-soccorritore’ (qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo dell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.i., non è utile rispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione) inquadramento nell’area B».
Nella specie il decreto impugnato, dopo un iniziale riconoscimento del reale oggetto della domanda, essendo evidente, trattandosi di insinuazione al passivo, trattarsi qui di rivendicazione meramente economica legata allo svolgimento di mansioni afferenti ad Area superiore, dopo aver ripercorso le affermazioni di Cass. n. 20915/2019, aggiunge che « Per quanto sopra, la normativa integrativa non ha previsto, come preteso dal ricorrente, una ricollocazione della figura professionale già rientrante nell’Area A in quella dell’Area B»; quindi richiama il principio secondo il quale il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo; infine, nel solo passaggio motivazionale concretamente afferente la fattispecie a suo esame, si limita ad
affermare che «Dall’esame degli atti e della documentazione offerta in comunicazione, si rileva che l’opponente non ha peraltro dimostrato il possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione in campo socio-sanitario, necessari all’individuazione della nuova figura di autista soccorritore descritta nell’art. 12 della contrattazione nazionale integrativa».
A fronte di altri casi caratterizzati da motivazione del tutto sovrapponibile a quella del provvedimento qui impugnato questa Corte ha già affermato, a partire da Cass. n. 37331/2022, che « in ambito di mansioni superiori, quale che sia il fine -di reinquadramento o esclusivamente retributivo -il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica (Cass. n. 30580/2019), ovverosia data dRAGIONE_SOCIALE verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte; nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, dapprima per il periodo -a partire dal 23.6.2003 -che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; ciò, secondo quanto emerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998/2001; analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione; il Tribunale, viceversa, ha operato un
generico e pleonastico riferimento RAGIONE_SOCIALE maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI NUMERO_DOCUMENTO2009, aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico -valutativa richiesta dRAGIONE_SOCIALE pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta; proprio l’avere questa RAGIONE_SOCIALE. ritenuto che il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 è una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodo precedente coperto da altra contrattazione».
Nel caso in esame, non dissimilmente da quanto avvenuto nel precedente esaminato dal surrichiamato arresto, il riferimento ad una pretesa di ricollocazione della figura, il richiamo a Cass. n. 20915/2019 quanto all’impossibilità per la contrattazione integrativa di alterare l’assetto delle collocazioni per Area, la mancanza assoluta di contenuti concretamente ricognitivi delle
mansioni effettivamente svolte, ed il riferimento, in punto di fatto, RAGIONE_SOCIALE mancata dimostrazione de «il possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione in campo socio-sanitario, necessari all’individuazione della nuova figura…», svolto con mero riferimento all’art. 12 del CCNI (e dunque RAGIONE_SOCIALE luce della sua accezione ricollocatoria, secondo le premesse della motivazione), e senza alcun riferimento RAGIONE_SOCIALE definizione delle Aree quale contenuta nel CCNL, rendono evidente la confusione tra requisiti di inquadramento e regole di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e, per essa, la totale mancanza del giudizio trifasico, in rapporto ad un accertamento in concreto delle mansioni svolte ed alle regole contrattuali applicabili ratione temporis; tanto più che il riferimento a non meglio specificati requisiti di «specializzazione in campo sociosanitario» non trova alcun possibile riscontro nel testo dello stesso articolo 12 quale riportato dal decreto e trova smentita nella stessa Cass. n. 20915/2019.
In successivi arresti riferiti a casi del tutto analoghi, questa Corte, dando seguito a Cass. n. 37331 cit., ha precisato: che ai fini del confronto, va tenuto conto del fatto che la Corte può e deve conoscere d’ufficio i contratti collettivi nazionali (Cass. n. 154/2024, e successive conf., che richiamano Cass.nn. 19507/2014, 6394/2019, 7641/2023); che «l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (Cass cit., con richiami, ex plurimis, a Cass. Sez. L.
30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo RAGIONE_SOCIALE dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021)».
Si è altresì aggiunto che « L’operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., n. 29624/2019).».
L’arresto in questione, e quelli successivi, contengono altresì l’indicazione dei dati contrattuali di base dei quali si deve tener conto nei casi quello di specie, osservando che «venendo RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità
(il riferimento è a Cass. n. 20915/19) precisa altresì che con la c.c.n.i. è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche… In senso sostanzialmente unidirezionale il precedente c.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998 -2001, sottoscritto il 14.11.2001, che sul piano delle declaratorie prevede che: ‘nell’ambito dell’Area ‘A’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale. Nell’ambito dell’Area ‘B’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate’. Il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B – è allora facilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente strumentale. Questa differenziazione viene ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva qui all’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali: tecnico, amministrativo, informatico, sociosanitario, delle attività tecniche. Ebbene, quanto al profilo socio-sanitario, (che – si precisa non prevede un’area A), la
professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze. Sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegati profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente strumentale (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece – colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario».
Gli stessi princìpi sono stato reiterati almeno in Cass. nn. 158/2024, 1213/2024, 1215/2024, 1219/2024, 1226/2024, 1228/2024, 1231/2024, 1231/2024, 1234/2024, 1235/2024, 15677/2024, 25772/2024.
In conclusione, va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso; mentre il secondo va rigettato. Il decreto impugnato va cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, il quale, in diversa composizione, procederà, per il periodo non prescritto, ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal ricorrente, in relazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva vigente pro tempore , secondo tutti i principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
La Presidente NOME COGNOME