Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7241 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7241 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 8332-2022 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 2986/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/09/2021 R.G.N. 3873/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Pubblico
impiego – RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE –
Mansioni
superiori
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/03/2026 CC
Con sentenza n. 4523/2013, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Boscoreale avverso il decreto ingiuntivo con cui lo stesso Tribunale aveva ingiunto al RAGIONE_SOCIALE di pagare in favore di NOME COGNOME la somma di euro 3.060,60, a titolo di differenze retributive per l’attività lavorativa svolta presso il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2986/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale proposti nei confronti della decisione di primo grado, così integralmente confermandola.
Il RAGIONE_SOCIALE Boscoreale ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado, con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da successiva memoria, nella quale ha dato atto che il ricorso rg. 15701 del 2017 proposto da NOME COGNOME contro il RAGIONE_SOCIALE Boscoreale, a cui aveva chiesto la riunione, è stato deciso con l’ordinanza Cassò. 15417 del 2023 che ha rigettato il ricorso.
Il lavoratore è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, 36 CCNL Comparto Regioni ed enti RAGIONE_SOCIALE 2002-2005, 1, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000, per l’errata qualificazione in termini di mansioni superiori delle attività svolte dal ricorrente.
Il motivo è fondato.
È incontestato che il lavoratore, inquadrato nella categoria B3, sia stato delegato a svolgere, nel periodo per cui è causa
(successivo al 1° gennaio 2010), le attività di stato civile e anagrafe.
Deve dirsi tuttavia erronea la sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di queste premesse, ha ritenuto che in tal modo egli abbia espletato mansioni superiori corrispondenti al livello C e abbia pertanto diritto alle differenze retributive tra il livello di inquadramento e quello superiore.
3. Come già statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 15417 del 31/05/2023, in una controversia tra le stesse parti avente per oggetto la stessa questione, sia pur riferita a un periodo temporale diverso, qui richiamabile anche ai sensi dell’art. 118 dis p. att. c.p.c., l’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco «possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimen to del giuramento di cui all’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale».
Quanto alle disposizioni del CCNL RAGIONE_SOCIALE, l’art. 17 disciplina l’indennità di specifiche responsabilità e chiarisce trattarsi di un
compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie; in particolare, al comma 1 è stabilito: «Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati», mentre al successivo comma 2 si prevede che: «In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per (…)» lettera f) «comp ensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C (…)», lettera i) «compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale (…)».
Ai fini della corresponsione della specifica indennità, occorre, tuttavia, l’intervento della RAGIONE_SOCIALE che determini le modalità di corresponsione della stessa.
Dal quadro normativo e pattizio così sintetizzato, emerge che l’attività relativa allo stato civile e all’anagrafe può essere remunerata con la specifica indennità prevista dalla RAGIONE_SOCIALE collettiva, ma che, per il resto, trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando le mansioni aggiuntive svolte siano compatibili con la qualifica ricoperta, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 52 del d.lgs.
165 del 2001, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 3816 del 15/02/2021, Sez. 6, Ordinanza n. 16094 del 02/08/2016).
Nella specie, l’attività che il dipendente pubblico è stato chiamato a svolgere non esula dal rapporto di impiego, trattandosi di un’attività delegata proprio in ragione dell’ufficio ricoperto; il legislatore, non stabilendo ulteriori requisiti per la legittimità della delega, ne ha delineato la compatibilità con i diversi profili professionali, sicché opera la regola generale desumibile dagli artt. 2 e 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla RAGIONE_SOCIALE collettiva e il datore di lavoro pubblico non può riconoscere emolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplina contrattuale.
Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
La Presidente NOME COGNOME